annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Ha scritto la Corte dei Conti: «Le numerose fonti informative di cui dispone l’amministrazione in realtà consentirebbero ampiamente, se potessero essere usate in modo esteso, di far emergere gran parte delle evasioni fiscali». Cosa osta?
    «Un esempio credo possa aiutare a comprendere la situazione. L’anagrafe dei rapporti finanziari contiene i dati di circa 650 milioni di conti bancari. A fronte di tale massa di dati vengono effettuati annualmente meno di 20 mila controlli. È paradossale che questo strumento non venga usato in modo massivo».

    Commenta


      Il D.lgs. 158/2015, in vigore il 1° gennaio 2016, ha esteso a tutti i trasferimenti d’azienda,
      compresi i conferimenti, la responsabilità solidale per i debiti tributaria tra cedente e
      cessionario, rendendo dunque ampia l’applicazione dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997.

      La responsabilità tributaria nella cessione d’azienda - Per
      contrastare l’adozione di comportamenti elusivi nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda, l’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, dispone la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, relativamente a talune obbligazione
      tributarie.

      La richiamata disposizione recita testualmente “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il

      beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
      Per rafforzare le tutele dell’Amministrazione Finanziaria, si prevede la possibilità che la stessa possa rivalersi su entrambi i soggetti, cedente e cessionario, nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda, relativamente a:
      - imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione d’azienda e nei due anni precedenti; in tal caso, la responsabilità solidale si applica anche per violazioni non contestate dall’Amministrazione Finanziaria;
      - imposte e sanzioni già irrogate e contestate, relativi a periodi precedenti il secondo anno a
      quello in cui è avvenuto il trasferimento d’azienda.

      Le tutele del cessionario - La responsabilità tributaria solidale tra cedente e cessionario
      d’azienda è mitigata dalle stesse disposizioni dell’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, che prevedono:
      -la preventiva escussione del cedente;-la solidarietà del cessionario entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito.

      Entrambe le questioni sono state dettagliatamente affrontate dall’Amministrazione
      Finanziaria nella C.M. 180/E/1998.
      In merito al primo aspetto, il citato documento di prassi chiarisce che “il beneficio della previa
      escussione accordato al cessionario, impone all'ufficio o all'ente di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente. Chiusa questa fase, il credito (residuo) può essere fatto valere nei confronti del cessionario”.
      In merito alla seconda questione, il disposto congiunto del primo e del secondo comma dell’art. 14, D.Lgs. 472/1997 dispone che la responsabilità solidale del cessionario è pari al valore dell’azienda o ramo d’azienda trasferita o, se minore,il valore dei debiti del cedente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento dell’azienda e risultante agli Uffici.

      Il certificato dei carichi pendenti – Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sono tenuti a
      rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
      Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

      Le tutele del cessionario e la cessione in frode al fisco - La responsabilità del cessionario non è
      soggetta alle limitazioni analizzate qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
      In sostanza, qualora si verifichi la c.d. cessione in frode al fisco, il cessionario risponderà in solido con il cedente, senza la necessità della preventiva escussione di quest’ultimo e senza limiti quantitativi. In tale ipotesi, il certificato dei carichi pendenti non produrrà alcun effetto liberatorio per il cessionario.
      Quando non si applica la responsabilità solidale –Il suddetto impianto normativo non trova applicazione quando la cessione d’azienda avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

      Il suddetto impianto normativo troverà applicazione, già dal 1° gennaio 2016, in tutti i casi di trasferimento d’azienda, compreso i conferimenti. Si tratta in sostanza di una estensione delle disposizioni dell’articolo 14, D. Lgs. 472/1997, finalizzata a contrastare l’adozione di comportamenti elusivi nell’ambito di tutte le operazioni di trasferimento d’azienda.

      Commenta


        http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...risti/2457091/

        In pratica società estere del gruppo Credit Suisse, con sedi in Liechtenstein e alle Bermuda, vendevano loro finte assicurazioni sulla vita, ma i premi venivano depositati su conti correnti intestati formalmente alla banca ma dai quali il titolare della polizza poteva liberamente prelevare i soldi. Un “mantello legale”, ritengono gli inquirenti, che consentiva di mantenere l’anonimato e evitare pure la “euro-ritenuta” sul risparmio transfrontaliero. Tutto è stato scoperto grazie al sequestro di documenti e alla decifrazione di mail criptate che parlavano testualmente di “lettere di interposizione fittizia”, una pratica che viola la normativa antiriciclaggio.

        se non si va dentro non si trova niente..........

        Commenta


          La polizza vita, di regola, comporta lo spossessamento del patrimonio da parte del contraente, a favore di un beneficiario, mentre nel caso in questione a dare istruzioni sulla gestione del prodotto era il sottoscrittore d’intesa con la banca. I canali di vendita delle finte polizze erano di due tipi: uno diretto, da parte della casa madre del Liechtentestin; l’altro indiretto, tramite la consociata Crèdit Suisse Life delle Bermuda. L’investimento finanziario era effettuato in entrambi i casi tramite intermediari non residenti in Italia. «Ciò è confermato, tra l’altro – sottolinea l'Agenzia – dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della succursale italiana di Crédit Suisse Life & Pension. Da esse si evince infatti che quest’ultima non ha mai svolto attività per conto o a favore della Crédit Suisse Life Bermuda Ltd in relazione alle polizze emesse».Una fonte ticinese ha riferito al Sole 24 Ore che la clientela italiana andava a firmare a Lugano le polizze e che la compagnia le garantiva come prodotti finanziari ad alta tenuta di accertamento fiscale. La lista dei sottoscrittori, per non essere intercettata dal Fisco, sarebbe dovuta rimanere in Svizzera. Come abbia fatto la Guardia di finanza a trovarla in Italia, durante la perquisizione a Milano, non è chiaro. La stessa fonte ha spiegato che i nominativi erano stati incautamente inviati in Italia, perché era intenzione della compagnia spingere i singoli sottoscrittori ad aderire alla voluntary disclosure (la procedura per sanare la posizione fiscale di quanti detengono attività finanziarie all’estero). La Procura di Milano ha scoperto che ogni contraente aveva sottoscritto una procura in bianco per la gestione dei propri averi patrimoniali (depositati presso conti o agenti pagatori svizzeri), che venivano poi versati come premio unico per la polizza. È da qui che sono scattate le indagini.

