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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioricapitolando....
Quando i club pagano lo stipendio al calciatore dovrebbero emettere una ritenuta d’acconto, ma invece di corrispondere 100 ne corrispondono soltanto 50. Con gli altri 50 pagano il procuratore attraverso un cotnratto di intermediazione con cui gli agenti forniscono i loro servizi alle società. A sua volta il procuratore li retrocede tramite conti esteri direttamente ai calciatori. Ciò che ha insospettito i pm sono i costi dei procuratori, non realmente parametrati alla loro attività. A loro volta le squadre detraggono l’Iva dalle fatture emesse dai procuratori sportivi. L’Agenzia delle entrate sostiene che gli emolumenti corrisposti all’agente sono in realtà dei fringe benefit che finisconoal calciatore.
Il cuore dell’ipotesi accusatoria sta nella doppia veste del procuratore. I pm hanno
scoperto che questa figura, nell’imminenza della firma del contratto, cambiava
ruolo: da rappresentante del giocatore a consulente del club con cui avveniva
l’affare. Con il procuratore non pagato, come vogliono le norme, dal giocatore, ma
dal club, attraverso una cifra fatturata come «commissione», quindi con una
tassazione inferiore, e senza contributi previdenziali, con l’Iva ma senza Irpef. Con
la trasformazione di un contratto fra due parti in una vera e propria triangolazione,
magari con una contabilità occulta.
Una delle ipotesi è infatti il coinvolgimento di società offshore che agiscono in
paradisi fiscali,(cioè??????????? dove? dove si sarebbe consumata una parte
della transazione con una moltiplicazione, in realtà fittizia, delle «commissioni».
In particolare, i pm
vogliono rintracciare l’esistenza di accordi collaterali procuratore calciatore e
procuratore club. C’è per esempio un giocatore che cambia squadra in quattro anni
cinque volte con il suo procuratore che diventa consulente di tutti e cinque i club.
Un ginepraio, con in mezzo pure i fringe benefit, la gestione dei diritti d’immagine
e tv.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIl cuore dell’ipotesi accusatoria sta nella doppia veste del procuratore. I pm hanno
scoperto che questa figura, nell’imminenza della firma del contratto, cambiava
ruolo: da rappresentante del giocatore a consulente del club con cui avveniva
l’affare. Con il procuratore non pagato, come vogliono le norme, dal giocatore, ma
dal club, attraverso una cifra fatturata come «commissione», quindi con una
tassazione inferiore, e senza contributi previdenziali, con l’Iva ma senza Irpef. Con
la trasformazione di un contratto fra due parti in una vera e propria triangolazione,
magari con una contabilità occulta.
Una delle ipotesi è infatti il coinvolgimento di società offshore che agiscono in
paradisi fiscali,(cioè??????????? dove? dove si sarebbe consumata una parte
della transazione con una moltiplicazione, in realtà fittizia, delle «commissioni».
In particolare, i pm
vogliono rintracciare l’esistenza di accordi collaterali procuratore calciatore e
procuratore club. C’è per esempio un giocatore che cambia squadra in quattro anni
cinque volte con il suo procuratore che diventa consulente di tutti e cinque i club.
Un ginepraio, con in mezzo pure i fringe benefit, la gestione dei diritti d’immagine
e tv.
chi ha ideato il giocattolo? il cozzalone calciatore? sicuramente no.....il procuratore ? non credo....chi?????
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per analisi di rischio......incomincerei ad investigare qui.....
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012...-world/203785/
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Il meccanismo dell’inversione contabile ha sostituito il sistema della detrazione con quello della:
a) Imponibilità
b) Fatturazione
c) Effettività
d) Non imponibilità
Il meccanismo dell’inversione contabile assolve anche un’essenziale funzione di
a) Riscossione
b) Versamento
c) Fatturazione
d) Contrasto alle frodi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLETTERE D’INTENTO: PROCEDURA E NUOVE SANZIONI
Una delle novità contenute nel Decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio nella sua versione definitiva, emanato in attuazione della Delega fiscale (L. 23/2014), è quella di ridurre sensibilmente le sanzioni applicabili per la mancata verifica da parte del fornitore dell’esportatore abituale della trasmissione della lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate.
La nuova procedura - L’art. 20 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13.12.2014) ha trasferito in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento.
La nuova procedura prevede che:
i) l’esportatore abituale invii all’Agenzia dell’Entrate i dati contenuti nella lettera d'intento,
ii) l’Agenzia delle Entrate rilasci apposita ricevuta;
iii) l’esportatore abituale invii al fornitore (o in Dogana in caso di
importazioni) la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
iv) il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento;
v) terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d’imposta con la dicitura “non imponibile”.
Il precedente apparato sanzionatorio - Il fornitore, ricevuta la documentazione dall’esportatore abituale, ha l’obbligo di controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.
Se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza effettuare tale controllo, o comunque poco prima della ricezione della lettera d’intento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata.
Se invece il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta in mancanza della lettera d’intento, oltre
all’applicazione della sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, il fornitore è altresì tenuto al pagamento del tributo.
Il nuova apparato sanzionatorio – Le novità contenute del Decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio
prevedono che se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento si applica in luogo della sanzione proporzionale precedentemente indicata, la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro. Si tratta in sostanza di una “dequalificazione” della violazione: da violazione di carattere sostanziale a violazione di carattere formale.
Violazioni commesse fino al 31.12.2014 – Resta da capire se la nuova misura sanzionatoria torni applicabile anche per le violazione commesse prima dell’entrata in vigore dell’art. 20 del D.lgs. semplificazioni fiscali, ovvero prima del 1° gennaio 2015. Sulla questione nessuna presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sebbene abbia avuto più volte il modo di esprimersi sulle novità del Decreto semplificazioni fiscali.
Si ricorda che la previgente normativa (Art. 1, D.L. n. 746/1983, come modificato dalla Legge n. 311/2004) stabiliva che il soggetto passivo che avesse ricevuto la dichiarazione con la quale il cliente esportatore abituale chiedeva la non applicazione dell’IVA, aveva l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, i dati contenuti nella come lettera d’intento. Il mancato rispetto del suddetto obbligo, oppure l’invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti, comportava l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta non applicata.
Faccio mia questa lettera……
“QUADRO VI (dichiarazione iva)
Il quadro, di nuova istituzione, è riservato ai fornitori di esportatori abituali. Nel quadro è richiesta l’esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014”.
La domanda è : ma questi dati non sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate (il protocollo lo ha rilasciato l’Agenzia) Che senso ha inserire protocolli a 20 o più cifre.?
Lo Statuto del contribuente recita all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione)
comma 4:
“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”.
Tra l’altro non possono neppure essere irrogate sanzioni al fornitore..
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