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Ricorso per ammissione seconda prova 892 funzionari agenzia delle entrate

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    Originariamente inviato da 611120201 Visualizza il messaggio
    Una clausola del genere è un'aberrazione. Un ricorso avverso verrebbe accolto da qualsiasi giudice in 10 minuti.
    che poi:
    se accadesse che io, vincitore, mi ritrovo a degradare in idoneo, perchè scavalcato da un ricorrente vincitore
    la prima cosa che farei sarebbe impugnare a mia volta la graduatoria e il bando.
    perchè se davvero valgono le regole dei concorsi pubblici in materia di prove scritte e cioè che il voto minimo deve essere 21 e non 24 e/o non deve esserci un limite di posti..
    ...allora deve valere anche la regola per cui il punteggio finale tiene conto pure del voto degli scritti.

    e a quel punto, i ricorrenti, che avevano scritti mediamente più bassi, se ne ritornano in fondo.

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      Originariamente inviato da jakmandolino Visualizza il messaggio
      che poi:
      se accadesse che io, vincitore, mi ritrovo a degradare in idoneo, perchè scavalcato da un ricorrente vincitore
      la prima cosa che farei sarebbe impugnare a mia volta la graduatoria e il bando.
      perchè se davvero valgono le regole dei concorsi pubblici in materia di prove scritte e cioè che il voto minimo deve essere 21 e non 24 e/o non deve esserci un limite di posti..
      ...allora deve valere anche la regola per cui il punteggio finale tiene conto pure del voto degli scritti.

      e a quel punto, i ricorrenti, che avevano scritti mediamente più bassi, se ne ritornano in fondo.
      E questa è già una delle possibili soluzioni. Non mi espongo perché non sono io l'esperto, ma secondo me si possono trovare ulteriori motivi di ricorso.
      Così anziché un concorso pubblico per esami, diventa un concorso pubblico per ricorsi. Vince e conquista un lavoro chi ha più soldi da buttare in spese legali.

      E comunque io darei mandato all'avvocato leone.

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        Originariamente inviato da resivo Visualizza il messaggio
        Secondo il mio parere l'Agenzia seguirà la procedura già utilizzata per i 140 tecnici. Per quel concorso hanno assunto tutti i vincitori, con una clausola nel contratto per gli ultimi classificati ( i vincitori con la clausola "rescissoria" nel contratto sono pari al numero dei ricorsisti che ancora dovevano completare il percorso concorsuale). Per quei ricorsisti che hanno completato la procedura concorsuale e si sono classificati tra i vincitori sono stati congelati i posti in attesa di un "giudizio definitivo".
        Gli idonei ancora aspettano.
        (p.s. gli esami si sono conclusi a luglio e i vincitori sono stati assunti a dicembre)
        Ma sul sito AE c'è graduatoria con 139 e ultimo posto in sospeso in attesa definizione ricorso...

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          boh li è un solo posto qua si parla di un centinaio, rischierebbero pure una marea di ricorsi dei vincitori

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            Originariamente inviato da targarian Visualizza il messaggio
            boh li è un solo posto qua si parla di un centinaio, rischierebbero pure una marea di ricorsi dei vincitori
            È poi una situazione piuttosto diversa. Li si parlava di una ricorrente che dopo gli orali era tra i vincitori. Qui invece si tratta di gente che deve iniziare il tirocinio e al massimo ha vinto al gratta e vinci.. Poi si tratta di numeri enormi rispetto a quel caso.

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              Originariamente inviato da Pep85 Visualizza il messaggio
              È poi una situazione piuttosto diversa. Li si parlava di una ricorrente che dopo gli orali era tra i vincitori. Qui invece si tratta di gente che deve iniziare il tirocinio e al massimo ha vinto al gratta e vinci.. Poi si tratta di numeri enormi rispetto a quel caso.

              La situazione è molto simile perchè, anche il quel concorso, ci sono dei ricorsisti (una ventina) che hanno fatto la prova tecnica in un secondo momento. Però l'agenzia per evitare di fare tirocini inutilmente ha pubblicato questo comunicato:

              ATTENZIONE: L’ammissione al tirocinio teorico-pratico di coloro che si sono collocati in posizione utile, all’esito della prova oggettiva tecnico-professionale svoltasi in data 15 marzo 2016, resta subordinata alla definizione del contenzioso pendente.

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                Dov è questa comunicazione?

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                  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...onari+tecnici/

                  Ad inizio pagina nel riquadro azzurro.

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                    Tra i milioni di ricorsi in atto questa appena uscita che cos'è?



