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    può essere tutte e tre le cose e non solo elusione....visto che trattasi di un operazione realmente avvenuta dipende dall'operazione.....

    ho letto, ma non hai indicato la norma.....[/QUOTE]

    L'ho pensato che magari potesse pure essere qualsiasi cosa...

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      Alcuni autori ritengono applicabile anche alle ipotesi di interposizione reale il terzo comma dell'articolo 37, giustificando tale applicabilità sia alla luce dell'ampia formulazione letterale della norma, suscettibile di applicazione a ogni tipo di interposizione, sia alla luce della ratio legis sottesa alla norma, introdotta nel 1989 per contrastare dilaganti fenomeni di interposizione reale mediante costituzione di società di comodo da parte di proprietari di beni (immobili e partecipazioni), cui intestare i beni medesimi.

      Tuttavia, tale tesi non appare persuasiva per due motivi.

      Il primo è che il fenomeno delle società di comodo è stato nel 1994 disciplinato dal legislatore tributario, con un'apposita previsione normativa contenuta nell'articolo 30 della legge n. 724, volta a colpire con una sorta di minimum tax l'intestazione di comodo di beni.

      Il secondo è che l'introduzione nel nostro ordinamento, a partire dal 1990, di una disposizione antielusiva a struttura generale, consente all'Amministrazione finanziaria di colpire in misura più mirata i fenomeni di interposizione reale.

      Infatti, ai fini fiscali, l'interposizione reale crea problemi solo a condizione che l'interponente ottenga un beneficio fiscale dalla stessa; diversamente, se il regime impositivo di interponente e interposto è il medesimo, non vi è alcuna convenienza fiscale.

      Ebbene, mentre la disposizione antielusiva a struttura generale contenuta nell'articolo 10 bis statuto del contribuente è calibrata anche per contrastare simili comportamenti, l'applicazione del terzo comma dell'articolo 37 non appare calibrata, potendo essere astrattamente applicabile anche in assenza di benefici fiscali derivanti dall'interposizione; è rimesso alla sensibilità degli organi inquirenti, più che all'astratta formulazione normativa, non applicare il terzo comma dell'articolo 37 in mancanza di benefici fiscali.

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        La frode fiscale si ha in caso di evasione fiscale con sanzioni penali?
        Nel Falsità non se ne parla...

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          La frode fiscale si ha in caso di evasione fiscale con sanzioni penali?
          Nel Falsità non se ne parla...

          La fondamentale caratteristica indiziaria.....---> fittizietà, in tutto o in parte, dell'operazione (i casi concreti possono essere svariati: si va dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti, all'utilizzo delle stesse in dichiarazione dei redditi, ecc).

          È evidente che la fittizietà dell'operazione non potrà emergere ictu oculi (è difficile, infatti, rinvenire nella contabilità fatture con la dicitura "fattura per operazione inesistente"), ma richiederà una complessa attività di indagine, utilizzando all'uopo tutti i poteri conferiti dalla legge, ferma restando la tempestiva comunicazione della notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, in presenza di meri indizi di fittizietà (quali, il mancato versamento dell'imposta da parte dell'emittente, l'estinzione della partita Iva dell'emittente, l'inidoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni fatturate e così via).

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            il costo non inerente o non documentato è frode fiscale?

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              e l'antieconomicità?

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                L'agenzia può mettere becco sul corrispettivo pattuito tra le parti?

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                  studia prima e rispondi con le norme..............

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                    il caro buon Tinti....

                    Esistono sostanzialmente tre modalità di evasione:
                    Fatture false (costi inesistenti: ho ricavi per 1.000 e dichiaro di aver speso 750, gli utili sono 250; ma non è vero, ho speso solo 500, gli utili sono 500);
                    Ricavi non dichiarati (ho incassato 500; ma non è vero, i ricavi sono 1.000);

                    Dichiarazione omessa (non presento la dichiarazione).

                    Nel primo caso si commette frode fiscale (pene più alte); negli altri due dichiarazione infedele e dichiarazione omessa . Nel primo caso, c’è una lontana possibilità di finire in galera; negli altri due la certezza dell’impunità, sia per la prescrizione certa, sia per l’affidamento in prova alla casa di riposo dei poveri vecchi a Cesano Boscone o in strutture similari.

                    In effetti falsificare la contabilità annotandovi fatture false o omettendo di annotare incassi veri è esattamente la stessa cosa: il risultato finale (nascondere al Fisco una parte di quello che si è ricavato) è ottenuto sempre con una documentazione falsa, le fatture o la contabilità artefatta.
                    In entrambi i casi è il
                    Fisco che deve dimostrare la falsità, fatture e contabilità fanno fede fino a prova contraria. Dunque si tratta, sempre di frode:
                    Ma il popolo degli evasori conta molto in Parlamento; e così, con la madre di tutti gli inciuci, già nel 2000, all’approvazione della legge penale-tributaria, si chiarì che quelli che fanno il “nero”, non era frode, ma era dichiarazione infedele.


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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      studia prima e rispondi con le norme..............
                      Ok, vado in letargo...ho anche da leggere cio' che hai postato oggi...

                      Commenta

                      Sto operando...
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