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    BSI, la fattura brasiliana - RSI Radiotelevisione svizzera

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      https://www.youtube.com/watch?v=1WG6594XVS8

      un mito ahahahhahhahahahah

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        https://www.youtube.com/watch?v=52LwG96tRic
        Ultima modifica di ROL; 29-05-2016, 20:16.

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          il mio preferito........:-)https://www.youtube.com/watch?v=FThZmvSVX2o

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            Le perdite fiscali subite nei primi tre esercizi da un impresa commerciale in contabilità semplificata , possono essere portate a nuovo?
            a) Si , senza limitazioni temporali ma nel limite dell’80% dell’imponibile
            b) Si, senza limitazioni temporali
            c) No, mai

            Le perdite derivanti dall’esercizio di un impresa in contabilità semplificata :
            a) Possono essere dedotte soltanto nel calcolo del reddito complessivo nel periodo in cui sono formate
            b) Possono essere dedotte nel calcolo del reddito complessivo in cui si sono formate, e per l’eccedenza nel calcolo del reddito complessivo dei periodi successivi ma non oltre il quinto
            c) Possono essere dedotte nel calcolo del reddito complessivo del periodo in cui si sono formate e per l’eccedenza nel calcolo del reddito complessivo nei periodi successivi senza limiti di tempo

            Ai sensi del tuir le perdite di una snc :-)
            a) Sono imputate ai soci, e possono essere utilizzate da quest’ultimi per diminuire i redditi dello stesso tipo conseguiti nel periodo d’imposta in cui sono prodotti e nei 5 successivi
            b) Sono imputati ai soci, e possono essere utilizzati d quest’ultimi per diminuire il reddito complessivo in cui sono prodotti, se in regime fiscale di contabilità semplificata
            c) Possono essere utilizzate dalla società di persone per diminuire i propri redditi nei 5 periodi successivi a quello in cui sono prodotti

            Ai fini ires le perdite di un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi
            a) Si, senza limiti di tempo
            b) Si, ma non oltre il quinto
            c) Si, ma non oltre il terzo

            Le perdite maturate ai fini ires in uno dei primi tre periodi d’imposta di esistenza in vita della società possono essere riportate negli esercizi successivi, ricorrendone le condizioni:
            a) Senza alcun limite
            b) Solo nei successivi cinque esercizi
            c) Non possono essere riportate

            Ai sensi del tuir ai fini ires per quanto concerne il riporto delle perdite :
            a) Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti
            b) Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile, per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti
            c) Per i soggetti che non fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile, per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti

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              Finmeccanica, l'India annulla tutte le gare vinte. "Azienda finirà nella black list" - Il Fatto Quotidiano

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Le perdite fiscali subite nei primi tre esercizi da un impresa commerciale in contabilità semplificata , possono essere portate a nuovo?
                      a) Si , senza limitazioni temporali ma nel limite dell’80% dell’imponibile
                      b) Si, senza limitazioni temporali
                      c) No, mai

                      Le perdite derivanti dall’esercizio di un impresa in contabilità semplificata :
                      a) Possono essere dedotte soltanto nel calcolo del reddito complessivo nel periodo in cui sono formate
                      b) Possono essere dedotte nel calcolo del reddito complessivo in cui si sono formate, e per l’eccedenza nel calcolo del reddito complessivo dei periodi successivi ma non oltre il quinto
                      c) Possono essere dedotte nel calcolo del reddito complessivo del periodo in cui si sono formate e per l’eccedenza nel calcolo del reddito complessivo nei periodi successivi senza limiti di tempo

                      Ai sensi del tuir le perdite di una snc :-)
                      a) Sono imputate ai soci, e possono essere utilizzate da quest’ultimi per diminuire i redditi dello stesso tipo conseguiti nel periodo d’imposta in cui sono prodotti e nei 5 successivi
                      b) Sono imputati ai soci, e possono essere utilizzati d quest’ultimi per diminuire il reddito complessivo in cui sono prodotti, se in regime fiscale di contabilità semplificata (a me sembra giusta anche questa)
                      c) Possono essere utilizzate dalla società di persone per diminuire i propri redditi nei 5 periodi successivi a quello in cui sono prodotti

                      Ai fini ires le perdite di un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi
                      a) Si, senza limiti di tempo
                      b) Si, ma non oltre il quinto
                      c) Si, ma non oltre il terzo

                      Le perdite maturate ai fini ires in uno dei primi tre periodi d’imposta di esistenza in vita della società possono essere riportate negli esercizi successivi, ricorrendone le condizioni:
                      a) Senza alcun limite
                      b) Solo nei successivi cinque esercizi
                      c) Non possono essere riportate

                      Ai sensi del tuir ai fini ires per quanto concerne il riporto delle perdite :
                      a) Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti
                      b) Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile, per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti
                      c) Per i soggetti che non fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile, per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti
                      grazie

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