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prima si lasciavano solo i debiti al maggiordomo (inconsapevole poveraccio...)....sotto questo punto di vista ci siamo evoluti..:-)))
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...anome/2608519/
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioSi applica anche una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul 100% dell'ammontare, se non sbaglio...
Ricapitolando...
solo in ipotesi di partecipazione diretta o indiretta di controllo vi è la tax integrale....ciò non avviene se hai interpello favorevole oppure si è optato per l'altro regime (quelle delle CFC...che sono a tassazione separata)
nel nuovo caso che ti ho scritto ieri devi seguire le regole interne...
47 comma 1--> se conseguiti da soggetti irpef residenti...al 49,72%
89---> se conseguiti da soggetti ires al 5%
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioRicapitolando...
solo in ipotesi di partecipazione diretta o indiretta di controllo vi è la tax integrale....ciò non avviene se hai interpello favorevole oppure si è optato per l'altro regime (quelle delle CFC...che sono a tassazione separata)
nel nuovo caso che ti ho scritto ieri devi seguire le regole interne...
47 comma 1--> se conseguiti da soggetti irpef residenti...al 49,72%
89---> se conseguiti da soggetti ires al 5%
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Per la prima parte sto studiando da qui...
3. Dividendi di fonte estera («black list») percepiti
da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
In base all’art. 47, co. 4, Tuir sono tassabili integralmente gli utili provenienti da società residenti in
Stati o territori diversi da quelli indicati nella white list di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell’art.
168-bis; come noto, tale decreto deve ancora essere emanato per cui si fa riferimento al D.M. 21
novembre 2001.
Tuttavia, bisogna tener conto che:
· in caso la società paradisiaca sia stata tassata per trasparenza (Cfc), gli utili incassati dal
socio persona fisica fiscalmente residente in Italia non saranno più tassabili;
· qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167,
co. 5, lett. a), Tuir, la società paradisiaca non sarà tassata per trasparenza e i successivi utili
saranno tassati integralmente con l’applicazione di ritenuta a titolo di acconto del 26%
(20% per i dividendi percepiti fino al 30.6.2014);
· qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall’art. 167,
co. 5, lett. b), Tuir dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale si
applicano le regole tema di utili di fonte estera white list. Quindi:
1. si avrà una tassazione sul 49,72% dell’ammontare dei dividendi in ipotesi di
partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
2. l’applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26 % nel caso di partecipazione non
qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta
positiva all’interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in
mercati regolamentati.
Va bene?
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E pure da qui...
Esimente lettera b)
Il co. 5, art. 167 prevede che le disposizioni in materia di controlled foreign companies non
vengano applicate se il soggetto residente dimostra che dalle partecipazioni non consegue l’effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
In particolare, il D.M. 21 novembre 2001, n. 429 ha specificato che la disciplina Cfc possa essere
disapplicata qualora i redditi conseguiti dal soggetto non residente siano stati prodotti, per almeno
il 75%, in Stati inclusi nella white list, e a condizione che il paese della fonte li abbia assoggettati
integralmente a tassazione ordinaria.
L’esimente può ricorrere, a titolo esemplificativo, quando:
· la partecipata estera, pur avendo la sede legale in un Paese o territorio black list, svolge
esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la
sede di direzione effettiva in uno Stato non compreso nella black list, nel quale i redditi da
essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione;
oppure quando:
· la partecipata estera è localizzata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità
privilegiata e opera in un tax haven mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è
assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre
Quando il contribuente riesca a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della Cfc
(esimente lettera b) sussistono i dividendi saranno tassati integralmente; tuttavia, se il contribuente
dimostra che l’esimente lettera b) sussiste «sin dall’inizio del possesso» delle partecipazioni, così da
ricostruire tutte le vicende reddituali e fiscali della controllata black list, i redditi del soggetto estero
non sono tassati per trasparenza e i dividendi sono tassati come se proveniente da un società non
black list.
Quindi:
· si avrà una tassazione sul 49,72% dell’ammontare dei dividendi in ipotesi di
partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
· l’applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26% nel caso di partecipazione non
qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta positiva
all’interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in mercati
regolamentati.
ok?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioPer il nuovo caso ok (non bisogna dimenticare pero' che per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2016 la percentuale e' del 40%, ok?
per gli utili prodotti dal 2008.....sono al 49,72%
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