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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Il materiale é ok tutto..per voi i 2 pdf..i quesiti vanno filtrati lo faccio io...Sul tardi ci vediamo.. voi scrivete...
    Dimenticavo. conosco i testi ma non chi ha eleborato i pdf...li leggerö e se si deve modificare e aggiornare lo farö

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      In ambito irpef oneri deducibili, deduzioni e oneri detraibili sono concetti differenti...dite dite :-)
      Gli oneri sono dei costi.
      Gli oneri deducibili si sottraggono al REDDITO IMPONIBILE, le deduzioni si sottraggono sempre al reddito imponibile ma sono delle somme "teoriche" (es. Prima casa, costo non sostenuto in realtà), gli oneri detraibili si sottraggono all'IMPOSTA LORDA (spese mediche, assistenza, assegni al coniuge, ecc). Ci sono però anche le detrazioni da sottrarre all'imposta lorda (es. Figli a carico ecc)...
      Va bene Rol

      Ciao a te e a tutti

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        Originariamente inviato da sissarelly2011 Visualizza il messaggio
        vediamo se almeno ho incominciato ad assimilare la materia ostica e criptica..............piccolo riassunto sui concetti affrontati fino qui...ecco....

        imposte e residenza concetti da ricordare

        dpr del 22 dicembre 1986 n 917....u T.U.I.R...
        La residenza..art 2 comma 2, e comma 2 bis
        Differerenza concettuale - ai fini fiscali- tra residenza e cittadinanza
        Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: viene consentito ai residenti in uno stato di dedurre dal proprio imponibile complessivo ( formatosi all'interno e all'estero) l'imposta pagata nei paesi esteri fino al livello dell'aliquota del paese di residenza la quale viene applicata, se superiore, per l'importo della differenza
        La legge tributaria ha carattere strettamente territoriale nello stato, ma puo configurare come presupposto di un imposta da applicare in italia un fatto che è avvenuto all'estero ma questo crea problemi e doppie imposizioni
        Le dopiie imposizioni di solito vengono risolte con convenzioni bilaterali cioè sostanzialmente gli stati stabiliscono quale deii due sia legittimato a pretendere l'imposta, con la connessa rinuncia dell'altro

        art. 3 della L212\2000 è stabilito che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo.
        intervento sulla irretroattività della legge tributaria
        la corte costituzionale ha delineato 2 deroghe a tale principio:
        I TRIBUTI RETROATTIVI (ad esempio le plusvalenze derivanti dalla vendita di 1 immobile acquistato prima dell'entrata in vigore della legge)e
        I PRELIEVI ANTICIPATI (come avviene x l'irpef). entrambi devono riferirsi ad una capacità contributiva attuale


        Imposte Personali: Tengono conto della situazione personale del contribuente (reddito, struttura familiare, salute)
        IRPEF è' una aliquota, una percentuale su una ricchezza, su un reddito!

        L’addizionale comunale IRPEF è una imposta istituita nel 1998 e successivamente modificata tra il 1999 e il 2007, con articolazione in due aliquote distinte.
        1) La prima delle due componenti è relativa all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef, ed è stabilita in misura uguale per tutti i Comuni: ogni anno il Ministero delle Finanze stabilisce la proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto all’Irpef.
        2) La seconda è relativa all’aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni, e in grado di rappresentare un’aggiunta impositiva per i contribuenti rispetto a quanto già si paga a titolo di Irpef.
        L’aliquota viene stabilita da ogni Comune fino a un limite massimo dello 0,8%. L’Irpef è pagata da tutti i contribuenti, fatta eccezione per quelli che sono già soggetti alle imposte sui redditi delle persone giuridiche, a quelli che possiedono solo redditi esenti Irpef (o redditi soggetti a tassazione separata) e contribuenti che possiedono un reddito imponibile Irpef inferiore alle soglie minime contemplate.
        aggiungere addizionale regionale irpef

        aliquote IRPEF attualmente in vigore:

