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    quindi la non notificazione e non conoscenza dell'atto da parte del contribuente comporta l'inesistenza dello stesso.

    Se il contribuente ne viene a conoscenza entro il termine di decadenza l'atto è comunque valido anche se non notificato.

    Dovrebbe essere così, correggetemi se sbaglio.

    Tuttavia ho trovato un'altro passaggio non chiaro ed in contrasto con quanto sopra: "L’atto non notificato è inefficace ma non nullo."

    c'è qualcuno che lo può commentare e fare chiarezza?

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      Il vizio della notifica riguarda solo la notifica ma non l atto in se.. Per 'tanto non può essere annullato un atto solo x vizi di notifica.

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        Hey notifiche a parte qualcuno andrà il 28 a Milano a seguire i primi orali?

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          Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
          quindi la non notificazione e non conoscenza dell'atto da parte del contribuente comporta l'inesistenza dello stesso.

          Se il contribuente ne viene a conoscenza entro il termine di decadenza l'atto è comunque valido anche se non notificato.

          Dovrebbe essere così, correggetemi se sbaglio.

          Tuttavia ho trovato un'altro passaggio non chiaro ed in contrasto con quanto sopra: "L’atto non notificato è inefficace ma non nullo."

          c'è qualcuno che lo può commentare e fare chiarezza?
          Ho trovato questo...

          LA NOTIFICAZIONE

          La notificazione dell’avviso di accertamento non è soltanto una particolare procedura con cui tale atto viene portato a conoscenza del destinatario, ma è molto di più, perché l’avviso di accertamento viene ad esistenza attraverso la notificazione: << l’avviso di accertamento non è distinguibile dalla sua notificazione al contribuente; non esiste, se non in quanto è notificato >>. Mentre la notificazione degli atti processuali è eseguita dagli ufficiali giudiziari, la notificazione degli atti tributari è eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati dall’ufficio delle entrate. Il messo deve far sottoscrivere l’atto al consegnatario; la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna a mani proprie; il contribuente può eleggere domicilio, ma nel comune di domicilio fiscale. Il domicilio fiscale ha un particolare rilievo ai fini delle notifiche: il legislatore presuppone che il contribuente abbia sempre un domicilio fiscale, nel quale la notifica deve essere fatta. Se nel comune di domicilio fiscale non vi è un luogo presso cui la notifica può essere fatta validamente, la notifica è fatta con la procedura prevista per gli irreperibili: l’atto da notificare è depositato presso la casa del comune, ed il messo afge un avviso presso l’albo del comune e ne da notizia al destinatario con raccomandata. Anche quando la notifica deve essere fatta ad un non residente il sistema è basato sul presupposto che il non residente abbia o elegga in Italia un luogo presso cui fare la notifica. Il non residente può nominare un rappresentante per i rapporti tributari ai fini delle imposte dirette o ai fini dell’Iva. Il non residente ha comunque in ogni caso un domicilio fiscale in Italia. Per le imposte dirette il domicilio è nel comune in cui viene prodotto il reddito; per le altre imposte, nel comune in cui si verifica il presupposto. L’avviso di accertamento viene ad esistenza attraverso la notificazione, i vizi di notificazione sono vizi dell’atto; essi non sono sanati dalla proposizione del ricorso.

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            L

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              Corruzione, la questione morale non è archeologia. Le condanne fanno curriculum - Il Fatto Quotidiano

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                non è di poco conto la faccenda.....le problematiche...(se nullo o inesistente)

                se nullo--> sanabile
                se inesistente--> (mai esistito...non sanabile)

                ancora...

                il giudice può d'ufficio dichiarare la nullità (senza richiesta delle parti)?

                Commenta


                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  non è di poco conto la faccenda.....le problematiche...(se nullo o inesistente)

                  se nullo--> sanabile
                  se inesistente--> (mai esistito...non sanabile)

                  ancora...

                  il giudice può d'ufficio dichiarare la nullità (senza richiesta delle parti)?
                  Atto inesistente: quando?
                  Nel mio libro non riesco a trovarlo, in compenso ho trovato molto materiale su internet che converge sulla mancata notificazione...

                  Mi correggo appena trovato: essendo l'accertamento un atto recettizio, che esiste e produce effetti quando sia notificato al destinatario...
                  Ultima modifica di strelizia; 26-04-2016, 19:05.

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Atto inesistente: quando?
                    Nel mio libro non riesco a trovarlo, in compenso ho trovato molto materiale su internet che converge sulla mancata notificazione...
                    Scusate l'intromissione.
                    L'inesistenza è questione giurisprudenziale che, come ha scritto bene ROL, non capita mai (o quasi visto che c'è giurisprudenza al riguardo).
                    La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
                    Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte (sempre che la legge non disponga che sia pronunciata d'ufficio.

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                      [QUOTE=ROL;1196306]non è di poco conto la faccenda.....le problematiche...(se nullo o inesistente)

                      se nullo




                      Ecco qui
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