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    Originariamente inviato da gigante75 Visualizza il messaggio
    La prima domanda chiede il reddito domenicale.
    La seconda art. 32 tuir.
    Non ricalca fedelmente l'art 32 TUIR...io sono stata tratta in inganno dal fatto che parla di reddito agrario che concorre alla formazione della base imponibile IRPEF. Nella prima effettivamente non ricordavo la distinzione tra reddito agrario e dominicale e ora posso ricordare anche la definizione del quiz :-)
    Ultima modifica di strelizia; 21-06-2016, 18:45.

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      Originariamente inviato da gigante75 Visualizza il messaggio
      reddito domenicale remunera terreno e capitale stabilmente investito.
      reddito agrario remunera capitale d'esercizio e lavoro.
      Si, è ciò che dice il Tesauro :-)

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        Credo si possa dire che il reddito agrario è il reddito che deriva dall'esercizio dell'attività d'impresa agricola su un terreno ai sensi dell'art. 32 TUIR
        Ultima modifica di strelizia; 21-06-2016, 18:55.

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          Il resto l'ho scritto per me...voi non consideratelo :-)

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Credo si possa dire che il reddito agrario è il reddito che deriva dall'esercizio dell'attività d'impresa agricola su un terreno ai sensi dell'art. 32 TUIR
            Se però nel reddito dominicale c'è pure la remunerazione del capitale investito il reddito dell'imprenditore agricolo è diviso tra reddito dominicale e reddito agrario...

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              Imprenditore agricolo proprietario terreno: reddito agrario+ reddito dominicale

              Se l'attività agricola non è esercitata dal proprietario del terreno per chi esercita l'attività agricola va a far parte della base imponibile IRPEF solo il reddito agrario

              https://www.fiscoetasse.com/domande-...-agricolo.html
              Ultima modifica di strelizia; 21-06-2016, 19:49.

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                La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario: Circolare n. 12/E

                7 maggio 2013
                La Circolare n. 12/E/2013 ha fornito inoltre importanti precisazioni per quanto riguarda la ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario
                Scritto da Alessandra di Franco

                Alessandra di Franco
                Dottore commercialista ma non solo, crede nella "evoluzione della specie" e quindi anche autrice, relatrice e conduttrice esordiente in eventi formativi


                La Circolare n. 12/E fornisce chiarimenti in merito alla novità introdotta dal comma 512 dell'articolo 1, della Legge n. 228/2012 che ha effetto per gli anni 2013, 2014 e 2015, ma di cui occorre tener conto nel prossimo mese di giugno per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013.Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è stata prevista un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15% con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5%.La rivalutazione ulteriore si applica sulle rendite catastali già rivalutate con le precedenti percentuali del 80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.
                Ad esempio un terreno con reddito dominicale pari a € 100,00 e reddito agrario pari a € 100,00, se con la rivalutazione ex art. 3, comma 50, legge n. 662/1996 (80% - 70%) arriva a € 180,00 e a € 170,00, con la successiva rivalutazione art. 1, comma 512, L. n. 228/2012 (15% ) diventa pari a € 207,00 e a € 195,50. Se si tratta di un coltivatore diretto diventerebbe (5%) pari a € 189,00 e a € 178,50. Per facilità di calcolo, è sufficiente rivalutare i redditi dominicale e agrario per 107% e 95,5 % (con riv. al 15%) o per 89% e 78,50% (con rivalutazione al 5%). La misura della rivalutazione è pari al 15%, che si riduce al 5% per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Il requisito congiunto del possesso e della conduzione diretta, molto probabilmente mutuato dalla definizione contenuta nel’art. 13, co. 5, del D.L. n. 201/2011, che prevede la riduzione del moltiplicatore da 135 a 105 ai fini IMU, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del terreno (non essendo titolare d un diritto reale) ha, comunque, la conduzione del fondo.Nell'ipotesi di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a IAP e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (80%-70%). L’amministrazione ha precisato inoltre che la rivalutazione con l’aliquota del 5%, prevista per i coltivatori diretti e per gli IAP, è applicabile anche nel caso di terreni incolti, e quindi anche nel caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo in applicazione delle tecniche agricole.
                Infine nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, l’amministrazione ritiene che la minore rivalutazione del 5 % possa essere operata sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario.
                Data la rilevanza dello status di coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di contitolarità di diritti, la rivalutazione del 5 % dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti.L’amministrazione ricorda in conclusione che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi dominicali derivanti da terreni non affittati, e che detto effetto di sostituzione non opera per gli immobili esenti da IMU, che rimangono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario: Circolare n. 12/E

                  7 maggio 2013
                  La Circolare n. 12/E/2013 ha fornito inoltre importanti precisazioni per quanto riguarda la ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario
                  Scritto da Alessandra di Franco

                  Alessandra di Franco
                  Dottore commercialista ma non solo, crede nella "evoluzione della specie" e quindi anche autrice, relatrice e conduttrice esordiente in eventi formativi


