In definitiva studieremo tributario... e parti importanti di contabilità , civile e commerciale....
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioQuesto doveva essere un argomento già archiviato (argomento di ieri...non imbrogliate :-)...".oggi" si doveva parlare (riparlare in realtà...) di residenza e domicilio fiscale....
L’art.2, commi 1 e 2 del TUIR stabilisce la soggettività passiva IRPEF dei contribuenti e asserisce che sono considerati “soggetti passivi d’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Domicilio fiscale e Residenza fiscale sono due concetti diversi:
Il concetto di residenza fiscale è "sostanziale" (infatti è la residenza a determinare la tassazione in Italia dei redditi del residente, anche se prodotti all'estero), questa viene riconosciuta quando una persona per piu' di 183 giorni soddisfa almeno uno di questi criteri:
-è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente
-ha il domicilio in Italia (inteso come centro di interessi/ affari)
- ha residenza in Italia (intesa come dimora abituale)
Inotre, si considerano residenti atutti gli effetti anche i cittadini italiani che si sono cancellati dall'anagrafe per stabilire la loro residenza nei paradisi fiscali (art.2 co.2 bis Tuir)
Il concetto di Domicilio fiscale è " formale" ed aiuta a risolvere le beghe sulla competenza territoriale
Il Domicilio Fiscale è dato dal comune nella cui anagrafe tributaria i cittadini vanno ad iscriversi; pertanto possono avere un domicilio fiscale in Italia sia i residenti che non; per i non residenti il domicilio fiscale è dato dal comune in cui il reddito è stato prodotto e se è stato prodotto in più comuni fara' testo quello in cui il reddito prodotto è maggiore. Per i cittadini italiani che risiedono all'estero per via di un rapporto di lavoro con la P.A. ed anche per i soggetti di cui art.2 co.2bis del Tuir si prende in considerazione per il domicilio fiscale il comune di ultima residenza. Per i soggetti giuridici come le societa' o gli Enti il domicilio dipende dal comune in cui si trova la loro sede legale.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio.....ad occhio e croce....
LUNA
AIDA1100
VITTORIA1
QUEEMICHELLE
COPY90
MARNIEGIRL
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Sul domicilio e residenza fiscale, quanto scritto sopra è esattamente quello che so. C'è dell'altro?
Comunque non riesco a trovare il post in cui si chiedeva di affrontare l'argomento delle perdite. Se non si accavallano troppi argomenti, vorrei parlarne, altrimenti aspetto quando sarà più opportuno )
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quale onore..... grazie mille...
Un bel master gratuito finalmente. magari si potesse adottare come punteggio per la graduatoria...
Io vorrei consigliare una cosa a chi segue. E' difficile star dietro ad un forum, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per impicci personali. Io, personalmente, anche se non sempre, organizzo la mattinata con lo studi o sui libri, poi il pomeriggio passo al forum per un tre ore.
Per le domande di Rol, non ho osato rispondere perchè vorrei farlo una tantum come il tfr, in modo ordinato e pulito come se fosse un quiz RIPAM
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Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggioCopy secondo me le perdite sono già un argomento particolare all'interno delle società forse sarebbe meglio affrontare prima le categorie di reddito art 6, poi parlare dei concetti generali delle società e poi tutto il discorso perdite
copy, se ti riferisci al mio post io ho trattato solo della residenza.
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Originariamente inviato da nennotta Visualizza il messaggioScusate, ho appena finito il manuale di tributario.
L’art.2, commi 1 e 2 del TUIR stabilisce la soggettività passiva IRPEF dei contribuenti e asserisce che sono considerati “soggetti passivi d’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Domicilio fiscale e Residenza fiscale sono due concetti diversi:
Il concetto di residenza fiscale è "sostanziale" (infatti è la residenza a determinare la tassazione in Italia dei redditi del residente, anche se prodotti all'estero), questa viene riconosciuta quando una persona per piu' di 183 giorni soddisfa almeno uno di questi criteri:
-è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente
-ha il domicilio in Italia (inteso come centro di interessi/ affari)
- ha residenza in Italia (intesa come dimora abituale)
Inotre, si considerano residenti atutti gli effetti anche i cittadini italiani che si sono cancellati dall'anagrafe per stabilire la loro residenza nei paradisi fiscali (art.2 co.2 bis Tuir)
Il concetto di Domicilio fiscale è " formale" ed aiuta a risolvere le beghe sulla competenza territoriale
Il Domicilio Fiscale è dato dal comune nella cui anagrafe tributaria i cittadini vanno ad iscriversi; pertanto possono avere un domicilio fiscale in Italia sia i residenti che non; per i non residenti il domicilio fiscale è dato dal comune in cui il reddito è stato prodotto e se è stato prodotto in più comuni fara' testo quello in cui il reddito prodotto è maggiore. Per i cittadini italiani che risiedono all'estero per via di un rapporto di lavoro con la P.A. ed anche per i soggetti di cui art.2 co.2bis del Tuir si prende in considerazione per il domicilio fiscale il comune di ultima residenza. Per i soggetti giuridici come le societa' o gli Enti il domicilio dipende dal comune in cui si trova la loro sede legale.
Sulla residenza: per le società si può fare riferimento alla sede legale, alla sede amministrativa (luogo dove vengono realizzate le scelte gestionali) o al luogo di svolgimento dell'oggetto principale dell'attività.
Invece sul domicilio: per gli stranieri residenti il luogo in cui hanno residenza o dimora da 1 anno
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Originariamente inviato da nennotta Visualizza il messaggioScusate, ho appena finito il manuale di tributario.
L’art.2, commi 1 e 2 del TUIR stabilisce la soggettività passiva IRPEF dei contribuenti e asserisce che sono considerati “soggetti passivi d’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Domicilio fiscale e Residenza fiscale sono due concetti diversi:
Il concetto di residenza fiscale è "sostanziale" (infatti è la residenza a determinare la tassazione in Italia dei redditi del residente, anche se prodotti all'estero), questa viene riconosciuta quando una persona per piu' di 183 giorni soddisfa almeno uno di questi criteri:
-è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente
-ha il domicilio in Italia (inteso come centro di interessi/ affari)
- ha residenza in Italia (intesa come dimora abituale)
Inotre, si considerano residenti atutti gli effetti anche i cittadini italiani che si sono cancellati dall'anagrafe per stabilire la loro residenza nei paradisi fiscali (art.2 co.2 bis Tuir)
Il concetto di Domicilio fiscale è " formale" ed aiuta a risolvere le beghe sulla competenza territoriale
Il Domicilio Fiscale è dato dal comune nella cui anagrafe tributaria i cittadini vanno ad iscriversi; pertanto possono avere un domicilio fiscale in Italia sia i residenti che non; per i non residenti il domicilio fiscale è dato dal comune in cui il reddito è stato prodotto e se è stato prodotto in più comuni fara' testo quello in cui il reddito prodotto è maggiore. Per i cittadini italiani che risiedono all'estero per via di un rapporto di lavoro con la P.A. ed anche per i soggetti di cui art.2 co.2bis del Tuir si prende in considerazione per il domicilio fiscale il comune di ultima residenza. Per i soggetti giuridici come le societa' o gli Enti il domicilio dipende dal comune in cui si trova la loro sede legale.
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