        Reddito imponibile Aliquota Irpef (lorda)
        fino a 15.000 euro: 23% 23% del reddito
        da 15.001 a 28.000 euro: 27% 3.450 + 27% sulla parte oltre i 15.000 euro
        da 28.001 a 55.000 euro: 38% 6.960 + 38% sulla parte oltre i 28.000 euro
        da 55.001 a 75.000 euro: 41% 17.220 + 41% sulla parte oltre i 55.000 euro
        oltre 75.000 euro: 43% 25.420 + 43% sulla parte oltre i 75.000 euro

        aliquota media
        É data dal rapporto tra ammontare dell'imposta e ammontare della base imponibile
        Mentre nell’imposta proporzionale l’aliquota media (rapporto tra l’imposta e il reddito) è costante e uguale all’aliquota marginale (rapporto tra l’incremento di imposta e l’incremento di reddito), nell’imposta progressiva l’aliquota marginale è maggiore dell’aliquota media, la quale ultima cresce con il reddito.

        da vedere
        dpr 917/1986 irpef
        dlgs 15 /12/1997 n 447 irap
        Dpr 600/1973 accertamento
        Dpr 633/1972 iva
        Dl331/1993 iva comunitaria
        Dl 41/1995 beni usati
        D.m operazioni san marino
        Dpr 602/1973 riscossione
        Dpr 131/1986 imposta di registro
        Dl 3 0ttobte 2006 n 262 successioni
        Dlgs 31 ottobre 1990 n 346 donazioni
        Imposta ipotecaria e catastale
        Concessioni governative
        Imposta di bollo dpr 642/1972
        Contenzioso tribitario dlgs 545 e 546 /1992
        Sanzioni tributarie dlgs 471-472/1997
        Autotutela Dl n 574/1904 D.m 37/1907 DM 37/97

        o la........ho fatto un poco di ordine.........sto parlando per la mia testa...
        a stasera tardi......
        ciaooooo
        Bentornata....ti cercavano tutti..

        ?...grazie x il riassunto

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          ..Rol...Spin ...Leo...Sissarelly..vi leggo ma purtroppo non riesco a seguirvi
          Adesso mi appunto tutto quello che avete postato e magari la prox settimana interagisco nella discussione..
          Mi aspetta un week di fuoco...buonanotte.

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            Originariamente inviato da STAR3 Visualizza il messaggio
            ..Rol...Spin ...Leo...Sissarelly..vi leggo ma purtroppo non riesco a seguirvi
            Adesso mi appunto tutto quello che avete postato e magari la prox settimana interagisco nella discussione..
            Mi aspetta un week di fuoco...buonanotte.
            Tranquilla non mi seguo neanche io...che fatica corrergli dietro a questi due maschi meno male che c'è Sissarelly che fa il punto della situazione altrimenti sai che tragedia .
            A parte gli scherzi, trovo molto stimolante tutto ciò che é su questo forum...grazie ai motori, ai motorini e alle vespette del forum
            Buonanotte, mi aspettano i soggetti del diritto tributario. ..gentaglia
            Notte

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              Originariamente inviato da leo_ Visualizza il messaggio
              Gli oneri sono dei costi.Gli oneri deducibili si sottraggono al REDDITO IMPONIBILE, le deduzioni si sottraggono sempre al reddito imponibile ma sono delle somme "teoriche" (es. Prima casa, costo non sostenuto in realtà), gli oneri detraibili si sottraggono all'IMPOSTA LORDA (spese mediche, assistenza, assegni al coniuge, ecc). Ci sono però anche le detrazioni da sottrarre all'imposta lorda (es. Figli a carico ecc)...Va bene RolCiao a te e a tutti
              Un ingegnere tributarista non l'avevo mai visto prima d'ora.....

