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    Originariamente inviato da savale Visualizza il messaggio
    domanda sul personale dipendente
    bisogna indicare che tipo di costi sono, quali sono i conti che si utilizzano in contabilità, il TFR come viene tassato etc etc
    qualche spiegazione più dettagliata sarebbe veramente graditagrazie...

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      cos'è "datio in solutum"? scusate ma le cose in latino proprio non me le riesco a ricordare

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        La Datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento art. 1197 c.c.) indica in diritto la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente:un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una datio in solutum). In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro.
        L'istituto rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, in particolare tra i modi satisfattivi dell'interesse creditorio. In ossequio al principio secondo il quale non è normalmente possibile (salvo nel contratto a favore di terzo) modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso,è essenziale la volontà del creditore e l'accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, pertanto siamo in presenza di un contratto solutorio. Ad esso si applicano pertanto le regole previste dalla disciplina generale del contratto. Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore ma
        La Datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento art. 1197 c.c.) indica in diritto la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente:un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una datio in solutum). In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro.
        L'istituto rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, in particolare tra i modi satisfattivi dell'interesse creditorio. In ossequio al principio secondo il quale non è normalmente possibile (salvo nel contratto a favore di terzo) modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso,è essenziale la volontà del creditore e l'accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, pertanto siamo in presenza di un contratto solutorio. Ad esso si applicano pertanto le regole previste dalla disciplina generale del contratto. Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore maggiore di quella dovuta, essa non possa liberare il debitore dalla propria obbligazione senza il consenso del creditore, che deve quindi accettare la prestazione specificando che la considera come adempimento.
        L'effetto solutorio, ai sensi dell'art. 1197 del codice civile, si verifica solo al momento in cui la prestazione diversa viene eseguita dal debitore. L'esecuzione diviene dunque un requisito legale dell'effetto solutorio del contratto.

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          Originariamente inviato da Evelins Visualizza il messaggio
          cos'è "datio in solutum"? scusate ma le cose in latino proprio non me le riesco a ricordare
          Prestazione in luogo dell'adempimento...in pratica l'obbligazione si estingue se il creditore accetta una prestazione diversa da quella precedente pattuita
          esempio: invece di pagare 100 ti offro di tinteggiarti casa e tu accetti.

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            Originariamente inviato da savale Visualizza il messaggio
            La Datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento art. 1197 c.c.) indica in diritto la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente:un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una datio in solutum). In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro.
            L'istituto rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, in particolare tra i modi satisfattivi dell'interesse creditorio. In ossequio al principio secondo il quale non è normalmente possibile (salvo nel contratto a favore di terzo) modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso,è essenziale la volontà del creditore e l'accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, pertanto siamo in presenza di un contratto solutorio. Ad esso si applicano pertanto le regole previste dalla disciplina generale del contratto. Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore ma
            La Datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento art. 1197 c.c.) indica in diritto la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente:un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una datio in solutum). In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro.
            L'istituto rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, in particolare tra i modi satisfattivi dell'interesse creditorio. In ossequio al principio secondo il quale non è normalmente possibile (salvo nel contratto a favore di terzo) modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso,è essenziale la volontà del creditore e l'accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, pertanto siamo in presenza di un contratto solutorio. Ad esso si applicano pertanto le regole previste dalla disciplina generale del contratto. Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore maggiore di quella dovuta, essa non possa liberare il debitore dalla propria obbligazione senza il consenso del creditore, che deve quindi accettare la prestazione specificando che la considera come adempimento.
            L'effetto solutorio, ai sensi dell'art. 1197 del codice civile, si verifica solo al momento in cui la prestazione diversa viene eseguita dal debitore. L'esecuzione diviene dunque un requisito legale dell'effetto solutorio del contratto.
            ammazza!

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              Originariamente inviato da savale Visualizza il messaggio
              La Datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento art. 1197 c.c.) indica in diritto la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente:un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una datio in solutum). In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro.
              L'istituto rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, in particolare tra i modi satisfattivi dell'interesse creditorio. In ossequio al principio secondo il quale non è normalmente possibile (salvo nel contratto a favore di terzo) modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso,è essenziale la volontà del creditore e l'accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, pertanto siamo in presenza di un contratto solutorio. Ad esso si applicano pertanto le regole previste dalla disciplina generale del contratto. Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore ma
              La Datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento art. 1197 c.c.) indica in diritto la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente:un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una datio in solutum). In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro.
              L'istituto rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, in particolare tra i modi satisfattivi dell'interesse creditorio. In ossequio al principio secondo il quale non è normalmente possibile (salvo nel contratto a favore di terzo) modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso,è essenziale la volontà del creditore e l'accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, pertanto siamo in presenza di un contratto solutorio. Ad esso si applicano pertanto le regole previste dalla disciplina generale del contratto. Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore maggiore di quella dovuta, essa non possa liberare il debitore dalla propria obbligazione senza il consenso del creditore, che deve quindi accettare la prestazione specificando che la considera come adempimento.
              L'effetto solutorio, ai sensi dell'art. 1197 del codice civile, si verifica solo al momento in cui la prestazione diversa viene eseguita dal debitore. L'esecuzione diviene dunque un requisito legale dell'effetto solutorio del contratto.
              cosa è la prestazione in luogo dell'adempimento lo sapevo, è che non mi ricordo i loro "nomi" in latino. Non l'ho mai fatto e non mi rimane facile imparare a memoria tutte le definizioni in latino che ci sono soprattutto nel diritto civile! grazie comunque.....

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                allora i costi del personale dipendente sono dei costi d'esercizio quindi vanno inseriti nel conto economico nella voce costi della produzione
                rientra nella voce costi per il personale anche il trf che ha tassazione particolare adesso non la ricordo esattamente pero' non è difficile
                occorre anche indicare quali sono i conti utilizzati in contabilità?

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                  Originariamente inviato da savale Visualizza il messaggio
                  allora i costi del personale dipendente sono dei costi d'esercizio quindi vanno inseriti nel conto economico nella voce costi della produzione
                  rientra nella voce costi per il personale anche il trf che ha tassazione particolare adesso non la ricordo esattamente pero' non è difficile
                  occorre anche indicare quali sono i conti utilizzati in contabilità?
                  Grazie...ma ciò che interessa è il profilo della contabilizzazione purtroppo

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                    ThomasNo...sensazioni di oggi? come ti è sembrata la commissione?

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                      ragazzi ma i risultati si sanno? e i voti? grazie mille

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                      Sto operando...
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