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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Visto che ci sei se puoi riporta pure la normativa degli interessi passivi..ires...( il meccanismo del rol)
    e ho fatto pure quella ricerca in parte sopra nel documento sorefisa...altro devo ricordarmi dove l'ho messo...aspetta
    Ultima modifica di Limavy; 15-11-2015, 09:48.

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      Ok...lo hai già postato

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        Buongiorno!!!

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          avevo trovato degli articoli...ma leggibili solo parzialmente...non sono abbonata

          per ora qst.

          Fusioni e scissioni, così si «ereditano» gli interessi

          08 GIUGNO 2015 DI PAOLO MENEGHETTI / IL SOLE 24 ORE

          Nelle operazioni di fusione e scissione tra società, un aspetto da monitorare con attenzione è la possibilità di “lasciare in eredità” alle società beneficiarie gli interessi passivi non dedotti e altre componenti in grado di abbattere il reddito d’impresa, come le perdite riportate a nuovo, l’eccedenza del Rol e il bonus relativo all’Ace. Tutti elementi cui fare particolare attenzione anche ai fini del modello Unico, per le operazioni avvenute nel 2014.
          Nella fusione, la società risultante subentra nei diritti della società fusa, come recita l’articolo 172, comma 4, del Tuir. Una disposizione analoga vige anche per la scissione, solo che in questo caso le posizioni soggettive della società scissa andranno ripartite tra le beneficiarie aventi causa, o tra beneficiaria e scissa nel caso di scissione parziale.
          Nell’ambito dei «diritti» trasferiti vanno annoverati anche gli interessi passivi non dedotti dalla società dante causa della fusione o della scissione, per eccedenza rispetto al 30% del Rol. In particolare, se la società risultante dall’operazione straordinaria presenta un Rol capiente, questo diritto si trasforma in una variazione diminutiva nel modello Unico dell’incorporante o della beneficiaria. In questo senso si pronunciano anche le istruzioni al modello Unico, in cui si specifica che nel rigo Rf 118, colonna 2, vanno indicati gli interessi passivi non dedotti dalle società fuse o scisse, in quanto eccedenti il 30% del Rol.
          Tuttavia il trasferimento di tali componenti negativi da chi li ha prodotti e non dedotti (la società dante causa della fusione o scissione) a chi li intende fruire (la società avente causa) deve avvenire nel rispetto di alcune regole che è opportuno segnalare.
          Perdite e interessi non dedotti
          Gli interessi passivi non dedotti possono essere portati a nuovo e trasferiti alla società incorporante o beneficiaria solo se vengono rispettati i test di vitalità e patrimonio netto previsti per il riporto a nuovo delle perdite.
          In particolare, va fatta attenzione al test del patrimonio netto, considerando che secondo la tesi espressa dall’agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2009 il confronto con va eseguito sommando interessi passivi e perdite e confrontandoli con il patrimonio netto (inteso come il patrimonio risultante dall’ultimo bilancio e al netto dei conferimenti eseguiti dai soci negli ultimi 24 mesi). Non è ammessa, quindi, una doppia operazione di tipo autonomo, che metta a confronto gli interessi passivi con il patrimonio netto e le perdite con il patrimonio netto.
          Questa interpretazione, certamente penalizzante per il contribuente, potrebbe far emergere un ammontare eccedente il patrimonio netto non riportabile a nuovo dalla incorporante o beneficiaria.
          Ipotizziamo che per una società fusa la somma di perdite fiscali (400) e interessi passivi eccedenti il 30% del Rol (200) sia pari a 600 a fronte di un patrimonio netto di 500. A questo punto la società incorporante dovrebbe decidere a quale valore rinunciare, se a 100 di interessi passivi o 100 di perdite o un mix di entrambi i valori.
          Nel caso specifico della scissione occorre ricordare che la circolare 9/E/2010 aveva stabilito un’esimente all’applicazione del test di vitalità e patrimonio netto, cioè l’ipotesi in cui la beneficiaria sia neocostituita, poiché in tal caso non vi è il pericolo di una compensazione intersoggettiva delle perdite. Nulla ha detto la citata circolare sugli interessi passivi eccedenti il Rol, ma se le limitazioni al riporto a nuovo di questi ultimi sono il frutto della assimilazione alla perdite, è logico concludere che se non vi è nessun limite di riporto a nuovo delle perdite non vi sarà nessun limite nemmeno per gli interessi passivi. Quindi si può ritenere che la beneficiaria neocostituita possa utilizzare senza condizioni gli interessi passivi non dedotti dalla scissa.
          Il periodo «virtuale»
          In caso di retrodatazione dell’effetto della operazione straordinaria all’inizio dell’ esercizio, un eventuale non superamento dei test comporta la necessità di individuare la perdita del periodo d’imposta virtuale che va dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto della fusione o scissione, per renderla indeducibile.
          Questa norma si applica anche agli interessi passivi, secondo quanto affermato dalla circolare 19/E/2009, par. 2.8 e ciò sembra comportare la necessità di eseguire un calcolo di deducibilità degli interessi passivi da eseguirsi sul periodo d’imposta virtuale sopra richiamato. Quindi sembra necessaria una chiusura extracontabile di questa frazione d’esercizio, chiusura che permetta di calcolare un Rol da confrontare con gli interessi passivi di competenza sempre della frazione d’esercizio. La quota di tali interessi che eccede il 30% del Rol, non rispettando i test di vitalità, va considerata come persa per sempre, e quindi non fruibile dalla società incorporante o beneficiaria.


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            Beata l'ora in cui mi potro' occupare di questo...

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              Ho letto ora....quindi nel pomeriggio vediamo i limiti per il riporto delle perdite nelle fusioni....quello degli interessi passivi e poi vi spigo come vengono aggirati questi presidi nelle operazioni di lbo....

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                Passata una bella serata ieri? Che bello, vi vedo già all'opera Io intanto dò una pulita in cucina e preparo il sugo. Oggi ravioli al radicchio innaffiati con Chianti dei colli senesi (valore commerciale 3 euro)

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                  PER LA CRONACA OFF TOPIC..

                  la bandita ha la mano leggera (ed era pure da preparare la siringa...).... ciao Sale...aspettiamo Pepe ... ;-)

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Beata l'ora in cui mi potro' occupare di questo...
                    ah ah ah ...quanto sei bella Pepe...perchè secondo te io ho studiato...è già assai se ieri sono riuscita a leggere...me mo caffè

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                      Basta raccontare quattro papocchi sulla riorganizzazione societaria....qualcosina sulle valide ragioni ecomiche...che valide non sono mai ovviamente...e il giochino é fatto.

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                      Sto operando...
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