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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Decreto legislativo 147/15 ---> l'estensione operata dall'articolo 11 del decreto del regime del tax deferral di cui all'articolo 166, comma 2-quater del Tuir, anche alle operazioni societarie transfrontaliere aventi ad oggetto aziende (fusioni, scissioni,conferimenti di azienda).

    La stessa Commissione Europea, tuttavia, nelle procedure di infrazione aperte nei confronti delle numerose normative nazionali sulle Exit tax dei singoli Stati Membri, si e` limitata a contestare la violazione della liberta` di stabilimento esclusivamente con riferimento alla discipline dell’Exit tax non ravvisando alcuna infrazione nella disciplina fiscale sulle operazioni straordinarie cui alla Direttiva 2009/133/CE....(appunto...:-)
    Ultima modifica di ROL; 16-11-2015, 10:45.

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      A tal proposito e` bene precisare che, sebbene non debba sussistere alcun dubbio in merito all’applicabilita` dell’effetto tax deferral alle holding dinamiche, ossia a quelle societa` che assieme alla detenzione di partecipazioni svolgono una vera e propria attivita` di direzione e coordinamento, qualche dubbio in piu`si dovrebbe porre con riferimento alle c.d. holding statiche, ossia quelle societa` che si limitano a gestire la tipica posizione di socio senza aggiungere un vero e proprio quid pluris ...(appunto....)
      Ultima modifica di ROL; 16-11-2015, 10:48.

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        La possibilita` di beneficiare del differimento dell’imposizione fiscale al momento del trasferimento della residenza in un altro paese Europeo rappresenta sicuramente una novita` di notevole importanza di cui potranno beneficiare tutte le societa`o stabili organizzazioni italiane che vorranno trasferire la propria residenza civilistica e,quindi, fiscale in un altro paese Europeo, senza dover obbligatoriamente assolvere l’imposta all’uscita all’atto del trasferimento.

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          Potrebbe espandersi

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            Disciplina delle controllate e collegate estere - CFC –

            Viene eliminato l’obbligo di presentazione di istanza di interpello ai sensi dell’art. 11della Legge n. 212/2000. Viene introdotta la facoltà per il socio di controllo residente dipresentare una preventiva istanza di interpello ai sensi del medesimo articolo 11della Legge n. 212/2000.

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              1. Consolidato orizzontale E' stata espressamente riconosciuta la facoltà di operare il consolidato cd. “orizzontale” fra società “sorelle”, purché la società controllante risieda nell’Unione Europea o in un Paese SEE che abbia sottoscritto con l’Italia un accordo sullo scambio di informazioni. Nella “tax unit” potranno figurare anche “stabili organizzazioni” italiane di controllate estere detenute dalla medesima controllante non residente.
              Ultima modifica di ROL; 16-11-2015, 11:30.

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                1. Stabili organizzazioni

                Riformulata la disciplina in tema di tassazione delle stabili organizzazioni ed introdotti specifici adempimenti, quale la redazione di un apposito rendiconto economico e l’obbligo di un fondo di dotazione “congruo”.
                Viene eliminato il principio di “forza di attrazione della stabile”, rendendo la stabile organizzazione una impresa autonoma e distinta dalla casa madre (cd. “functionally separate entity”).
                Si specifica altresì che i componenti di reddito che derivano dalle operazioni fra la stabile e la casa madre siano determinati al valore normale.
                Inoltre, viene prevista la possibilità (da esprimersi su opzione) per un’impresa residente in Italia di escludere la rilevanza fiscale di utili e perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero.
                L’opzione è irrevocabile e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni della medesima impresa localizzate in Stati o territori non black list.

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                  1. Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

                  Per i trasferimenti di residenza in Italia di imprese non residenti viene introdotto il principio del riconoscimento ai fini fiscali del valore normale, per le imprese provenienti da paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
                  In caso di trasferimento da un Paese che non consente un adeguato scambio di informazioni invece, l’interessato può interpellare l’Amministrazione in via preventiva tramite il nuovo ruling internazionale. Laddove non sia stato presentato interpello (o non sia stato raggiunto un accordo), il valore fiscale di ingresso sarà pari al minore tra il costo di acquisto, di bilancio o il valore normale, per le attività; al maggiore tra questi per le passività.

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                    1. Perdite su crediti

                    Adeguata la normativa della perdita su crediti includendo anche le procedure concorsuali estere. Inoltre, viene precisato che il periodo nel quale è possibile operare la deduzione è quello in cui avviene l’imputazione in bilancio della perdita (anche se diverso da quello in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale).

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                      1. Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero

                      Viene esteso a tutti i contribuenti il regime di detraibilità per competenza e di riporto (avanti e indietro) delle eccedenze di crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero, di cui, ad oggi, possono beneficiare i soli soggetti passivi imprenditori.
                      Detto credito di imposta trova applicazione tanto con riferimento alle imposte specificamente coperte da convenzione, quanto, più in generale, ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito.

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