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    Quali sono, secondo Lei, i pregi e quali i difetti dello Statuto del contribuente?
    Facile sarebbe dire che il mancato rango costituzionale della norma è il principale difetto… facile, ma vero, perché così da subito ha prevalso sul rispetto la logica della deroga.

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      Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
      quindi...il tributo genera un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro. Abbiamo visto sopra le articolazioni del tributo...cioè le sottocategorie (imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali)...scrivete ora qualcosa sulla sua struttura giuridica ​(presupposto, base imponibile, soggetto passivo, aliquota)


      up up up...............................................

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        e visto che avete perso tempo :-) a seguire...

        CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

        --> in base all'oggetto del presupposto..
        --> in base al criterio ricostruttivo del presupposto
        --> in base alle modalità di calcolo
        --> in base alla durata del presupposto
        --> in rapporto ad un altra imposta
        --> in relazione all'ente impositore ed alla spettanza del gettito

        Ecco..... vi siete inguaiati il fine settimana :-)))))))))))))

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          PRESUPPOSTO--> Evento che determina direttamente o indirettamente il sorgere dell'obbligazione tributaria

          BASE IMPONIBILE--> Grandezza a cui è commisurata l'imposta. Solitamente è una grandezza monetaria, ma può anhe essere una grandezza fisica ( in questo caso bisogna quantificare il valore in moneta). Nelle imposte dirette, la base imponibile è un importo netto,mentre nelle imposte indirette varia a seconda del tributo

          ALIQUOTA--> L'imposta può essere fissa o variabile, e la misura variabile dipende dall'aliquota. L'aliquota è una percentuale dell'imponbile e può essere fissa( nel caso di un'imposta proporzionale ) o progressiva ( per classi, per scaglioni, pregressività continua, progressività per detrazione).

          .Progressività per scaglioni: ad ogni scaglione di reddito, corrisponde un aliquota di volta in volta crescente ( irpef)
          . IMPOSTA REGRESSIVA, quando l imposta diminuisce alll'autmentare della base imponibile.

          NB: l'ammontare dell'imposta può dipendere anche da situazioni personali del debitore come avviene per l'imposta delle successioni

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            Originariamente inviato da copy90 Visualizza il messaggio
            PRESUPPOSTO--> Evento che determina direttamente o indirettamente il sorgere dell'obbligazione tributaria

            BASE IMPONIBILE--> Grandezza a cui è commisurata l'imposta. Solitamente è una grandezza monetaria, ma può anhe essere una grandezza fisica ( in questo caso bisogna quantificare il valore in moneta). Nelle imposte dirette, la base imponibile è un importo netto,mentre nelle imposte indirette varia a seconda del tributo

            ALIQUOTA--> L'imposta può essere fissa o variabile, e la misura variabile dipende dall'aliquota. L'aliquota è una percentuale dell'imponbile e può essere fissa( nel caso di un'imposta proporzionale ) o progressiva ( per classi, per scaglioni, pregressività continua, progressività per detrazione).

            .Progressività per scaglioni: ad ogni scaglione di reddito, corrisponde un aliquota di volta in volta crescente ( irpef)
            . IMPOSTA REGRESSIVA, quando l imposta diminuisce alll'autmentare della base imponibile.

            NB: l'ammontare dell'imposta può dipendere anche da situazioni personali del debitore come avviene per l'imposta delle successioni

            EVENTO---> può essere un ATTO O UN FATTO
            BASE IMPONIBILE--> quindi si trasforma il presupposto in grandezza economica

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              IMPOSTA FISSA --> tributo dovuto nella stessa misura da tutti

              IMPOSTA VARIABILE--> tributo varia a seconda delle caratteristiche dei contribuenti e può essere progressiva e regressiva (se si utilizza aliquota variabile) o proporzionale (se utilizza aliquota fissa)

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                Quindi la STRUTTURA GIURIDICA DEL TRIBUTO (quella più ricorrente) è costituita da:
                -
                --> presupposto
                --> base imponibile
                --> aliquota
                --> soggetto passivo (il soggetto appunto che realizza il presupposto ed al quale è richiesto il tributo)

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                  Tempo fa qualcuno parlava di agevolazioni 1 casa...

                  http://www.avvocatoandreani.it/docum...a-dic-2014.pdf

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Tempo fa qualcuno parlava di agevolazioni 1 casa...

