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    L’ora X è fissata per le otto di sera di lunedì prossimo, il 9 maggio. Quel giorno l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) darà libero accesso ai Panama Papers sul proprio sito web




    Ultima modifica di ROL; 06-05-2016, 13:04.

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      Il Cittadino di Lodi

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        tener presente per oneri detraibili .....
        INTERESSI PASSIVI SU MUTUI


        L’agevolazione fiscale concessa per gli interessi passivi sui mutui e relativi oneri accessori prevede
        limiti di spesa differenti a seconda della finalità con cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, dal periodo di sottoscrizione del medesimo.
        - i mutui stipulati fino al 31/12/1990 non hanno limitazioni relativamente allo scopo per cui sono
        stati contratti e gli interessi passivi sono sempre detraibili;
        - i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione
        principale o secondaria (ad esempio per casa da destinare il locazione) non danno diritto alla
        detrazione per gli interessi passivi;
        - i mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale non
        danno diritto alla detrazione per gli interessi passivi.
        Sono esclusi da tale ultima limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

        In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della
        detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia. Unica
        eccezione alla regola è quella applicabile ai mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale
        ex articolo 15, comma 1, lett. b) TUIR, ultimo periodo, per la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico.
        Ultima modifica di ROL; 06-05-2016, 14:54.

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          Ho trovato due errori...

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Ho trovato due errori...
            ???? su cosa?

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              ???? su cosa?
              Nell'articolo sull' interpello non si prevede l'interpello disapplicativo, che è l'unico obbligatorio.
              Poi ...gli interessi passivi non riguardano gli oneri deducibili?...(non offenderti, solo per fare chiarezza, per me e per gli altri...:-))

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                tener presente per oneri detraibili .....
                INTERESSI PASSIVI SU MUTUI


                L’agevolazione fiscale concessa per gli interessi passivi sui mutui e relativi oneri accessori prevede
                limiti di spesa differenti a seconda della finalità con cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, dal periodo di sottoscrizione del medesimo.
                - i mutui stipulati fino al 31/12/1990 non hanno limitazioni relativamente allo scopo per cui sono
                stati contratti e gli interessi passivi sono sempre detraibili;
                - i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione
                principale o secondaria (ad esempio per casa da destinare il locazione) non danno diritto alla
                detrazione per gli interessi passivi;
                - i mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale non
                danno diritto alla detrazione per gli interessi passivi.
                Sono esclusi da tale ultima limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

                In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della
                detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia. Unica
                eccezione alla regola è quella applicabile ai mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale
                ex articolo 15, comma 1, lett. b) TUIR, ultimo periodo, per la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico.




                • Per i mutui stipulati dal 1993le detrazioni sono riconosciute solo in relazione all’acquistodell’abitazione principale.
                Per quelli stipulati nel solo 1993 ladetrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare siastata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.
                Dal 1° gennaio 2008 (per la dichiarazione da presentare nel2009) l’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazioneè di € 4.000,00 (così elevato dalla legge finanziaria 2007,articolo 1, comma 202). In precedenza il limite era di €3.615,20.
                In caso di contitolarità del mutuo o di più contratti, il limite siriferisce all’ammontare complessivo.
                • Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992le detrazioni spettano per l’acquisto di una propria abitazioneanche diversa da quella principale. L’importo massimo di spesasu cui applicare la detrazione è di € 3.615,20 per ciascunintestatario, se si tratta di abitazione principale, e di €2.065,83, per ciascun intestatario, se si tratta di altra propriaabitazione.
                • Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile nonabitativo con un limite di spesa di € 2.065,83 per ciascunintestatario

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Nell'articolo sull' interpello non si prevede l'interpello disapplicativo, che è l'unico obbligatorio.
                  Poi ...gli interessi passivi non riguardano gli oneri deducibili?...(non offenderti, solo per fare chiarezza, per me e per gli altri...:-))
                  gli oneri deducibili sono disciplinati dall'art 10 del tuir (per quelli previsti nel tuir).....---> non ci sono gli interessi su mutui

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    gli oneri deducibili sono disciplinati dall'art 10 del tuir (per quelli previsti nel tuir).....---> non ci sono gli interessi su mutui
                    Qdi gli interessi su mutui sono oneri detraibili, ok. Ho imparato una cosa nuova...:-)

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                      ma ne abbiamo discusso 1 milione di volte...l'articolo mi serviva perchè riassumeva il provvedimento (che stabilisce a chi spedire..)....in effetti chi non ha studiato può essere fuorviato anche se comunque non è scritto in modo errato.....infatti è scritto...In via generale, gli interpelli hanno perso il carattere di obbligatorietà, restando quindi meramente come un’opzione a disposizione del contribuente che intende conoscere in anticipo il parere dell’Amministrazione Finanziaria.

                      in via generale---> per sottolineare l'istituto riformato...

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