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Il valigione del tirocinante

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    Art. 41-bis.
    (Accertamento parziale)

    1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
    stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle
    entrate, qualora ((dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni
    effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
    regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
    Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
    amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso
    dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
    stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore
    ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto
    concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
    partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
    all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in
    parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori
    imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e
    36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi
    predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica
    la disposizione dell'articolo 44, ovvero la maggiore imposta da
    versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
    legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331 CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427.

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      Art. 41-ter.
      (((Accertamento dei redditi di fabbricati) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile. 2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni)).

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        Testo in vigore dal: 20-3-2001
        al: 31-12-2015



        Art. 42. Avviso di accertamento Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ((ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione)) a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. ((Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.)) L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni ((, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma)).

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          Testo in vigore dal: 22-10-2015



          Art. 42. Avviso di accertamento Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. ((Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.)) ((139)) ------------ AGGIORNAMENTO (139) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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            Testo in vigore dal: 30-9-2015



            Art. 43. Termine per l'accertamento Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. (104) (112) (134) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (104) In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. (49) (80) (79) (88) ((137)) ------------- AGGIORNAMENTO (49) Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni". ------------- AGGIORNAMENTO (80) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno". ------------- AGGIORNAMENTO (79) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n.282 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni". ------------- AGGIORNAMENTO (88) La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1".

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Art. 32.
              Poteri degli uffici


              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte
              possono:
              1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a
              norma del successivo art. 33;
              2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
              persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
              rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche
              relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e
              documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero
              rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti
              ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
              legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
              rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
              norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o
              acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
              legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle
              rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e
              41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
              determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno
              rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi'
              posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed
              accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
              beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i
              prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti
              od operazioni.
              Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
              risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo
              rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della
              mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del
              verbale; (87) ((130))
              3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
              trasmettere atti e documenti
              rilevanti ai fini dell'accertamento nei
              loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai
              soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le
              disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione
              dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
              disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero
              trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a
              sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le
              scritture cronologiche in uso;

              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
              di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro
              confronti nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali
              abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e
              firmati;
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato,
              agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di
              assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano
              istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la
              comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative,
              statutarie o regolamentari, di dati e notizie
              relativi a soggetti
              indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di
              assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del
              ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti
              esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
              all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
              corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere
              fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
              per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
              all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per
              quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
              disposto del numero 7), alle banche, alla societa' Poste italiane
              Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
              di assicurazione per le attivita' finanziarie agli intermediari
              finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
              investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del
              risparmio e alle societa' fiduciarie; (87)

              6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti
              depositati presso
              i notai, i procuratori del registro, i conservatori
              dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e
              gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono
              essere rilasciate gratuitamente;
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
              dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
              regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
              finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
              accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
              contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
              identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa'
              Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
              investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
              le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,
              nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
              anni dalla data della richiesta.
              Il richiedente e coloro che vengono
              in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
              necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
              7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
              dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
              regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
              finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste
              italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle
              societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
              intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
              di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione
              del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti
              relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
              ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle
              garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra
              indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi
              operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e
              servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura
              finanziaria.
              Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
              1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo
              di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
              di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
              febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
              specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le
              generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
              amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in
              imprese, inequivocamente individuati.
              La richiesta deve essere
              indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al
              responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da'
              notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve
              essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; (87)
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura
              non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
              adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le
              regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
              previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
              dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa,
              ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
              regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e
              informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
              relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
              stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

              8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie
              e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo
              d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro
              clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo.

              8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere,
              anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti
              concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a
              fornire i chiarimenti relativi.

              8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici
              dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale



              ......................................

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                Art. 44.
                Partecipazione dei comuni all'accertamento

                I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone
                fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello
                successivo.
                L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le
                dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
                residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della
                emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38,
                quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
                domicilio fiscale dei soggetti passivi ((che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate)).
                Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all'
                Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti
                nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi
                dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e
                fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. PERIODO
                ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
                MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. Dati, fatti ed
                elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere
                segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
                Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento
                agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro ((trenta))
                giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in
                suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
                COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
                MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
                COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
                MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
                COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
                MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
                Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma
                puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici
                che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
                Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
                del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
                Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
                modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati
                aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
                riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di
                reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli
                ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
                comuni per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento,
                nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria
                riservatezza.

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                  CONTINUO ART 32 D.PR. 600/73

                  Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere
                  notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il
                  termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
                  inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a
                  trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
                  venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati
                  motivi,
                  dal competente direttore centrale o direttore regionale per
                  l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di
                  finanza, dal comandante regionale. (87)

                  Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative
                  risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente
                  in via telematica.
                  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
                  entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
                  trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e
                  delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel
                  citato numero 7). (87)
                  Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri
                  ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti
                  dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del
                  contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
                  contenziosa.
                  Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente
                  contestualmente alla richiesta.
                  Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano
                  nei confronti del contribuente che depositi
                  in allegato all'atto
                  introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le
                  notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando
                  comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
                  degli uffici per causa a lui non imputabile
                  .

                  .................................................. ...................

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                    Art. 33. Accessi, ispezioni e verifiche Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste ((e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32)) ((allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio)). La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento. ((Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.)) Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
                    ...................................

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                      Questa disposizione non si applica
                      all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per
                      quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
                      disposto del numero 7), alle banche, alla societa' Poste italiane
                      Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
                      di assicurazione per le attivita' finanziarie agli intermediari
                      finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
                      investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del
                      risparmio e alle societa' fiduciarie; (87)


                      .....

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