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    Sul testo che sto utilizzando c'è scritto che la legge di stabilità 2016 ha disposto una rivalutazione del 30% dei redditi domenicali ed agricoli. Questo 30% va ad aggiungersi alle rivalutazioni dell'80% e 70% previste da altra legge.

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      1. Il reddito agrario che concorre a formare la base imponibile dell' irpef è il reddito :
        a) che un proprietario può trarre dalla coltivazione di un terreno
        b) medio ordinario che un imprenditore agricolo trae da un terreno
        c) catastale del terreno rivalutato del 5%
      Il reddito agrario è quello che deriva dall’esercizio dell’attività agricola sul terreno.
      In particolare, l’art. 32, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso

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        Originariamente inviato da gigante75 Visualizza il messaggio
        Sul testo che sto utilizzando c'è scritto che la legge di stabilità 2016 ha disposto una rivalutazione del 30% dei redditi domenicali ed agricoli. Questo 30% va ad aggiungersi alle rivalutazioni dell'80% e 70% previste da altra legge.
        Anche nell'articolo postato da Rol si dice così

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Il reddito agrario è quello che deriva dall’esercizio dell’attività agricola sul terreno.
          In particolare, l’art. 32, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso
          Qdi se c'è anche l'opzione reddito medio ordinario si deve considerare esatta quest'opzione

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Qdi se c'è anche l'opzione reddito medio ordinario si deve considerare esatta quest'opzione
            l reddito agrario che concorre a formare la base imponibile dell' irpef è il reddito :
            a) che un proprietario può trarre dalla coltivazione di un terreno---> non è redditto effettivo
            b) medio ordinario che un imprenditore agricolo trae da un terreno----> definizione tuir
            c) catastale del terreno rivalutato del 5%---> non esiste questa rivalutazione

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              l reddito agrario che concorre a formare la base imponibile dell' irpef è il reddito :
              a) che un proprietario può trarre dalla coltivazione di un terreno---> non è redditto effettivo
              b) medio ordinario che un imprenditore agricolo trae da un terreno----> definizione tuir
              c) catastale del terreno rivalutato del 5%---> non esiste questa rivalutazione
              Si, ma la rivalutazione del 5% c'era in passato e se non conosco le percentuali di rivalutazione mi confonde...questo sto dicendo

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                Si, ma la rivalutazione del 5% c'era in passato e se non conosco le percentuali di rivalutazione mi confonde...questo sto dicendo
                5% ricordo fosse per i fabbricati...

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                  ok..a domani

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    5% ricordo fosse per i fabbricati...
                    Leggi l'articolo che ho postato, no! Ma cmq ciò che conta è la rivalutazione attuale

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                      Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è stata prevista un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15% con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5%.La rivalutazione ulteriore si applica sulle rendite catastali già rivalutate con le precedenti percentuali del 80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario

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