1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate, qualora ((dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore
ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in
parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e
36-ter,possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi
predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica
la disposizione dell'articolo 44, ovvero la maggiore imposta da
versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427.
Valide ragioni extrafiscali non marginali, Società di comodo, interposizione, esterovestizione, oneri black list, scambio d'informazioni, procure/ deleghe sui conti, cessioni di partecipazione per riorganizzazioni societarie, antiriciclaggio ecc...
Art. 41-ter. (((Accertamento dei redditi di fabbricati) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile. 2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili,si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni)).
Art. 42. Avviso di accertamento Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione((ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione)) a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. ((Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.))L'accertamento e' nullo sel'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni ((, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma)).
Art. 43. Termine per l'accertamento Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,a pena di decadenza, entro entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. (104) (112) (134) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (104) In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. (49) (80) (79) (88) ((137)) ------------- AGGIORNAMENTO (49) Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni". ------------- AGGIORNAMENTO (80) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno". ------------- AGGIORNAMENTO (79) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n.282 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni". ------------- AGGIORNAMENTO (88) La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1".
Art. 44.
Partecipazione dei comuni all'accertamento
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone
fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello
successivo.
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le
dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della
emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38,
quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi ((che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate)).
Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all'
Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti
nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi
dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e
fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. Dati, fatti ed
elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere
segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro ((trenta))
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma
puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici
che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di
reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
comuni per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento,
nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria
riservatezza.
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