          Commenta


            Anche le polizze «mantello» si possono regolarizzare tramite voluntary disclosure. Porte aperte alla collaborazione volontaria per i contribuenti che hanno occultato capitali all'estero tramite lo schermo di un finto prodotto assicurativo sulla vita. Un contratto cioè creato ad hoc, che da un lato garantisce i vantaggi tipici delle polizze (impignorabilità, insequestrabilità, mancato assoggettamento all'euroritenuta), ma che dall'altro consente all'assicurato di continuare a disporre dei capitali e movimentarli, direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia.

            Ad affermarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E di ieri, che interpreta nel senso più ampio possibile i profili oggettivi della voluntary disclosure per quanto riguarda i soggetti interposti.


            Il tema è salito alla ribalta nelle ultime settimane a seguito dell'indagine coordinata dalla Procura di Milano a carico dei titolari di polizze vita Credit Suisse (si veda, da ultimo, ItaliaOggi del 12 febbraio scorso). In quel caso i verificatori hanno contestato a circa mille clienti italiani la fittizietà di prodotti finanziari detenuti alle isole Bermuda che solo formalmente avevano natura assicurativa. Contratti, accesi senza l'intervento di un intermediario residente, del valore complessivo di 8 miliardi di euro.

            Simili investimenti dovrebbero essere indicati annualmente nel quadro RW del modello Unico, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale fissati dal dl n. 167/1990. E per tali asset si apre ora la strada della voluntary disclosure. La circolare ricorda che la regolarizzazione spontanea è possibile anche per l'eventuale soggetto interposto che formalmente amministra il patrimonio conferito nella polizza. «Anche i contribuenti che hanno avuto la disponibilità a qualunque titolo», spiega la circolare, «o che comunque avevano la possibilità di movimentare attività finanziarie all'estero pur non essendone i beneficiari effettivi sono tenuti, per consolidata giurisprudenza, ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale». Quindi il gestore del rapporto schermato, se persona fisica residente in Italia, potrà autodenunciarsi e chiedere all'Ucifi di definire la propria posizione fiscale, evitando in questo modo l'applicazione delle sanzioni per la mancata compilazione del modulo RW.

            Commenta


              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Commenta


                Decreto sull’Internazionalizzazione delle imprese, attuativo della delega fiscale

                Ai fini dell’applicazione delle norme del TUIR deputate alla tassazione delle plusvalenze scaturenti dalla cessione di immobili e di aziende, l’esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunta soltanto sulla base del valore cristallizzatosi ai fini dell’imposta di registro

                Commenta


                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  La polizza vita, di regola, comporta lo spossessamento del patrimonio da parte del contraente, a favore di un beneficiario, mentre nel caso in questione a dare istruzioni sulla gestione del prodotto era il sottoscrittore d’intesa con la banca. I canali di vendita delle finte polizze erano di due tipi: uno diretto, da parte della casa madre del Liechtentestin; l’altro indiretto, tramite la consociata Crèdit Suisse Life delle Bermuda. L’investimento finanziario era effettuato in entrambi i casi tramite intermediari non residenti in Italia. «Ciò è confermato, tra l’altro – sottolinea l'Agenzia – dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della succursale italiana di Crédit Suisse Life & Pension. Da esse si evince infatti che quest’ultima non ha mai svolto attività per conto o a favore della Crédit Suisse Life Bermuda Ltd in relazione alle polizze emesse».Una fonte ticinese ha riferito al Sole 24 Ore che la clientela italiana andava a firmare a Lugano le polizze e che la compagnia le garantiva come prodotti finanziari ad alta tenuta di accertamento fiscale. La lista dei sottoscrittori, per non essere intercettata dal Fisco, sarebbe dovuta rimanere in Svizzera. Come abbia fatto la Guardia di finanza a trovarla in Italia, durante la perquisizione a Milano, non è chiaro. La stessa fonte ha spiegato che i nominativi erano stati incautamente inviati in Italia, perché era intenzione della compagnia spingere i singoli sottoscrittori ad aderire alla voluntary disclosure (la procedura per sanare la posizione fiscale di quanti detengono attività finanziarie all’estero). La Procura di Milano ha scoperto che ogni contraente aveva sottoscritto una procura in bianco per la gestione dei propri averi patrimoniali (depositati presso conti o agenti pagatori svizzeri), che venivano poi versati come premio unico per la polizza. È da qui che sono scattate le indagini.


                  http://www.rossi.pro/cslb/1901/come-...-naturalmente/

                  Commenta


                    nel 2005 entra in vigore in europa la direttiva che introduce la tassazione del risparmio transfrontaliero. Si tratta di una ritenuta alla fonte applicata dalla banca sugli interessi pagati a clienti non residenti nel paese nel quale sono depositati i soldi.....(fu fatta dopo grandi scandali.....)

                    Commenta

                    Sto operando...
                    X