                    http://www.avvocatoandreani.it/docum...a-dic-2014.pdf
                    Come noto, la prima casa usufruisce di diverse agevolazioni fiscali sia per quanto riguarda le imposte di compravendita (imposta di registro, IVA, ecc,) che la tassazione ordinaria (IMU e TASI) nonché di altri benefici, come ad esempio il credito di imposta per il riacquisto della prima casa.L’agevolazione “prima casa” influisce ad esempio sul calcolo del valore catastale che, a scelta dell’acquirente, può essere utilizzato come base imponibile su cui calcolare le imposte (per un immobile considerato prima casa, infatti, il moltiplicatore catastale è = 110 anziché 120).Per quanto riguarda inoltre le compravendite immobiliari soggette ad IVA, la prima casa beneficia anche dell’aliquota agevolata del 4%.Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (DLGS n. 175 del 21/11/2014) , si poteva usufruire dell’IVA agevolata solo se l’abitazione era considerata “non di lusso”.I criteri per considerare un’abitazione “di lusso” sono contenuti nel DM del 2 agosto 1969 dove sono elencate una serie di caratteristiche degli immobili, a prescindere dal loro inquadramento “catastale”.Il decreto n. 175 ha di fatto svincolato l’applicazione dell’IVA agevolata dal concetto di “abitazione di lusso”, legandolo invece alla categoria catastale di appartenenza e uniformando così la normativa in materia di tassazione sugli immobili.In pratica per usufruire delle agevolazioni IVA sulla prima casa è necessario che l’immobile non appartenga alle seguenti categorie catastali:
                    • A1 (abitazioni di tipo signorile)
                    • A8 (abitazioni in ville)
                    • A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)

                    Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate dove, tra l’altro, sono commentate le principali novità fiscali del citato DLGS.La circolare ribadisce inoltre che in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende fruire dell’aliquota IVA del 4 per cento, deve essere dichiarata la classificazione (o la classificabilità catastale futura) dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime agevolato.La circolare ribadisce inoltre che il medesimo criterio va applicato anche per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo non prima casa, dove l’IVA sarà calcolata al 22% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A0 ed al 10 % per tutte le altre categorie.Per usufruire in generale delle agevolazioni “prima casa” vi sono poi altri requisiti da considerare che riguardano l’ubicazione dell’immobile:In pratica l’immobile deve essere ubicato:− nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha (o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto), la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dell’immobile acquistato deve essere rilasciata dall’acquirente al momento dell’acquisto.− nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza, incluse le attività svolte svolta senza retribuzione, come ad esempio le attività sportive, di studio e di volontariato.− se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende.− se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato al momento dell’acquisto.NOTA: per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.
                    © AvvocatoAndreani.it - Articolo originale:
                    Agevolazione IVA prima casa in base alla categoria catastale

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Come noto, la prima casa usufruisce di diverse agevolazioni fiscali sia per quanto riguarda le imposte di compravendita (imposta di registro, IVA, ecc,) che la tassazione ordinaria (IMU e TASI) nonché di altri benefici, come ad esempio il credito di imposta per il riacquisto della prima casa.L’agevolazione “prima casa” influisce ad esempio sul calcolo del valore catastale che, a scelta dell’acquirente, può essere utilizzato come base imponibile su cui calcolare le imposte (per un immobile considerato prima casa, infatti, il moltiplicatore catastale è = 110 anziché 120).Per quanto riguarda inoltre le compravendite immobiliari soggette ad IVA, la prima casa beneficia anche dell’aliquota agevolata del 4%.Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (DLGS n. 175 del 21/11/2014) , si poteva usufruire dell’IVA agevolata solo se l’abitazione era considerata “non di lusso”.I criteri per considerare un’abitazione “di lusso” sono contenuti nel DM del 2 agosto 1969 dove sono elencate una serie di caratteristiche degli immobili, a prescindere dal loro inquadramento “catastale”.Il decreto n. 175 ha di fatto svincolato l’applicazione dell’IVA agevolata dal concetto di “abitazione di lusso”, legandolo invece alla categoria catastale di appartenenza e uniformando così la normativa in materia di tassazione sugli immobili.In pratica per usufruire delle agevolazioni IVA sulla prima casa è necessario che l’immobile non appartenga alle seguenti categorie catastali:
                      • A1 (abitazioni di tipo signorile)
                      • A8 (abitazioni in ville)
                      • A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico)

                      Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate dove, tra l’altro, sono commentate le principali novità fiscali del citato DLGS.La circolare ribadisce inoltre che in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende fruire dell’aliquota IVA del 4 per cento, deve essere dichiarata la classificazione (o la classificabilità catastale futura) dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime agevolato.La circolare ribadisce inoltre che il medesimo criterio va applicato anche per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo non prima casa, dove l’IVA sarà calcolata al 22% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A0 ed al 10 % per tutte le altre categorie.Per usufruire in generale delle agevolazioni “prima casa” vi sono poi altri requisiti da considerare che riguardano l’ubicazione dell’immobile:In pratica l’immobile deve essere ubicato:− nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha (o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto), la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dell’immobile acquistato deve essere rilasciata dall’acquirente al momento dell’acquisto.− nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza, incluse le attività svolte svolta senza retribuzione, come ad esempio le attività sportive, di studio e di volontariato.− se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende.− se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato al momento dell’acquisto.NOTA: per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.
                      © AvvocatoAndreani.it - Articolo originale:
                      Agevolazione IVA prima casa in base alla categoria catastale

                      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...0+dic+2014.pdf

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