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    Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
    se mi dai la mail te le giro
    ANCHE A ME GRAZIEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!
    MILLE
    valentiloris@virgilio.it

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      Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggio
      GRANDE!
      quindi il fatto che il beneficio previsto per i congrui agli studi di settore, per cui "la determinazione sintetica del reddito possibile solo quando il reddito si discosta di 1/3 dal dichiarato" , sarò riferito a questi soggetti che non devono tenere le scritture contabili e alle quali, di conseguenza, si applica l'accertamento sintetico!
      giusto?
      Ottimo Ginevra, allora abbiamo risolto l'arcano !

      Certo che il Simone poteva sprecarsi a dare una spiegazione piu chiara.
      E dire che io ho studiato anche dal compendio (circa 300 pagine).

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        Originariamente inviato da MIRKOS85 Visualizza il messaggio
        per la dichiarazione dell'anno 2014 l'accertamento scade il 31/12/19
        che sono 5 anni dall'anno della dichiarazione
        e 4 anni dall'anno in cui la dichiarazione va presenata
        quindi, la soluzione a questa domanda, qual è?

        L'accertamento delle imposte sui redditi deve avvenire entro:

        • A il 31/12 del secondo anno successivo quello cui si riferisce la dichiarazione
        • B il 31/12 del quinto anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione
        • C il 31/12 del quarto anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione



        io continuo a capire che è la B, invece edises dice C.

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          ragazzi buondì a tutti,

          a che ora avete preso il ritorno? alle 14 dalla stazione tiburtina è rischioso?

          rinnovo l'appello: c'è qualcuno di Napoli?

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            31/12 del quinto anno vuol dire 6 anni dall'anno a cui si riferisce la dichiarazione

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              Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggio
              la cartella di pagamento non è soggetta a reclamo alla Direzione provinciale AdE ?
              il mio libro non la cita ...anche se alla fine dice "ogni atto emanato dall'Ade"...
              secondo voi?
              Dal sito dell'Ae:

              L’annullamento, il ricorso e la sospensione di una cartella
              SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL’UFFICIO

              Se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, può
              presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o
              parziale. Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in
              base alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo.
              L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che
              interrompe le procedure di riscossione.
              Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.
              RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
              Oltre all’istanza di autotutela, il contribuente può impugnare la cartella per chiederne
              l’annullamento totale o parziale.
              Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione, come la cartella, deve ricorrere
              contro l’ente impositore (l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la
              legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi
              dell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente
              alla consegna del ruolo.

              Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno
              grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione alla
              Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all’ufficio
              dell’Agenzia che ha emesso il ruolo.
              SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
              Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria,
              il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della
              decisione. Contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme
              iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene
              erogato presso l’Agente della riscossione.
              Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso
              tributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenere
              l’esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo
              nei confronti delle sentenze divenute definitive.

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                [QUOTE=strat;982345]Gli studi di settore si applicano ai soggetti tenuti alla redazione delle scritture contabili. Non ho ben chiaro se il nuovo limite dei 7.500.000 riguarda solo la presentazione del modello oppure anche l'applicabilità.[/QUOTE

                OH my God... e perché allora nella mia testa associavo gli studi di settore alle imprese di piccole dimensioni e ai professionisti? Ho forse letto un post, addietro, relativo ai benefici del contribuente congruo e coerente con le tre opzioni e credo di essere andata in tilt....quindi gli studi di settore si applicano a.....???

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                  Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggio
                  Dal sito dell'Ae:

                  L’annullamento, il ricorso e la sospensione di una cartella
                  SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL’UFFICIO

                  Se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, può
                  presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o
                  parziale. Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in
                  base alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo.
                  L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che
                  interrompe le procedure di riscossione.
                  Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.
                  RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
                  Oltre all’istanza di autotutela, il contribuente può impugnare la cartella per chiederne
                  l’annullamento totale o parziale.
                  Il debitore che intende impugnare un atto della riscossione, come la cartella, deve ricorrere
                  contro l’ente impositore (l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per i tributi erariali) se contesta la
                  legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi
                  dell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente
                  alla consegna del ruolo.

                  Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno
                  grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione alla
                  Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all’ufficio
                  dell’Agenzia che ha emesso il ruolo.
                  SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
                  Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria,
                  il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della
                  decisione. Contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme
                  iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene
                  erogato presso l’Agente della riscossione.
                  Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso
                  tributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenere
                  l’esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo
                  nei confronti delle sentenze divenute definitive.
                  grazie mille Fedora!!!!!!

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                    Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggio
                    io ho prenotato con easyjet da milano....
                    Mi è arrivata una mail da easyjet che mi dice che l'aereo potrebbe essere dirottato su ciampino o addirittura cancellato...
                    Verrete informati di ciò entro 48 ore dalla partenza...
                    In effetti ho controllato sul sito e alcuni voli da milano sono stati cancellati...
                    Io non so proprio cosa fare!
                    Se prenotare un altro volo o che ...
                    C'è qualcuno che parte da milano il giorno 1?
                    nessuno?

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                      [QUOTE=melphicta89;982423]
                      Originariamente inviato da strat Visualizza il messaggio
                      Gli studi di settore si applicano ai soggetti tenuti alla redazione delle scritture contabili. Non ho ben chiaro se il nuovo limite dei 7.500.000 riguarda solo la presentazione del modello oppure anche l'applicabilità.[/QUOTE

                      OH my God... e perché allora nella mia testa associavo gli studi di settore alle imprese di piccole dimensioni e ai professionisti? Ho forse letto un post, addietro, relativo ai benefici del contribuente congruo e coerente con le tre opzioni e credo di essere andata in tilt....quindi gli studi di settore si applicano a.....???
                      Si applicano anche a loro se come attività prevalente svolgono un'attività per la quale è approvato lo studio di settore. Però conviene aspettare il parere dei più esperti, non vorrei creare confusione....

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