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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioOk, è sempre valida l'esistenza dei due orientamenti l'uno che considera l'acquisto di azioni proprie un'operazione di investimento, l'altro che lo considera invece come una riduzione di mezzi propri ?
Le azioni proprie non costituiscono un vero e proprio investimento perché la società acquista una partecipazione in se stessa. Esse non hanno alcun valore patrimoniale almeno finchè rimangono in possesso della società; se fosse loro attribuito un valore ciò si tradurrebbe in un aumento del netto, il che non avviene.
Dal punto di vista strettamente giuridico l’acquisto di azioni proprie altro non è che una cessione a titolo oneroso le cui parti sono i soci cedenti e la società cessionaria; l’autorizzazione dell’assemblea, in deroga al principio della competenza esclusiva degli amministratori nella gestione ordinaria della società, indica le modalità dell’operazione e quindi accede al negozio di cessione delle azioni senza formarne elemento costitutivo
. (anche la successiva vendita è una normale cessione a titolo oneroso, oggetto di autorizzazione da parte dell’assemblea che ne indica le modalità. )
L’effetto di tale acquisto è il trasferimento dai soci alla società della titolarità del rapporto di partecipazione; quest’ultimo viene ad assumere una configurazione peculiare perché i diritti di voto e gli altri diritti patrimoniali e amministrativi sono sospesi, mentre il diritto agli utili e quello di opzione continua a sussistere ma in capo alle altre azioni proporzionalmente. Ciò implica una modifica di carattere qualitativo del capitale sociale. Dal punto di vista patrimoniale, l’acquisto delle azioni proprie attribuisce un diritto reale di proprietà dei titoli stessi da cui discende il pieno potere di disporne.
Infatti il vecchio oic (il nuovo non è ancora pronto…..) riportava il pensiero prevalente della dottrina secondo cui la riserva azioni proprie in portafoglio, sebbene sia classificata nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ. nell'ambito del patrimonio netto, non può essere considerata una riserva in senso proprio - ossia una componente del netto (infatti non può essere utilizzata a copertura di perdite) - bensì quale mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioPotrebbero essere oggetto di domanda? In Entriamo in azienda non se ne parla...
per i quiz assolutamente no....per gli orali si come sottodomanda...comunque l'avevo postato per la questione della cava.....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioSi hanno messo su un bel giochino.....--> apri un finanziamento poi non riesci a stargli dietro e ne apri un altro per coprire il primo e poi un altro per coprirli tutti e due: a questo punto sei fregato, tutti ti chiudono i crediti, passi da cattivo pagatore anche se loro quando ti hanno concesso il prestito sapevano benissimo come era la tua situazione.
Al contrario, sono tante le denunce per usura bancaria, fenomeno che non ha simili in Italia. “La presenza degenerata qui del sistema bancario – è stato detto dai parlamentari della Commissione – impone di capire se c’è una tendenza degli istituti di credito a sopravvalutare la capacità di investimento sul territorio o se piuttosto le direzioni territoriali non favoriscano in questo modo la criminalità locale”.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...lento/2493478/
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La regina dell’odontoiatria ha parlato per ore. “Una collaborazione netta e precisa”, ha commentato nel pomeriggio il suo legale LeonardoSalvemini. Sul tavolo c’è tantissimo. Soprattutto il rapporto con la politica.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/tangenti-sanita-lombardia-lady-dentiera-dai-pm-marchette-per-30-anni/2492929/
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe azioni proprie non costituiscono un vero e proprio investimento perché la società acquista una partecipazione in se stessa. Esse non hanno alcun valore patrimoniale almeno finchè rimangono in possesso della società; se fosse loro attribuito un valore ciò si tradurrebbe in un aumento del netto, il che non avviene.
