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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Non so se ho capito il comma 7:
    La richiesta di chiarimenti al contribuente è notificata entro il termine di decadenza previsto per l'atto impositivo (previsti all'art. 43 D.PR. 600/1973
    Tra data di ricevimento chiarimenti o inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere e il termine di decadenza della notificazione dell'atto impositivo devono esserci non meno di 60 gg.
    In difetto (se non passano almeno 60gg) il termine di decadenza è prorogato di 60 gg ?
    Non ho ben capito...

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      Estrazione di ieri superenalotto e giù a scendere..:-)

      10-11-24-30-48-63
      38.49-51-59-77-90
      10-11-15-33-79-83
      1-15-30-50-54-62
      14-30-61-86-88-90

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        Poi scendendo ancora vedete quelli sottolineati ……

        8-12-23-58-86-89
        1-2-6-42-67-83
        2-5-12-33-54-59
        34-50-55-72-79-89

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Non so se ho capito il comma 7:
          La richiesta di chiarimenti al contribuente è notificata entro il termine di decadenza previsto per l'atto impositivo (previsti all'art. 43 D.PR. 600/1973
          Tra data di ricevimento chiarimenti o inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere e il termine di decadenza della notificazione dell'atto impositivo devono esserci non meno di 60 gg.
          In difetto (se non passano almeno 60gg) il termine di decadenza è prorogato di 60 gg ?
          Non ho ben capito...

          Corrado Guzzanti • Ho capito, ma mica posso fa' tutto io qua, eh? [...] Ho capito, ma c'è molta crisi. Te lo sai oggi a che ora mi sono alzato? Alle sette meno un quarto! La bambina ha ancora vomitato, e certo, Quela gli ha dato l'altra volta le

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Non so se ho capito il comma 7:
            La richiesta di chiarimenti al contribuente è notificata entro il termine di decadenza previsto per l'atto impositivo (previsti all'art. 43 D.PR. 600/1973
            Tra data di ricevimento chiarimenti o inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere e il termine di decadenza della notificazione dell'atto impositivo devono esserci non meno di 60 gg.
            In difetto (se non passano almeno 60gg) il termine di decadenza è prorogato di 60 gg ?
            Non ho ben capito...
            PER IL CONTRIBUENTE DAL 1° OTTOBRE LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ABUSO DEL DIRITTO
            Dal 1° ottobre sarà operativa la nuova disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) nonché la specifica procedura prevista per l'accertamento delle fattispecie abusive. Si tratta di una procedura che dovrebbe garantire «un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria» nonché «salvaguardare il diritto di difesa (del contribuente) in ogni fase del procedimento di accertamento» in materia di abuso/elusione (dell'art. 5, c. 1 lett. f) della legge 23/2014). L'Agenzia delle entrate, prima di emettere l'avviso di accertamento recante la contestazione in materia di abuso/elusione sarà tenuta a notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti in ordine alle operazioni ritenute abusive. Ciò entro i termini per l'esercizio del potere impositivo (art. 10-bis, comma 6). Già in tale richiesta l'Ufficio dovrà specificare i motivi per i quali ritiene configurabile la fattispecie di abuso/elusione (art. 10-bis, comma 6). A tale richiesta il contribuente potrà fornire risposta entro 60 giorni e avrà quindi occasione per argomentare e documentare la legittimità delle operazioni che l'Ufficio vorrebbe contestate (art. 10-bis, comma 6). Tra la data di ricevimento dei chiarimenti o l'inutile decorso del termine assegnato al contribuente per fornire i chiarimenti richiesti e il termine di decadenza del potere impositivo dovranno intercorrere non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento sarà automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni (art. 10-bis, comma 7). Ciò significa per esempio che se l'Agenzia delle entrate notifica il 13 ottobre 2015 una richiesta di chiarimenti in merito all'anno d'imposta 2010 per il quale il contribuente ha tempestivamente presentato la dichiarazione, avrà tempo fino al 10 febbraio 2016 per emettere l'avviso di accertamento con il quale contestare la fattispecie abusiva. La mancata notifica della richiesta di chiarimenti inficia di nullità l'eventuale avviso di accertamento recante la contestazione di abuso/elusione (art. 10-bis, comma 6).
            Dal 13 ottobre al 10 febbraio ci sono 120 gg : 60 gg per rispondere alla richiesta + 60 gg per la notifica dell'avviso di accertamento

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              PER IL CONTRIBUENTE DAL 1° OTTOBRE LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ABUSO DEL DIRITTO
              Dal 1° ottobre sarà operativa la nuova disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) nonché la specifica procedura prevista per l'accertamento delle fattispecie abusive. Si tratta di una procedura che dovrebbe garantire «un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria» nonché «salvaguardare il diritto di difesa (del contribuente) in ogni fase del procedimento di accertamento» in materia di abuso/elusione (dell'art. 5, c. 1 lett. f) della legge 23/2014). L'Agenzia delle entrate, prima di emettere l'avviso di accertamento recante la contestazione in materia di abuso/elusione sarà tenuta a notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti in ordine alle operazioni ritenute abusive. Ciò entro i termini per l'esercizio del potere impositivo (art. 10-bis, comma 6). Già in tale richiesta l'Ufficio dovrà specificare i motivi per i quali ritiene configurabile la fattispecie di abuso/elusione (art. 10-bis, comma 6). A tale richiesta il contribuente potrà fornire risposta entro 60 giorni e avrà quindi occasione per argomentare e documentare la legittimità delle operazioni che l'Ufficio vorrebbe contestate (art. 10-bis, comma 6). Tra la data di ricevimento dei chiarimenti o l'inutile decorso del termine assegnato al contribuente per fornire i chiarimenti richiesti e il termine di decadenza del potere impositivo dovranno intercorrere non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento sarà automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni (art. 10-bis, comma 7). Ciò significa per esempio che se l'Agenzia delle entrate notifica il 13 ottobre 2015 una richiesta di chiarimenti in merito all'anno d'imposta 2010 per il quale il contribuente ha tempestivamente presentato la dichiarazione, avrà tempo fino al 10 febbraio 2016 per emettere l'avviso di accertamento con il quale contestare la fattispecie abusiva. La mancata notifica della richiesta di chiarimenti inficia di nullità l'eventuale avviso di accertamento recante la contestazione di abuso/elusione (art. 10-bis, comma 6).
              Dal 13 ottobre al 10 febbraio ci sono 120 gg : 60 gg per rispondere alla richiesta + 60 gg per la notifica dell'avviso di accertamento

              Entro quale data poi tale accertamento diventa esecutivo? zan zanz..

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Entro quale data poi tale accertamento diventa esecutivo? zan zanz..
                Entro 60 gg dal termine di decadenza entro il quale presentare il ricorso

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                  ecco perchè non più dalla notifica dell'atto.....(proprio per tener conto di questi slittamenti...)

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    ecco perchè non più dalla notifica dell'atto.....(proprio per tener conto di questi slittamenti...)
                    Quindi l'art 29 D.L. 78/2010 e' stato modificato? Stavo cercando il nuovo dettato...

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Quindi l'art 29 D.L. 78/2010 e' stato modificato? Stavo cercando il nuovo dettato...
                      si

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