Tra un'ora... (alle 19.00).
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
News su prossimo bando funzionari agenzia delle entrate
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da Robin123 Visualizza il messaggioTra un'ora... (alle 19.00).
Sapete nulla???
Commenta
-
So benissimo che l'articolo 81 è stato cambiato.
Col vecchio articolo sono sicuro che non si potevano introdurre nuove spese, era esplicitamente vietato (e, a proposito, sul manuale della Simone si sono dimenticati di aggiornare la cosa perché c'è ancora il vecchio testo) quindi sicuramente, se fosse stato vigente il vecchio articolo, il comma che interessa a noi (quello sulle assunzioni) sarebbe stato stralciato.
Col nuovo testo invece questo divieto dovrebbe scomparire però non mi fido al 100% di wikipedia e quindi ho chiesto qua.
Commenta
-
ok ok, hai ragionissimo,
https://www.senato.it/1025?sezione=1...ro_articolo=81
allora speriamo che si provveda anche alle assunzioni a questo punto... strana la cosa, perchè anche io sto studiando su testi nuovi ma questo aggiornamento mancava proprio.
Commenta
-
Direttamente dal sito del governo italiano. Strano che i testi non siano stati aggiornati
Art. 81.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale .
Commenta
Commenta