Art. 36-bis.
(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione
finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione
delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione
delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta. (54)
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe
tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte,
dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati
risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a
quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati
risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla
fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
((2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.))
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ((ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,)) l'esito della liquidazione e'
comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli
aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il
contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione
dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel
presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come
dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione
finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione
delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione
delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta. (54)
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe
tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte,
dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati
risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a
quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati
risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla
fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
((2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.))
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ((ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,)) l'esito della liquidazione e'
comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli
aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il
contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione
dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel
presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come
dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
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