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2.4. Con un distinto profilo del primo mezzo, viene poi censurato il fatto che il
bando di concorso non contenesse la predeterminazione del peso ponderale che
sarebbe stato attribuito alle risposte ai test e che soltanto poco prima
dell’espletamento della prova siano stati resi noti ai candidati i criteri di valutazione
dei risultati.
Al riguardo, parte ricorrente sembra evocare la normativa vigente nelle pubbliche
gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per cui deve essere il bando di gara ad attribuire ad ogni criterio e sub criterio di
valutazione dell'offerta uno specifico peso o punteggio, al fine di eliminare ognispazio di apprezzamento arbitrario da parte della Commissione, la quale, in
assenza della predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere
preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro, sostituendosi
all'amministrazione procedente nella scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti
parametri di valutazione.
Nei pubblici concorsi, vige, però, una regola parzialmente differente, secondo cui
sono le stesse Commissioni esaminatrici, “alla prima riunione”, a dover stabilire “i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove” (art.12,
comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994).
La diversità di disciplina si spiega col fatto che, nel primo caso, l’amministrazione
deve acquisire una prestazione ed è pertanto logico che le imprese partecipanti alla
gara siano, sin dalla fase di indizione, poste nella medesima posizione conoscitiva
in ordine alle esigenze della stazione appaltante, con l’effetto, tra l’altro di vincolare
la successiva valutazione della Commissione giudicatrice alle caratteristiche
richieste e predeterminate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445; id. 1°
marzo 2012, n. 1195; id., Sez. III, 1° febbraio 2012 n. 514).
Nel caso, invece, della valutazione della preparazione dei candidati ad un pubblico
concorso, l’amministrazione si affida, per individuare i migliori, alla discrezionalità
tecnica (e alla competenza) della Commissione esaminatrice, di talché è sufficiente
a garantire la par condicio tra i concorrenti la predeterminazione dei criteri da parte della stessa Commissione, prima dell’avvio delle operazioni di correzione.
Nel caso di specie risulta anzi che (date le caratteristiche della prova scritta,
consistente in un test a risposta multipla), tutti i candidati, prima del suo
espletamento, siano stati debitamente messi a conoscenza del criterio ponderale
prescelto dalla Commissione e che abbiano potuto così agevolmente effettuare le
opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta da
dare.E’ quasi inutile aggiungere che tale modus procedendi ha assicurato la piena par condicio
2.4. Con un distinto profilo del primo mezzo, viene poi censurato il fatto che il
bando di concorso non contenesse la predeterminazione del peso ponderale che
sarebbe stato attribuito alle risposte ai test e che soltanto poco prima
dell’espletamento della prova siano stati resi noti ai candidati i criteri di valutazione
dei risultati.
Al riguardo, parte ricorrente sembra evocare la normativa vigente nelle pubbliche
gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per cui deve essere il bando di gara ad attribuire ad ogni criterio e sub criterio di
valutazione dell'offerta uno specifico peso o punteggio, al fine di eliminare ognispazio di apprezzamento arbitrario da parte della Commissione, la quale, in
assenza della predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere
preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro, sostituendosi
all'amministrazione procedente nella scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti
parametri di valutazione.
Nei pubblici concorsi, vige, però, una regola parzialmente differente, secondo cui
sono le stesse Commissioni esaminatrici, “alla prima riunione”, a dover stabilire “i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove” (art.12,
comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994).
La diversità di disciplina si spiega col fatto che, nel primo caso, l’amministrazione
deve acquisire una prestazione ed è pertanto logico che le imprese partecipanti alla
gara siano, sin dalla fase di indizione, poste nella medesima posizione conoscitiva
in ordine alle esigenze della stazione appaltante, con l’effetto, tra l’altro di vincolare
la successiva valutazione della Commissione giudicatrice alle caratteristiche
richieste e predeterminate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445; id. 1°
marzo 2012, n. 1195; id., Sez. III, 1° febbraio 2012 n. 514).
Nel caso, invece, della valutazione della preparazione dei candidati ad un pubblico
concorso, l’amministrazione si affida, per individuare i migliori, alla discrezionalità
tecnica (e alla competenza) della Commissione esaminatrice, di talché è sufficiente
a garantire la par condicio tra i concorrenti la predeterminazione dei criteri da parte della stessa Commissione, prima dell’avvio delle operazioni di correzione.
Nel caso di specie risulta anzi che (date le caratteristiche della prova scritta,
consistente in un test a risposta multipla), tutti i candidati, prima del suo
espletamento, siano stati debitamente messi a conoscenza del criterio ponderale
prescelto dalla Commissione e che abbiano potuto così agevolmente effettuare le
opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta da
dare.E’ quasi inutile aggiungere che tale modus procedendi ha assicurato la piena par condicio
olè...........ora fate le vostre personali valutazioni senza farvi fottere dai prezzolati :-))
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