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                    Numero 01785/2016 e data 04/08/2016 Spedizione

                    REPUBBLICA ITALIANA


                    Consiglio di Stato
                    Sezione Seconda
                    Adunanza di Sezione del 13 luglio 2016

                    NUMERO AFFARE 01491/2015
                    OGGETTO:Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate.
                    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-

                    LA SEZIONE
                    Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, -OMISSIS-, con richiesta di ammissione a sostenere la seconda prova ai fini dell’ammissione anche in soprannumero, in via cautelare, al tirocinio teorico-pratico (terza prova con borsa di studio mensile);Visto l’art. 11 del d. P.R. n. 1199 del 1971;Visto il parere interlocutorio del -OMISSIS-;Vista la relazione istruttoria -OMISSIS-;Vista l’istanza dei difensori dei ricorrenti di sollecito della trattazione dell’affare con rinnovazione dell’istanza cautelare, -OMISSIS-;Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
                    Premesso e considerato.I ricorrenti, con atto spedito a mezzo servizio postale in -OMISSIS-, hanno proposto ricorso avverso gli atti della procedura a partire dal bando del-OMISSIS-, per attività amministrativa tributaria, deducendo la mancata adozione di una graduatoria nazionale, l’imposizione di sotto-soglie e la violazione del principio di genuinità della prova.I ricorrenti hanno agito, in ogni caso, per l’accertamento del loro diritto ad essere riammessi alla seconda prova e quindi, in seconda analisi, ad accedere al tirocinio teorico-pratico (terza fase della procedura, complessivamente articolata in quattro fasi, preceduta dunque dalla prova oggettiva attitudinale e dalla prova oggettiva tecnico-professionale e seguita dal colloquio orale) e per il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego opposto, compresa la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate.Oltre ai suddetti profili generali, i medesimi, come accennato, hanno sollevato doglianze circa la genuinità della prima prova, la tutela della paternità degli elaborati e più in generale la trasparenza dell’azione amministrativa.Il ricorso in epigrafe, recante anche l’istanza di sospensiva, è stato presentato direttamente a questo Consiglio di Stato, all’infuori della procedura di presentazione diretta del ricorso straordinario prevista dall’art. 11 del DPR 1199/71.Stante le istanze proposte dai ricorrenti, anche in sede cautelare, l’Amministrazione è stata invitata a riferire puntualmente sulle specifiche tipologie di censure, alla stregua anche del diverso contenzioso eventualmente in atto, riferite in particolare all’introduzione di soglie ed all’espletamento della (prima) prova senza adeguate garanzie di anonimato e tutela della genuinità e paternità della prova stessa, in modo da consentire la decisione di merito entro i tempi più ridotti possibili o comunque l’eventuale assunzione di misure cautelari.L’Amministrazione ha provveduto -OMISSIS-.E’ stato garantito l’accesso delle parti ricorrenti agli scritti difensivi.Il ricorso non è risultato interessato da procedimento di trasposizione in sede giurisdizionale.I ricorrenti, dunque, sono tornati ad insistere per la concessione dell’invocata tutela cautelare.Orbene, la Sezione, preso atto di tutto quanto sopra esposto, ritiene che, visti tutti gli elementi di causa, fatta salva la posizione della ricorrente -OMISSIS-, non si possa accordare, per i restanti casi, la tutela cautelare invocata, concessa peraltro dalla Sezione in altre fattispecie con esclusivo riguardo a soggetti che hanno comunque sostenuto la seconda prova, in virtù di ammissione diretta (-OMISSIS-) o per provvedimento di ammissione con riserva del giudice (comprese le misure cautelari assunte dalla presente Sezione consultiva, nella fattispecie non tempestivamente invocate dagli altri ricorrenti), ai fini dunque dell’ammissione con riserva anche in soprannumero alla (terza) fase del tirocinio teorico-pratico, escluso in ogni caso, fino alla definitiva pronunzia di merito, ogni effetto costitutivo del rapporto ed il consolidamento del trattamento corrisposto.A ribadire la peculiarità del caso di specie, infatti, deve notarsi che, -OMISSIS-, gli altri ricorrenti non hanno conseguito alla prima prova oggettiva attitudinale un punteggio sufficiente, nella regione di pertinenza, per essere ammessi a proseguire la procedura; non hanno di poi chiesto tempestivamente l’ammissione con riserva alla seconda prova e solo appresso si sono gravati avverso il bando, oltre agli atti della procedura, con il ricorso in argomento, consentendo dunque all’Amministrazione di eccepire la parziale irricevibilità del gravame.P.Q.M.
                    Esprime il parere che l’istanza cautelare debba essere accolta limitatamente alla posizione della d.ssa -OMISSIS- e respinta per il resto dei ricorrenti, nei sensi di cui in parte motiva.Manda alla Segreteria per la trasmissione del presente parere alla parte ricorrente.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
                    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
                    Gerardo Mastrandrea Luigi Carbone
                    IL SEGRETARIO




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                      e' un provvedimento cautelare concesso ieri dal Cds nell'ambito di un ricorso straordinario

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                      Sto operando...
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