La holding può addebitare alle sue consociate queste spese? Si, ma deve esserci un contratto che ne disciplini le prestazioni e SOPRATTUTTO IL CRITERIO DI RIPARTIZIONI DEI COSTI---------------> questi rapporti sono TRA COMPARI e quindi non ci vuole niente che siano travasi di utili....
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa holding può addebitare alle sue consociate queste spese? Si, ma deve esserci un contratto che ne disciplini le prestazioni e SOPRATTUTTO IL CRITERIO DI RIPARTIZIONI DEI COSTI---------------> questi rapporti sono TRA COMPARI e quindi non ci vuole niente che siano travasi di utili....
Sono le spese che la controllante estera riaddebita alla controllata per mansioni di controllo, indirizzo gestionale, ecc.,
La motivazione, principalmente, sta nell’accentramento delle funzioni gestionale e/o di ricerca, allo scopo di perseguire il contenimento dei costi ed attribuire al sistema migliore funzionalità, tenuto anche conto del processo di internazionalizzazione delle attività.Ovviamente, a fronte di tali prestazioni, consegue l’addebito di un corrispettivo che può essere, a seconda dei casi, predeterminato in misura fissa oppure variabile in funzione dell’entità e del valore delle prestazioni rese.
La ripartizione tra le imprese del gruppo vengono definiti "cost sharing agreements" o "cost sharing arrangements".
Le operazioni in argomento, denominate anche "inter company", rientrano, pertanto, a pieno titolo tra quelle che possono dar luogo a pratiche di transfer pricing.
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Originariamente inviato da kiarad Visualizza il messaggioieri tra le domande vi era anche il trattamento fiscale dei costi di regia. potete aiutarmi? di che si tratta?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioSono le spese che la controllante estera riaddebita alla controllata per mansioni di controllo, indirizzo gestionale, ecc.,
La motivazione, principalmente, sta nell’accentramento delle funzioni gestionale e/o di ricerca, allo scopo di perseguire il contenimento dei costi ed attribuire al sistema migliore funzionalità, tenuto anche conto del processo di internazionalizzazione delle attività.Ovviamente, a fronte di tali prestazioni, consegue l’addebito di un corrispettivo che può essere, a seconda dei casi, predeterminato in misura fissa oppure variabile in funzione dell’entità e del valore delle prestazioni rese.
La ripartizione tra le imprese del gruppo vengono definiti "cost sharing agreements" o "cost sharing arrangements".
Le operazioni in argomento, denominate anche "inter company", rientrano, pertanto, a pieno titolo tra quelle che possono dar luogo a pratiche di transfer pricing.
csa------->“accordi, stipulati da varie unità del gruppo localizzate in Paesi diversi, in base ai quali icosti relativi alla ricerca, ma anche ad altri servizi disponibili all’interno del gruppo,sono distribuiti tra le varie consociate in relazione ai benefici che ciascuna unità puòtrarre dalla loro utilizzazione”.
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dunque ...
1.inerenti” (art . 109, c. 5 T.U.I.R.);
2.“certi” ( art. 109, c. 1 T.U.I.R.);
3.“oggettivamente determinabili” (art. 109, c. 1 T.U.I.R.);
4.non superiori al loro “valore normale” ( art. 9 + art. 110, c. 7 T.U.I.R.);
5.“di competenza” dell’esercizio a cui vengono attribuiti (art. 109, c. 1, 2 e 4 T.U.I.R.).
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioNB:
Tutti i servizi infragruppo di natura diversa dai servizi gestionali e amministrativi restano comunque soggetti alla normativa sul “transfer pricing”, ma non rientrano nella definizione di uso comune di “management fees” o “spese di regia”.
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