Art. 41-bis.
(Accertamento parziale)
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate, qualora ((dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore
ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in
parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e
36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi
predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica
la disposizione dell'articolo 44, ovvero la maggiore imposta da
versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427.
(Accertamento parziale)
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate, qualora ((dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore
ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto
concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in
parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e
36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi
predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica
la disposizione dell'articolo 44, ovvero la maggiore imposta da
versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427.
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