                  La Circolare n. 12/E fornisce chiarimenti in merito alla novità introdotta dal comma 512 dell'articolo 1, della Legge n. 228/2012 che ha effetto per gli anni 2013, 2014 e 2015, ma di cui occorre tener conto nel prossimo mese di giugno per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013.Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è stata prevista un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15% con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5%.La rivalutazione ulteriore si applica sulle rendite catastali già rivalutate con le precedenti percentuali del 80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.
                  Ad esempio un terreno con reddito dominicale pari a € 100,00 e reddito agrario pari a € 100,00, se con la rivalutazione ex art. 3, comma 50, legge n. 662/1996 (80% - 70%) arriva a € 180,00 e a € 170,00, con la successiva rivalutazione art. 1, comma 512, L. n. 228/2012 (15% ) diventa pari a € 207,00 e a € 195,50. Se si tratta di un coltivatore diretto diventerebbe (5%) pari a € 189,00 e a € 178,50. Per facilità di calcolo, è sufficiente rivalutare i redditi dominicale e agrario per 107% e 95,5 % (con riv. al 15%) o per 89% e 78,50% (con rivalutazione al 5%). La misura della rivalutazione è pari al 15%, che si riduce al 5% per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Il requisito congiunto del possesso e della conduzione diretta, molto probabilmente mutuato dalla definizione contenuta nel’art. 13, co. 5, del D.L. n. 201/2011, che prevede la riduzione del moltiplicatore da 135 a 105 ai fini IMU, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del terreno (non essendo titolare d un diritto reale) ha, comunque, la conduzione del fondo.Nell'ipotesi di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a IAP e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (80%-70%). L’amministrazione ha precisato inoltre che la rivalutazione con l’aliquota del 5%, prevista per i coltivatori diretti e per gli IAP, è applicabile anche nel caso di terreni incolti, e quindi anche nel caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo in applicazione delle tecniche agricole.
                  Infine nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, l’amministrazione ritiene che la minore rivalutazione del 5 % possa essere operata sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario.
                  Data la rilevanza dello status di coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di contitolarità di diritti, la rivalutazione del 5 % dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti.L’amministrazione ricorda in conclusione che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi dominicali derivanti da terreni non affittati, e che detto effetto di sostituzione non opera per gli immobili esenti da IMU, che rimangono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.
                  La lettura di quest'articolo non aggiornato mi aveva tratto in inganno

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario: Circolare n. 12/E

                    7 maggio 2013
                    La Circolare n. 12/E/2013 ha fornito inoltre importanti precisazioni per quanto riguarda la ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario
                    Scritto da Alessandra di Franco

                    Alessandra di Franco
                    Dottore commercialista ma non solo, crede nella "evoluzione della specie" e quindi anche autrice, relatrice e conduttrice esordiente in eventi formativi


                    La Circolare n. 12/E fornisce chiarimenti in merito alla novità introdotta dal comma 512 dell'articolo 1, della Legge n. 228/2012 che ha effetto per gli anni 2013, 2014 e 2015, ma di cui occorre tener conto nel prossimo mese di giugno per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013.Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è stata prevista un'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15% con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5%.La rivalutazione ulteriore si applica sulle rendite catastali già rivalutate con le precedenti percentuali del 80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.
                    Ad esempio un terreno con reddito dominicale pari a € 100,00 e reddito agrario pari a € 100,00, se con la rivalutazione ex art. 3, comma 50, legge n. 662/1996 (80% - 70%) arriva a € 180,00 e a € 170,00, con la successiva rivalutazione art. 1, comma 512, L. n. 228/2012 (15% ) diventa pari a € 207,00 e a € 195,50. Se si tratta di un coltivatore diretto diventerebbe (5%) pari a € 189,00 e a € 178,50. Per facilità di calcolo, è sufficiente rivalutare i redditi dominicale e agrario per 107% e 95,5 % (con riv. al 15%) o per 89% e 78,50% (con rivalutazione al 5%). La misura della rivalutazione è pari al 15%, che si riduce al 5% per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Il requisito congiunto del possesso e della conduzione diretta, molto probabilmente mutuato dalla definizione contenuta nel’art. 13, co. 5, del D.L. n. 201/2011, che prevede la riduzione del moltiplicatore da 135 a 105 ai fini IMU, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del terreno (non essendo titolare d un diritto reale) ha, comunque, la conduzione del fondo.Nell'ipotesi di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a IAP e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (80%-70%). L’amministrazione ha precisato inoltre che la rivalutazione con l’aliquota del 5%, prevista per i coltivatori diretti e per gli IAP, è applicabile anche nel caso di terreni incolti, e quindi anche nel caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo in applicazione delle tecniche agricole.
                    Infine nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, l’amministrazione ritiene che la minore rivalutazione del 5 % possa essere operata sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario.
                    Data la rilevanza dello status di coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di contitolarità di diritti, la rivalutazione del 5 % dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti.L’amministrazione ricorda in conclusione che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi dominicali derivanti da terreni non affittati, e che detto effetto di sostituzione non opera per gli immobili esenti da IMU, che rimangono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.


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