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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioPerò è uscito dalla Black list
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioSi....io mi auguro che torre d'avorio prosegua...
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioChi è torre d'avorio?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioe il conferimento d'azienda...(tutto il discorso che abbiamo fatto ieri....conferimento+cessione quote= vendita indiretta dell'azienda
ricapitolando....
VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Il conferente-cedente
Anziché realizzare una plusvalenza da cessione d’azienda imponibile al 100% realizza una plusvalenza da cessione di partecipazione con requisiti PEX imponibile solo per il 5% ed esente per il restante 95%.
L’acquirente
può comunque ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al valore fiscale della sottostante azienda conferita in neutralità.
Pagando le imposte sostitutive sui maggiori valori contabili iscritti dalla conferitaria sull’azienda (oppure sul disavanzo da annullamento nel caso di successiva fusione.)
esempio dello schema operativo..
Lo schema operativo conferimento dell’azienda ex art. 176 e successiva cessione della partecipazione ricevuta, implementato al fine di usufruire della PEX al 95% di cui all’art. 87 o di quella al 49,72% di cui agli artt. 58 e 67 co. 1 lett. C), è espressamente escluso come abuso del diritto per via del 172 comma 3 tuir
(Ivi compreso il caso in cui la conferitaria opti per il regime di imposizione sostitutiva finalizzato al riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti.)
quindi ciccia esiste il passepartout….. ….mentre per l’imposta imposta di registro non esiste questo cavallo di *****....
tenteranno di utilizzare questa argomentazione con la nuova delega abuso...
…..Inapplicabilità diretta del «valore normale» accertato in materia di registro ed ipo-catastali ai fini IRES ed IRAP
Esclusa la facoltà per l’Amministrazione Finanziaria di operare accertamenti IRES ed IRAP fondati esclusivamente sul “valore normale” di cessione di immobili o aziende (o del trasferimento di diritti reali diversi da quello di proprietà), così come dichiarato dalle parti, o accertato ai fini delle imposte di registro ed ipo-catastali.
qual'è il risparmio che si ottiene aggirando la norma con lo schema per l'imposta di registro?
La cessione d’azienda è soggetta alle imposte d’atto in misura proporzionale
mentre il conferimento d’azienda è soggetto alle imposte d’atto in misura fissa e la cessione della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente non è soggetta alle imposte d’atto.
La “trasformazione” delle imposte d’atto da proporzionali a fisse per effetto della cessione d’azienda sotto forma di partecipazione nella società in cui è stata previamente conferita è abuso del diritto (si utilizza l’art 20 dpr 131/1986)
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