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                Originariamente inviato da Spin Visualizza il messaggio
                Premesso che reddito è il più importante indicatore della capacità contributiva di un soggetto, nasce il problema di individuare il concetto di reddito che meglio riflette la capacità contributiva del soggetto e valutare poi quali sono le differenze delle varie nozioni di reddito adottate dal punto di vista dell'efficienza.Il reddito definito dal punto di vista delle FONTI si divide in:1. Redditi da lavoro (dipendente, autonomo)2. Redditi da capitale (profitti, rendite, interessi)3. Plusvalenze o minusvalenze (variazione nel valore delle attività patrimoniali dovute a variazioni nei prezzi delle attività – a parità di quantità, o capital gains)4. Entrate straordinarie o occasionali (vincite lotteria, eredità, ecc.)Il reddito definito dal punto di vista degli IMPIEGHI si divide in:1. Consumi o Spesa (la parte del reddito usata per l’acquisto di beni e servizi)2. Risparmi (la parte destinata ad aumentare lo stock delle attività patrimoniali a prezzi correnti)Sulla base di tale classificazione la letteratura ha proposto tre diverse nozioni di reddito e quindi di base imponibile:Facendo riferimento alle Fonti abbiamo:1. IL REDDITO PRODOTTO2. IL REDDITO ENTRATA Facendo riferimento agli Usi abbiamo:3. IL REDDITO CONSUMATO (SPESO)Il reddito prodotto da un paese è pari al valore aggiunto dello stesso e quindi al valore di tutti i redditi percepiti dai fattori della produzione.La base imponibile è costituita da:-Redditi da lavoro (dipendente e autonomo)-Redditi da capitale (interessi, profitti, rendite)Il Reddito Entrata rappresenta l’ammontare massimo di risorse che l’individuo può potenzialmente spendere senza ridurre il valore della sua ricchezza iniziale (a prezzi costanti)Potenzialmente può spendere: tutti i suoi redditi da lavoro e capitale, quelli di tipo straordinario e anche i capital gains (plusvalenze dovute a variazioni dei prezzi del patrimonio). Così facendo, non intacca il valore della sua ricchezza iniziale Il Reddito consumato, infine, considera la tassazione dei soli consumi poichè molti autori giudicano negativamente la tassazione del reddito, ritenendo il risparmio un atto virtuoso che non va tassato. In questo caso dunque l’indicatore della capacità contributiva e quindi la base imponibile, diventa il consumo effettivo (Reddito Spesa)
                Spin hai dato un taglio all'argomento piu da scienze delle finanze che da diritto tributario....domani ti scrivo come la veo io......

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                  Originariamente inviato da leo_ Visualizza il messaggio
                  Tranquilla non mi seguo neanche io...che fatica corrergli dietro a questi due maschi meno male che c'è Sissarelly che fa il punto della situazione altrimenti sai che tragedia .A parte gli scherzi, trovo molto stimolante tutto ciò che é su questo forum...grazie ai motori, ai motorini e alle vespette del forum Buonanotte, mi aspettano i soggetti del diritto tributario. ..gentaglia Notte
                  Gentaglia confermo...e se vuoi saperlo ti imbruttisce pure :-) se non poni rimedio :-)

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                    Originariamente inviato da leo_ Visualizza il messaggio
                    Gli oneri sono dei costi.
                    Gli oneri deducibili si sottraggono al REDDITO IMPONIBILE, le deduzioni si sottraggono sempre al reddito imponibile ma sono delle somme "teoriche" (es. Prima casa, costo non sostenuto in realtà), gli oneri detraibili si sottraggono all'IMPOSTA LORDA (spese mediche, assistenza, assegni al coniuge, ecc). Ci sono però anche le detrazioni da sottrarre all'imposta lorda (es. Figli a carico ecc)...
                    Va bene Rol

                    Ciao a te e a tutti
                    La previsione di oneri deducibili dalla base imponibile e di detrazioni dall'imposta lorda permettte di inserire l'irpef nel novero delle imposte personali che- a differenza delle imposte reali- tengono conto delle condizioni economiche e familiari del soggetto passivo: nell'irpef infatti il reddito non viene colpito in quanto tale, bensi in considerazione della sua appartenenza a una determinata persona fisica

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                      Leo controlla gli assegni al coniuge sono oneri deducibili e non detraibili...gli adsegni periodici per la precisione

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                      Sto operando...
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