E' arrivata l'ora di comprarsi il c.c. aggiornato!
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Dopo il D.Lgs.139/2015 Prima del D.Lgs.139/2015 La nota integrativa deve indicare: In precedenza la nota integrativa doveva indicare La composizione delle voci: - costi di impianto e di ampliamento
e
- costi di sviluppo.
Rimane l'indicazione delle ragioni della capitalizzazione e dei criteri di ammortamento.La composizione delle voci: - costi di impianto e di ampliamento
e
- costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
La modifica è legata alla soppressione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità. La composizione delle voci: - ratei e risconti attivi e passivi;
- altri fondi;
a prescindere dal loro ammortare
Rimane l'indicazione della composizione della voce altre riserve.
La composizione delle voci: - ratei e risconti attivi e passivi;
- altri fondi;
se di ammontare rilevante
Oltre all'indicazione della composizione della voce altre riserve.L'importo complessivo: - degli impegni;
- delle garanzie;
- delle passività potenziali;
non risultanti dallo Stato patrimoniale con indicazione:
- della natura delle garanzie reali prestate;
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- gli impegni assunti nei confronti di:
- imprese controllate;
- imprese collegate;
- controllanti;
- imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Composizione e natura: - degli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale;
- dei conti d'ordine
la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società
specificando quelle relative a:
- società controllante;
- collegate;
- controllanti;
- imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche in ogni caso a prescindere che sia significativa o meno. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche se tale ripartizione è significativa. L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità e incidenza eccezionali. La composizione delle voci: - proventi straordinari;
- oneri straordinari;
quando il loro ammortare sia apprezzabile.
La modifica è legata all'eliminazione della macro-categoria E del Conto economico. L'ammontare: - dei compensi;
- delle anticipazioni concesse;
- dei crediti concessi;
ad amministratori e sindaci cumulativamente per ciascuna categoria.
Precisando:
- tasso di interesse;
- principali condizioni;
- importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia;
- impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
L'ammontare dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria. I seguenti titoli emessi dalla società: - azioni di godimento;
- obbligazioni convertibili in azioni;
- warrents;
- opzioni;
- titoli o valori stimati.
Rimane la necessità di specificare il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
Non vi era l'obbligo di indicare warrents e opzioni. Le operazioni realizzate con parti correlate qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato.L'indicazione va fornita sempre.
L'indicazione andava fornita solamente se tali operazioni erano rilevanti. La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Informazione in precedenza non richiesta. Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Informazione in precedenza non richiesta. La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. Informazione in precedenza non richiesta. Infine, tra le modifiche introdotte vi è quella secondo la quale le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
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Com’è noto l’articolo 17-bis, presente nel decreto banche (ddl di conversione in legge del decreto 14 febbraio 2016, n. 18) che ha appena ottenuto il via libera con la fiducia alla Camera, con 351 sì e 180 no, modifica l’articolo 120 del Testo unico bancario così come recentemente riformulato dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Tale modifica è stata trionfalmente, quanto improvvidamente, presentata dalla nota stampa filogovernativa come “la fine dell’anatocismo”.
Nulla di più falso: invero, la nuova versione dell’art. 120 TUB rappresenta un evidente “passo indietro” rispetto alla precedente formulazione del medesimo articolo che, seppur con qualche sbavatura terminologica, eliminava il problema dellacapitalizzazione dell’interesse.
Ma procediamo con ordine: per capire se, a seguito dell’attuale modifica, l’anatocismo sia stato o meno soppresso, occorre confrontare la novellata disposizione con quella già prevista nel codice civile in tema di anatocismo.
A norma dell’art. 1283 c.c., infatti, in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno (indeterminato, in quanto rimesso alla eventuale volontà del creditore) della domanda giudiziale, volta a chiedere gli interessi sugli interessi, o per effetto di convenzione (sine die) posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi: non è pertanto possibile che gli interessi producano a loro volta interessi, qualora non sia trascorso almeno un semestre dalla nascita dell’obbligazione.
Tale disposizione prevista dal Codice civile non indica, pertanto, un periodo di tempo prestabilito, nel quale l’interesse diviene per legge esigibile, ma si limita ad indicare il tempo minimo (6 mesi) al di sotto del quale l’interesse, per legge, non possa essere considerato scaduto.
Quindi se gli interessi bancari si maturano giorno per giorno, la banca potrà chiedere il pagamento solo dopo che gli stessi divengano esigibili, ovvero scaduti, e ciò si verifica in concreto solo al momento della chiusura del rapporto affidato (e nei limiti dell’affidamento), non potendosi ritenere, prima di tale momento, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il credito liquido ed esigibile. Infatti nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario con affidamento, non può parlarsi di liquidità e disponibilità dell’interesse debitorio se non prima della chiusura del rapporto: prima di ciò la banca non può dunque pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca (ex multis Tribunale di Lecce, sez. dist. di Campi Salentina, sent. n. 46 del 03-11-2005, Dott. G. Nocera).
In linea con detti pacifici principi di diritto e di tecnica bancaria, per il vecchio testo dell’art. 120 TUB gli interessi venivano conteggiati (anche giornalmente), ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto bancario, cioè nel momento in cui si aveva la chiusura di tutte le partite, con il pagamento anche delle operazioni nonsolutorie (cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2010). Si creava, in buona sostanza, un “monte interessi” da liquidare alla chiusura del rapporto, che non veniva mai capitalizzato.
Con la nuova modifica apportata, invece, gli interessi debitori verranno, di fatto, conteggiati al 31 dicembre (e fin qui, nessun problema, dato che ai sensi dell’art. 821 c.c. “I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”) e diverranno esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati: cioè gli interessi divengono esigibili, per legge, dopo un certo tempo.
Interesse esigibile significa interesse scaduto e, dunque, la banca potrà richiedere il pagamento di detti interessi maturati l’anno precedente ogni 1°marzo dell’anno successivo: il correntista potrà pagarli o decidere di farli addebitare sul conto, autorizzando ex anteo ex post alla loro maturazione, l’anatocismo annuale.
La normativa in esame, in buona sostanza, consente che il correntista, parte contrattuale debolissima e succube del ceto bancario, possa (debba) autorizzare preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè ex ante, e non successivamente alla scadenza, ex post, come previsto dall’art. 1283 c.c.) l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi.
Tale possibilità concessa al correntista cela dunque una sorta di“ricatto”: l’obbligo di liquidazione degli interessi passivi entro 60 giorni se non rispettato dal correntista si tramuta sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell’anatocismo annuale.
Ecco che l’anatocismo bancario rientra, prepotentemente, nel nostro ordinamento, in totale spregio con tutta la giurisprudenza, anche quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ma non è tutto: a detti interessi scaduti, possono poi aggiungersi gli interessi di mora, notoriamente maggiori di quelli corrispettivi: il correntista viene letteralmente messo all’angolo.Ultima modifica di ROL; 23-03-2016, 21:06.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioE' arrivata l'ora di comprarsi il c.c. aggiornato!
inizia con questo....:-)
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Originariamente inviato da ROL
Tempo fa........
Approfondisca, Eretico, approfondisca.
Sono proprio curioso di sapere che tipo di business si intende realizzare con la presenza di un uomo di Minucci in una società di Firenze e se -soprattutto- Minucci con questa mossa non intenda entrare “nelle grazie” del nuovo dominus del Pd italiano.
Poi magari non c’è nulla di illecito né di “vergognoso” ma… aver paura è meglio di buscarne…
Cordialità.
.....
Lega Basket, arrestato presidente Minucci, ex Mens Sana Siena. "Frode fiscale" - Il Fatto Quotidiano
incendiary topic...
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