Originariamente inviato da chiachia
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x sidd
confermo
L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Un’ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio” o da “processo verbale di constatazione” definibile. In questo caso si può fruire della riduzione ad 1/6.
Attenzione: l’ulteriore riduzione delle sanzioni non opererà più con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016
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magari!!!!!!!!!!!!!! grazie!!!!!!Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggiobuongiorno a tutti!
io stamattina vado di statistica!
vi va se metto dei quiz?
lo chiedo perchè vedo che il vostro livello è ben più elevato e non voglio disturbarvi o fare confusione!
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bene ... si Ginevra ... buttaci qualche quiz di statistica ....Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggiox sidd
confermo
L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Un’ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio” o da “processo verbale di constatazione” definibile. In questo caso si può fruire della riduzione ad 1/6.
Attenzione: l’ulteriore riduzione delle sanzioni non opererà più con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016
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Perchè l'acquiescenza non sarebbe più possibile????Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggioconsiderate che l'unico strumento deflattivo del contenzioso che rimane è proprio l'accertamento con adesione.
gli atri (adesione ai pvc, adesione agli inviti al contraddittorio e acquiescenza) sono tutti abrogati dal 1/1/16
E poi......
L'autotutela???
La conciliazione giudiziale???
La mediazione???
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Buongiorno a tutti!Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggiociao CR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Intendi la collettiva edises? Io non so cos'ho combinatoOriginariamente inviato da dart Visualizza il messaggiogiorno a tutti....
com'è andata la simulazione??
a me... malissimo!!
ad occhio e croce (per quel che vale) si stava dentro con 48 e 12 sbagliate, o qualcuna in meno giusta ma qualche domanda omessa....
io ne ho fatte 43 e sono ampiamente fuori.... l'unica consolazione è che diverse le ho sbagliate in modo veramente stupido e avrei potuto fare di meglio.
e quelle 59/60 giuste saranno reali o avranno imbrogliato...?
... avevo fatto 48 giuste, 5 errate e 7 omesse. Ma il nick non si trova più pazzesco ahah...nemmeno con la mail di recupero. Mi sarebbe interessato sapere il piazzamento, al di là del voto (che è dato secondo criteri certamente errati)...per sapere se può essere un traguardo sufficiente o meno ecco...dovrò aspettare il 30
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