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Nell’attesa che Assistente345 descriva il concetto di valore fiscalmente riconosciuto, ecco alcune norme specifiche in merito….
Quando si parla di plusvalenze un aspetto fondamentale è rappresentato dalla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, quale parametro di confronto, rispetto al corrispettivo percepito, per determinare il differenziale imponibile; e, a tal proposito, le disposizioni alle quali occorre fare riferimento, per quanto riguarda le partecipazioni in soggetti passivi dell’IRES, non detenute in regime di impresa, sono:
il comma 6 dell’art. 68, che richiama il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione;
l’art. 9, comma 2, nella parte in cui considera corrispettivo del conferimento o degli apporti in società o in altri enti, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
l’art. 47, comma 5, che, con riferimento alla ripartizione di riserve di capitale di soggetti IRES, specifica che questa non dà luogo a utili ma determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
Per quanto riguarda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società personali, valgono alcune delle regole viste a proposito dei soci di società IRES con l’aggiunta di disposizioni specifiche. In altri termini si applicano:
il comma 6 dell’art. 68, che richiama il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione;
l’art. 9, comma 2, nella parte in cui considera corrispettivo del conferimento o degli apporti in società o in altri enti, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
l’art. 68, comma 6, nella parte in cui specifica che per le partecipazioni in società di cui all’art. 5 il costo è inciso dagli utili e dalle perdite attribuite per trasparenza e dagli utili distribuiti.
Si osserva che mentre l’art. 47, comma 5 specifica che la ripartizione di riserve di capitale di soggetti IRES non dà luogo a utili ma determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, non altrettanto risulta esplicitato l’effetto della distribuzione di riserve di capitale da parte di società di persone ai propri soci.
Per la determinazione delle plusvalenze patrimoniali, e del connesso, valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, sono rilevanti:
l’art. 86, comma 2, che fa riferimento al costo non ammortizzato della partecipazione e che va letto con l’art. 110 che reca norme particolari per la determinazione del costo dei beni di impresa;
gli artt. 101 e 94 che attengono alle valutazioni di fine esercizio di tali beni e che sono dirette a determinarne il valore fiscalmente riconosciuto.
Nello specifico, preme rilevare che gli artt. 94, comma 6, e 101, comma 6, sanciscono che l’ammontare dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale fatti alla società (sia soggetto passivo dell’IRES, sia società trasparente) determina un aumento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio.
Inoltre, con riferimento alle società per azioni, l’aumento gratuito del capitale sociale determina una riduzione del valore unitario delle azioni del socio ricevente, a norma dell’art. 94, comma 5.
Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute in regime di impresa è, infine, soggetto a norme particolari quando il conferimento ha per oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento oppure aziende (artt. 175 e 176).
Quando si parla di plusvalenze un aspetto fondamentale è rappresentato dalla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, quale parametro di confronto, rispetto al corrispettivo percepito, per determinare il differenziale imponibile; e, a tal proposito, le disposizioni alle quali occorre fare riferimento, per quanto riguarda le partecipazioni in soggetti passivi dell’IRES, non detenute in regime di impresa, sono:
il comma 6 dell’art. 68, che richiama il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione;
l’art. 9, comma 2, nella parte in cui considera corrispettivo del conferimento o degli apporti in società o in altri enti, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
l’art. 47, comma 5, che, con riferimento alla ripartizione di riserve di capitale di soggetti IRES, specifica che questa non dà luogo a utili ma determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
Per quanto riguarda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società personali, valgono alcune delle regole viste a proposito dei soci di società IRES con l’aggiunta di disposizioni specifiche. In altri termini si applicano:
il comma 6 dell’art. 68, che richiama il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione;
l’art. 9, comma 2, nella parte in cui considera corrispettivo del conferimento o degli apporti in società o in altri enti, il valore normale dei beni e dei crediti conferiti;
l’art. 68, comma 6, nella parte in cui specifica che per le partecipazioni in società di cui all’art. 5 il costo è inciso dagli utili e dalle perdite attribuite per trasparenza e dagli utili distribuiti.
Si osserva che mentre l’art. 47, comma 5 specifica che la ripartizione di riserve di capitale di soggetti IRES non dà luogo a utili ma determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, non altrettanto risulta esplicitato l’effetto della distribuzione di riserve di capitale da parte di società di persone ai propri soci.
Per la determinazione delle plusvalenze patrimoniali, e del connesso, valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, sono rilevanti:
l’art. 86, comma 2, che fa riferimento al costo non ammortizzato della partecipazione e che va letto con l’art. 110 che reca norme particolari per la determinazione del costo dei beni di impresa;
gli artt. 101 e 94 che attengono alle valutazioni di fine esercizio di tali beni e che sono dirette a determinarne il valore fiscalmente riconosciuto.
Nello specifico, preme rilevare che gli artt. 94, comma 6, e 101, comma 6, sanciscono che l’ammontare dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale fatti alla società (sia soggetto passivo dell’IRES, sia società trasparente) determina un aumento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio.
Inoltre, con riferimento alle società per azioni, l’aumento gratuito del capitale sociale determina una riduzione del valore unitario delle azioni del socio ricevente, a norma dell’art. 94, comma 5.
Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute in regime di impresa è, infine, soggetto a norme particolari quando il conferimento ha per oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento oppure aziende (artt. 175 e 176).
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