annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    un pò di musica....

    https://www.youtube.com/watch?v=fZynaqyy7MI

    Commenta


      prima si lasciavano solo i debiti al maggiordomo (inconsapevole poveraccio...)....sotto questo punto di vista ci siamo evoluti..:-)))

      http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...anome/2608519/

      Commenta


        concordo con PUTIN.....questa è roba da C.I.A........

        Commenta


          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Si applica anche una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul 100% dell'ammontare, se non sbaglio...

          Ricapitolando...

          solo in ipotesi di partecipazione diretta o indiretta di controllo vi è la tax integrale....ciò non avviene se hai interpello favorevole oppure si è optato per l'altro regime (quelle delle CFC...che sono a tassazione separata)

          nel nuovo caso che ti ho scritto ieri devi seguire le regole interne...

          47 comma 1--> se conseguiti da soggetti irpef residenti...al 49,72%
          89---> se conseguiti da soggetti ires al 5%

          Commenta


            ATTENZIONE....

            a non confondere le situazioni...

            IL DIVIDENDO può..

            ---> entrare in italia
            ---> uscire dall'italia

            Commenta


              (a voi generalmente vi si chiede quello in entrata....)

              Commenta


                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Ricapitolando...

                solo in ipotesi di partecipazione diretta o indiretta di controllo vi è la tax integrale....ciò non avviene se hai interpello favorevole oppure si è optato per l'altro regime (quelle delle CFC...che sono a tassazione separata)

                nel nuovo caso che ti ho scritto ieri devi seguire le regole interne...

                47 comma 1--> se conseguiti da soggetti irpef residenti...al 49,72%
                89---> se conseguiti da soggetti ires al 5%
                Per il nuovo caso ok (non bisogna dimenticare pero' che per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2016 la percentuale e' del 40%, ok?

                Commenta


                  Per la prima parte sto studiando da qui...

                  3. Dividendi di fonte estera («black list») percepiti
                  da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
                  In base all’art. 47, co. 4, Tuir sono tassabili integralmente gli utili provenienti da società residenti in
                  Stati o territori diversi da quelli indicati nella white list di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell’art.
                  168-bis; come noto, tale decreto deve ancora essere emanato per cui si fa riferimento al D.M. 21
                  novembre 2001.
                  Tuttavia, bisogna tener conto che:
                  · in caso la società paradisiaca sia stata tassata per trasparenza (Cfc), gli utili incassati dal
                  socio persona fisica fiscalmente residente in Italia non saranno più tassabili;
                  · qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167,
                  co. 5, lett. a), Tuir, la società paradisiaca non sarà tassata per trasparenza e i successivi utili
                  saranno tassati integralmente con l’applicazione di ritenuta a titolo di acconto del 26%

                  (20% per i dividendi percepiti fino al 30.6.2014);
                  · qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167,
                  co. 5, lett. b), Tuir dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
                  dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale si
                  applicano le regole tema di utili di fonte estera white list. Quindi:
                  1. si avrà una tassazione sul 49,72% dell’ammontare dei dividendi in ipotesi di
                  partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
                  2. l’applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26 % nel caso di partecipazione non
                  qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta
                  positiva all’interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in
                  mercati regolamentati.

                  Va bene?

                  Commenta


                    E pure da qui...

                    Esimente lettera b)
                    Il co. 5, art. 167 prevede che le disposizioni in materia di controlled foreign companies non
                    vengano applicate se il soggetto residente dimostra che dalle partecipazioni non consegue l’effetto
                    di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
                    In particolare, il D.M. 21 novembre 2001, n. 429 ha specificato che la disciplina Cfc possa essere
                    disapplicata qualora i redditi conseguiti dal soggetto non residente siano stati prodotti, per almeno
                    il 75%, in Stati inclusi nella white list, e a condizione che il paese della fonte li abbia assoggettati
                    integralmente a tassazione ordinaria.
                    L’esimente può ricorrere, a titolo esemplificativo, quando:
                    · la partecipata estera, pur avendo la sede legale in un Paese o territorio black list, svolge
                    esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la
                    sede di direzione effettiva in uno Stato non compreso nella black list, nel quale i redditi da
                    essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione;
                    oppure quando:
                    · la partecipata estera è localizzata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità
                    privilegiata e opera in un tax haven mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è
                    assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre



                    Quando il contribuente riesca a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della Cfc

                    (esimente lettera b) sussistono i dividendi saranno tassati integralmente; tuttavia, se il contribuente

                    dimostra che l’esimente lettera b) sussiste «sin dall’inizio del possesso» delle partecipazioni, così da

                    ricostruire tutte le vicende reddituali e fiscali della controllata black list, i redditi del soggetto estero

                    non sono tassati per trasparenza e i dividendi sono tassati come se proveniente da un società non

                    black list.

                    Quindi:

                    · si avrà una tassazione sul 49,72% dell’ammontare dei dividendi in ipotesi di

                    partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;

                    · l’applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26% nel caso di partecipazione non

                    qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta positiva

                    all’interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in mercati

                    regolamentati.

                    ok?

                    Commenta


                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Per il nuovo caso ok (non bisogna dimenticare pero' che per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2016 la percentuale e' del 40%, ok?
                      se fissata dal 2016......

                      per gli utili prodotti dal 2008.....sono al 49,72%

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X