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News su prossimo bando funzionari agenzia delle entrate

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    Originariamente inviato da small79 Visualizza il messaggio
    Sì, ma di regola la legge speciale prevale sulla legge generale, anche se quest' ultima è posteriore.
    Quindi a mio parere la V.D. - essendo legge speciale sul rientro dei capitali, e riguardante specificamente l' AE - PREVALE sia sulla Legge di Stabilità che è generale, sia su questo emendamento, anch' esso generale - riguardante cioè tutta la PA.
    Senz'altro, lex specialis derogat generali. Ma quella sulla v.d. è da considerare tale?

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      C'è un errore nel concetto di legge speciale/generale che tu dai.
      Cioè nn è un'etichetta: basata sull'oggetto della legge. La differenza è sostanziale e bisogna vedere in concreto la legge. Legge speciale è una legge che specifica qualche elemento di quella generale. Quindi x stabilire se è speciale o generale bisogna analizzare il contenuto delle due norme. Un pò troppo x stabilirlo quì nn ti pare? Ma cmq sufficiente x dire che NN è l'etichetta a darle carattere di generale e speciale....

      Originariamente inviato da small79 Visualizza il messaggio
      Sì, ma di regola la legge speciale prevale sulla legge generale, anche se quest' ultima è posteriore.
      Quindi a mio parere la V.D. - essendo legge speciale sul rientro dei capitali, e riguardante specificamente l' AE - PREVALE sia sulla Legge di Stabilità che è generale, sia su questo emendamento, anch' esso generale - riguardante cioè tutta la PA.

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        Brain-Vat siamo legati a doppio filo dalle coincidenze!

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          l'emendamento in corso di trattazione è stato messo apposta per confermare la voluntary disclosure infatti non avrebbe senso e sarebbe irrazionale cancellare in 10 giorni una decreto legislativo che è stato trattato per 1 anno

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            Credo solo che la questione non possa essere limitata alla priorità temporale, ma debba essere necessariamente ampliata anche al criterio di specialità - prevalente sul criterio cronologico : lex posterior generalis non derogat priori speciali.
            Certo nessuno di noi in questa sede ha potere e competenza di stabilirlo, in caso di contestazione spetterà solo all' interpretazione del giudice. Ma in fondo il forum è fatto anche per discutere di questioni che trascendono la nostra competenza...

            La volontà politica farà sicuramente da padrone in sede interpretativa, ma rimane che l'interpretazione di qualsiasi legge non potrà prescindere totalmente da un' analisi funzionale del contenuto.
            Fermo restando quanto sopra - e visto che l' emendamento in discussione non contiene nessuna deroga espressa di alcuna delle disposizioni della VD - pensiamo davvero che il Governo voglia esporsi ad un conflitto tra due norme appena emanate (anzi una ancora in discussione)?
            O forse piuttosto troverà una via per salvarle entrambe?
            Morale della favola: io - a scanso di equivoci - incrocio le dita e continuo a studiare...
            Ultima modifica di small79; 16-12-2014, 12:06.

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              Scopo del forum è discutere. Scopo del discutere è condividere idee ed informazioni x una migliore comprensione di ciò che ci interessa.
              Stravolgere il concetto di lex specialis allontana dalla comprensione e quindi mi è sembrato nn inuutile comunicare la mia idea sulla lex specialis. Quindi discutere di questioni al di fuori della nostra competenza si può ma si corre il rischio di andare fuori strada.
              Ovviamente la mia nn è una interpretazione autentica ma la mia idea sulla questione.
              Se poi la mia idea è sbagliata e se è utile capirlo qualcuno mi correggerà.

              Ad ogni modo ciò che più rileva è che l'emendamento, ed in particolare la pagina 74 è una caca.ta pazzesca!!!!! Altro discorso che aveva preso una brutta tangente!
              Ma su questo nn ci giurerei cmq....


              Originariamente inviato da small79 Visualizza il messaggio
              Credo solo che la questione non possa essere limitata alla priorità temporale, ma debba essere necessariamente ampliata anche al criterio di specialità - prevalente sul criterio cronologico : lex posterior generalis non derogat priori speciali.
              Certo nessuno di noi in questa sede ha potere e competenza di stabilirlo, in caso di contestazione spetterà solo all' interpretazione del giudice. Ma in fondo il forum è fatto anche per discutere di questioni che trascendono la nostra competenza...

              La volontà politica farà sicuramente da padrone in sede interpretativa, ma rimane che l'interpretazione di qualsiasi legge non potrà prescindere totalmente da un' analisi funzionale del contenuto.
              Fermo restando quanto sopra - e visto che l' emendamento in discussione non contiene nessuna deroga espressa di alcuna delle disposizioni della VD - pensiamo davvero che il Governo voglia esporsi ad un conflitto tra due norme appena emanate (anzi una ancora in discussione)?
              O forse piuttosto troverà una via per salvarle entrambe?
              Morale della favola: io - a scanso di equivoci - incrocio le dita e continuo a studiare...

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                Calma ragazzi, l' emendamento 2.310 è stato dichiarato "INAMMISSIBILE".!!!!

                A ora.... Rimangono la VD, il milleproroghe (fino al 31/06/2015) e l' emendamento del governo sulle provincie E SOPRATTUTTO I RICORSI PENDENTI PER I CONCORSI 855 E 140.......

                Comunque voglio partecipare anche io alla discussione dottrinale, in quanto modestamente penso che:

                -Per "abrogare una specifica norma bisogna inserire nel testo successivo esplicitamente che ".... è abrogata il comma2 etc etc";

                - Credo che sia "speciale" piu una norma (milleproroghe) che fa riferimento ad una sola graduatoria che una norma successiva che faccia riferimenti generici a graduatorie finali.......;

                Chiedo a chi ne sa più di me di delucidarmi in merito, Grazie!

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                  L'abrogazione in virtù d'una legge successiva può essere anche TACITA (art. 15 preleggi). Per la definizione di specialità, invece, occorre un quid pluris, ossia un'accurata analisi e un'interpretazione in tale senso, atteso che il criterio di specialità è assai complesso ed è stato spesso oggetto di approfondimenti da parte della Cassazione (vd. Il diritto penale: Le Sezioni Unite sul principio di specialità e sul rapporto tra art. 334 c.p. e art. 213 C.d.S..). Nel primo caso si parte da un dato oggettivo e incontrovertibile, la successione nel tempo, nel secondo conta molto il parametro soggettivo ermeneutico.

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                    @kos76 Nel marasma di emendamenti mi sono perso. Cosa diceva nello specifico quello 2310?

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                      2.310
                      SCAVONE
                      Dopo il comma 32 inserire il seguente:
                      «32-bis. L'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, ai fini della copertura delle carenze di personale nei profili professionali di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, è autorizzata a procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie degli idonei inseriti nelle graduatorie previste dall'art. 1, comma 4-bis del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n.14».

                      Anche se, dal punto di vista normativo, era una specificanzione del fatto che qui si parla di agenzia delle entrate e nel milleproroghe si parla di agenzia del territorio (poi incorporata dall' AE che da lì inpoi subentratra neglio obblighi al Territorio..)

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                      Sto operando...
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