Dal punto di vista strettamente giuridico l’acquisto di azioni proprie altro non è che una cessione a titolo oneroso le cui parti sono i soci cedenti e la società cessionaria; l’autorizzazione dell’assemblea, in deroga al principio della competenza esclusiva degli amministratori nella gestione ordinaria della società, indica le modalità dell’operazione e quindi accede al negozio di cessione delle azioni senza formarne elemento costitutivo
. (anche la successiva vendita è una normale cessione a titolo oneroso, oggetto di autorizzazione da parte dell’assemblea che ne indica le modalità. )
L’effetto di tale acquisto è il trasferimento dai soci alla società della titolarità del rapporto di partecipazione; quest’ultimo viene ad assumere una configurazione peculiare perché i diritti di voto e gli altri diritti patrimoniali e amministrativi sono sospesi, mentre il diritto agli utili e quello di opzione continua a sussistere ma in capo alle altre azioni proporzionalmente. Ciò implica una modifica di carattere qualitativo del capitale sociale. Dal punto di vista patrimoniale, l’acquisto delle azioni proprie attribuisce un diritto reale di proprietà dei titoli stessi da cui discende il pieno potere di disporne.
Infatti il vecchio oic (il nuovo non è ancora pronto…..) riportava il pensiero prevalente della dottrina secondo cui la riserva azioni proprie in portafoglio, sebbene sia classificata nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ. nell'ambito del patrimonio netto, non può essere considerata una riserva in senso proprio - ossia una componente del netto (infatti non può essere utilizzata a copertura di perdite) - bensì quale mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo.
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Le azioni proprie, quindi, non devono mai essere considerate come attività e da ciò discende pure che nessun guadagno o perdita può essere rilevata a conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie.
Nella sostanza tutto si deve esaurirsi nel patrimonio netto --> qualsia movimento di patrimonio netto iscritto dall'impresa e derivante dal riacquisto o dalla cancellazione degli strumenti propri rappresentativi di capitale RAPPRESENTA UN TRASFERIMENTO TRA COLORO CHE POSSIEDONO STRUMENTI RAPPRESENTAVI DI PATRIMONIO E CHE HANNO CEDUTO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E COLORO CHE CONTINUANO A POSSEDERE UNA PARTECIPAZIONE, PIUTTOSTO CHE UN UTILE O UNA PERDITA PER L'IMPRESA
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il nuovo patrimonio netto
i-capitale
ii- riserva da sovrapprezzo azioni
iii- riserve di rivalutazione
iv- riserva legale
v – riserve statutarie
vi- altre riserve, distintamente indicate
vii- riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
viii- utili (perdite) portati a nuovo
ix- utile (perdita) dell’esercizio
x- riserva negativa per azioni in portafoglio
??????????????????????
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe azioni proprie, quindi, non devono mai essere considerate come attività e da ciò discende pure che nessun guadagno o perdita può essere rilevata a conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie.
Nella sostanza tutto si deve esaurirsi nel patrimonio netto --> qualsia movimento di patrimonio netto iscritto dall'impresa e derivante dal riacquisto o dalla cancellazione degli strumenti propri rappresentativi di capitale RAPPRESENTA UN TRASFERIMENTO TRA COLORO CHE POSSIEDONO STRUMENTI RAPPRESENTAVI DI PATRIMONIO E CHE HANNO CEDUTO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E COLORO CHE CONTINUANO A POSSEDERE UNA PARTECIPAZIONE, PIUTTOSTO CHE UN UTILE O UNA PERDITA PER L'IMPRESA
prima delle modifiche commento dei commercialisti
L’articolato proposto prevede all’art. 2357-ter, co. 3 che: “[l]’acquisto di azioni proprie comporta unariduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di unaspecifica voce, con segno negativo”. Tale disposizione formulata, si ipotizza, con l’intendimento di non“annacquare” il patrimonio, in realtà, comporta seri dubbi dal punto di vista ragionieristico e informativo. Perquanto concerne la contabilizzazione della “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio“, rilevaevidenziare che la “riserva negativa” funzionerebbe come compensazione per le movimentazioni finanziariedovute all’acquisto e alla vendita delle azioni proprie (art.2424-bis, co.7). Non risulta che, in base alledirettive e alla prassi di derivazione comunitaria, il patrimonio netto abbia mai avuto tale funzione. Peraltro, sievidenzia che l’attuale scelta di iscrivere le azioni proprie nell’attivo origina anche dal fatto chel’acquisizione delle predette azioni può, in effetti, rappresentare un investimento per la società. In talecircostanza, la presentazione e l’informativa finanziaria fornirebbe una visione fuorviante della realtà. Sisuggerisce, pertanto, di mantenere l’originaria formulazione del codice, così come consentito anche dallanuova direttiva.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioper i quiz assolutamente no....per gli orali si come sottodomanda...comunque l'avevo postato per la questione della cava.....
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