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Il valigione del tirocinante

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    ....prenditi una pausa caffè ... :-)

    oggi è lunedì riprendo a contabilizzarmi... poi passerò ai tributi...non mi piace non rispondere...a prescindere dal tirocinio o dal concorso...

    e non postare il solito video della "solitudine"

    Ho incontrato questo quiz... :-)))))

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      vattin sei tarocca :-)

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        vattin sei tarocca :-)
        ....dico le parolacce.. che più???
        ...me ne vado... :-))))

        sono tutti verbi... attenzione al distrattore con la doppia!!!

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          ...ti ho fatto scappare gli ospiti... :-))))

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            Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
            ....dico le parolacce.. che più???
            ...me ne vado... :-))))

            sono tutti verbi... attenzione al distrattore con la doppia!!!
            https://www.youtube.com/watch?v=2RmcBrjg8to

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                ...è finito il caffè...torna serio...
                a qst sera
                ciauuuu

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                  Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                  ...è finito il caffè...torna serio...
                  a qst sera
                  ciauuuu
                  ciao

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                    persone fisiche residenti --> tassazione su base mondiale (su tutti i redditi percepiti, sia in Italia che all'estero)
                    In caso di contemporanea tassazione all'estero si può ricorrere al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

                    persone fisiche residenti all'estero--> sono imponibili in italia solo i redditi prodotti in italia (per i criteri di collegamento art 23 tuir)

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                      Per essere considerato fiscalmente residente all'estero il cittadino italiano deve risultare (per la maggior parte del periodo d'imposta) non iscritto all'anagrafe della popolazione residente e, allo stesso tempo, non domiciliato ne residente in italia secondo i criteri del codice civile. In via speculare, i redditi di fonte estera percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia potrebbero concorrere alla tassazione anche nello stato in cui questi redditi sono prodotti, con il conseguente rischio di una potenziale doppia imposizione. Al fine di eliminare questo fenomeno, è possibile servirsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra i due stati interessati (quello di residenza del contribuente e quello della "fonte" del reddito oppure, qualora neanche tali strumenti riescano ad annullare il duplice pagamento dell'imposta è possibile ricorrere al credito d'imposta (165 tuir). Le stesse convenzioni prevedano, peraltro specifici strumenti utili per risolvere i casi di doppia residenza fiscale.

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                      Sto operando...
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