- Dividendi provenienti da paesi “black list”
Per i dividendi e le plusvalenze provenienti da paesi “black list”, nel caso di dimostrazione della condizione di cui all’art. 167, c. 5, lett. a) del Tuir (svolgimento di effettiva attività commerciale da parte della controllata CFC), viene riconosciuto uno specifico credito di imposta.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente, pur in assenza di specifico interpello, ovvero, in caso di risposta non affermativa, voglia comunque far valere la sussistenza della seconda esimente di cui all’art. 167, c. 5 Tuir (mancato conseguimento dell’effetto di localizzare i redditi in un paese “black list”), deve segnalare in via specifica i relativi redditi in dichiarazione. Nel caso di mancata o incompleta indicazione dei redditi provenienti da “black list”, si applica la nuova sanzione pari al 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati (con un minimo di Euro 1.000 ed un massimo di Euro 50.000).
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