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Il valigione del tirocinante

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    https://www.youtube.com/watch?v=kuQUWSh6lH4

    ....

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      ..torno seria ok

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        “ le scritture non registrate, le controdichiarazioni di “buona fede”, le truccature dei contratti possono passare inosservate finchè i contraenti sono d’accordo; ma il giorno in cui i contraenti entrano in lite e sono costretti a sottoporre ai giudici la sostanza dei loro rapporti contrattuali, ecco che il processo funziona per le frodi fiscali come il proverbiale pettine a cui vengono tutti i nodi o come il reagente chimico che rivela il veleno. Fino a che i contraenti sono alleati nell’occultare la verità per sottrarsi al fisco, questo difficilmente può mettere la mano sui documenti della frode; ma quando gli alleati di un tempo diventano nemici in giudizio, può darsi che impegnati a combattersi tra di loro, perdano di vista il “nemico” comune e lascino apparire alla luce del sole la prova delle inadempienze fiscali da loro commesse”

        (La tax compliance non serve a nulla…..)
        Quindi spazio al processo tributario?

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          Il contribuente può contrastare l’accertamento da “redditometro” dimostrando che gli investimenti sono stati realizzati grazie a disinvestimenti e al Tfr. È quanto emerge dalla sentenza 10 novembre 2015, n. 22944, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

          Gli ermellini hanno rigettato un ricorso dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito di una controversia scaturita dalla notifica di un accertamento a fini IRPEF a seguito di rettifica in aumento, con metodo sintetico, del reddito imponibile.

          La CTR annullava la ripresa poiché, a suo giudizio, il contribuente aveva dimostrato che gli investimenti considerati dall’Ufficio erano il frutto di disinvestimenti e di erogazione di somme per indennità di fine rapporto, e non era necessaria la prova rigorosa della destinazione di tali diponibilità agli investimenti.

          Approdata in Cassazione, la causa si è risolta definitivamente a favore del contribuente.

          Gli ermellini hanno ribadito che l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia l’art. 38 del D.P.R. 600/73 prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. La norma chiede, dunque, qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo, quindi, che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice ‘transito’ nella disponibilità del contribuente).

          Ebbene, ad avviso della Sezione Tributaria del Palazzaccio, la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione di questi principi. Da qui la sua conferma.

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Quindi spazio al processo tributario?
            eliminazione dei deflattivi e processo tributario con magistrati veri....

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              mettere in costituzione il divieto di condoni tributari....

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                eliminazione dei deflattivi e processo tributario con magistrati veri....
                qdi anche eliminazione di prescrizioni e conclusione del processo in tempi ragionevoli immagino...

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                  Stavo cercando di riguardarmi la prescrizione in materia tributaria: opera sia a vantaggio che a svantaggio del contribuente immagino...

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                    https://www.fiscoetasse.com/approfon...assazione.html

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Stavo cercando di riguardarmi la prescrizione in materia tributaria: opera sia a vantaggio che a svantaggio del contribuente immagino...
                      differenza tra prescrizione e decadenza......

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                      Sto operando...
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