TEMPI PER PROCESSO AMMINISTRATIVO ... correggetemi se sbaglio
Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei contointeressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione, ove prevista per legge, o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.
Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso.
Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei contointeressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione, ove prevista per legge, o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.
Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso.
Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
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