quindi la non notificazione e non conoscenza dell'atto da parte del contribuente comporta l'inesistenza dello stesso.
Se il contribuente ne viene a conoscenza entro il termine di decadenza l'atto è comunque valido anche se non notificato.
Dovrebbe essere così, correggetemi se sbaglio.
Tuttavia ho trovato un'altro passaggio non chiaro ed in contrasto con quanto sopra: "L’atto non notificato è inefficace ma non nullo."
c'è qualcuno che lo può commentare e fare chiarezza?
Se il contribuente ne viene a conoscenza entro il termine di decadenza l'atto è comunque valido anche se non notificato.
Dovrebbe essere così, correggetemi se sbaglio.
Tuttavia ho trovato un'altro passaggio non chiaro ed in contrasto con quanto sopra: "L’atto non notificato è inefficace ma non nullo."
c'è qualcuno che lo può commentare e fare chiarezza?
Commenta