"Stando alla lettera della norma (non essendo verificate dunque le condizioni dalla stessa poste e più sopra sinteticamente richiamate), le perdite non avrebbero potuto essere utilizzate. Sarebbero dunque state perse.
E invece l’Agenzia delle entrate, facendo perno sul concetto di “valide ragioni economiche” a supporto dell’operazione ha dato ragione al contribuente, consentendogli di conseguenza l’utilizzo delle perdite. Nella fattispecie le valide ragioni economiche erano rappresentate dal fatto che la fusione rappresentava l’unico modo di poter ripagare l’indebitamento bancario, stante le buone capacità della società acquisita (e successivamente fusa) di produrre flussi di cassa. E in definitiva, l’unica via di poter procedere all’operazione stessa."
Ok, in ogni caso, quindi, l'AE ha tutelato il credito bancario.
E invece l’Agenzia delle entrate, facendo perno sul concetto di “valide ragioni economiche” a supporto dell’operazione ha dato ragione al contribuente, consentendogli di conseguenza l’utilizzo delle perdite. Nella fattispecie le valide ragioni economiche erano rappresentate dal fatto che la fusione rappresentava l’unico modo di poter ripagare l’indebitamento bancario, stante le buone capacità della società acquisita (e successivamente fusa) di produrre flussi di cassa. E in definitiva, l’unica via di poter procedere all’operazione stessa."
Ok, in ogni caso, quindi, l'AE ha tutelato il credito bancario.
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