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  • marcusvis2003
    ha risposto
    vatti a vedere guida alla lettura di un avviso di accertamento,in particolare irregolarità in fase di ravvedimento operoso,regione Lombardia,è da pazzi sostenere che è ininfluente ai fini dell'accertamento...

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  • donat27
    ha risposto
    Originariamente inviato da marcusvis2003 Visualizza il messaggio
    ragazzi ma state scherzando,secondo voi avremmo dovuto essere a conoscenza di una circolare per rispondere a questa domanda?? la risp piu'logica è la c,così come per domanda di registrazione in materia di imposta di registro,per l'accertamento si deve fare riferimento alla data in cui è stata presentata la dich integrativa dato che l'accertamento si fonderà proprio sui nuovi elementi introdotti con la dich integrativa...
    Non esiste "PIù LOGICA", magari questa parola puoi usarla per la seconda prova...se sei sicuro della tua risposta allora "DIMOSTRALA" con fonti certe e non "a chiacchiere"...

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  • lui84
    ha risposto
    Originariamente inviato da marcusvis2003 Visualizza il messaggio
    ragazzi ma state scherzando,secondo voi avremmo dovuto essere a conoscenza di una circolare per rispondere a questa domanda?? la risp piu'logica è la c,così come per domanda di registrazione in materia di imposta di registro,per l'accertamento si deve fare riferimento alla data in cui è stata presentata la dich integrativa dato che l'accertamento si fonderà proprio sui nuovi elementi introdotti con la dich integrativa...
    ma sei sicuro di quello che dici????

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  • donat27
    ha risposto
    Salve ragazzi,

    finora mi sembra che nessuno ha apportato una fonte che dimostrasse realmente la validità della risposta 50 C.

    Navigando in internet ho trovato questo documento: http://www.eco.unicas.it/docente/par...ralita_int.pdf
    dove si distingue la neutralità dal lato export (CEN - capital export neutrality) e quella dal lato import (CIN - capital import neutrality).

    La prima riguarda il DOVE investire (e quindi dovrebbe avvalorare la correttezza della risposta C, perchè se notate nella domanda c'è la parolina magica "OVUNQUE" = DOVE ), mentre la seconda il CHI investe.

    Che ne dite, va bene per confortare chi - come me - ha risposto C?

    Donato.

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  • marcusvis2003
    ha risposto
    la 33 è la c

    ragazzi ma state scherzando,secondo voi avremmo dovuto essere a conoscenza di una circolare per rispondere a questa domanda?? la risp piu'logica è la c,così come per domanda di registrazione in materia di imposta di registro,per l'accertamento si deve fare riferimento alla data in cui è stata presentata la dich integrativa dato che l'accertamento si fonderà proprio sui nuovi elementi introdotti con la dich integrativa...

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  • donat27
    ha risposto
    Originariamente inviato da mercuzio77 Visualizza il messaggio
    L'avevo già postato nell'altra discussione relativa alle risposte...la 33 è la B senza dubbio, c'è anche la circolare n. 98/E del 2000 dell'AE che dice:
    "Nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa di quella gia'
    presentata, entro il termine stabilito dall'art. 13, lett. b), del d.lgs. n.
    472 del 1997, non e' previsto dalla legge alcun allungamento dell'ordinario
    termine di decadenza relativo all'accertamento. Del resto una simile
    previsione non sarebbe logica, posto che si tratta di una dichiarazione
    integrativa a favore dell'Erario."


    Non ci sono dubbi quindi, è la B!
    Quoto assolutamente mercuzio 77 e in aggiunta vi allego la circolare di cui egli parla..
    File allegati

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  • mar_76
    ha risposto
    Originariamente inviato da scorpioncina79 Visualizza il messaggio
    barone dice che l'imposta sui redditi è MENO distorsiva di quella sui consumi. Sostiene quindi che è comunque distorsiva anche se meno di quella sui consumi!inoltre l'imposta lump sum non è quella sui redditi, bensì l'imposta fissa prova a fare la traduzione..
    vedo che su questa domanda vi state ancora accapigliando quindi avendo una certa conoscenza delle teorie economiche cerco di fare un pò di chiarezza per i giuristi...anche se solo a livello intuitivo. premetto che la risposta giusta era l'imposta in somma fissa.
    quando un'imposta è neutrale? quando non incide sulle condizioni di ottimo paretiane tali per cui l'equilibrio generale di un sistema concorrenziale è il seguente STMxy=TMSxy=Py/Px l'unica imposta che da questo risultato è l'imposta in somma fissa (cioè ad esempio tutti quelli che hanno 30 anni pagano 100 di imposta indipendentremente da cosa comprano quanto guadagnano ecc.) ciò si verifica perchè rispetto alle imposte sui redditi l'imposta in somma fissa ha solo un effetto quello di reddito (dopo l'imposta si hanno meno soldi da spendere) mentre le imposte sui redditti hanno anche un effetto di sostituzione (la convenienza relativa di un bene rispetto ad ognuno degli altri cambia). in pratica i trentenni che pagano l'imposta in somma fissa avranno meno soldi da spendere quindi compreranno di meno tuttavia essi per massimizzare il loro benessere contineranno ad acqistare beni x ed y nella stessa proporzione (es ogni 3x 2y) ovviamente la quantità complessiva si riduce ma proporzinalmente per entrambi i beni quindi l'equilibrio paretiano non muta perchè SMT=TMS=rapp fra i prezzi. se invece dell'imposta in somma fissa introduco una imposta sui redditi DI PARI GETTITO allora l'effetto reddito cioè la diminuzione dei soldi da spendere sarà lo stesso ma si avrà anche un effetto di sostituzione in quanto visto che l'imposta è dipendente dal reddito si avrà che lavorare diviene meno remunerativo quindi i lavoratori lavoreranno di meno e si riposeranno di più (il riposo dopo l'introduzione dell'imposta è meno costoso) questo spostamento modificherà l'equilibrio paretiano perchè c'è un bene che nell'insieme di tutti i beni possibili è divenuto in termini relativi più conveniente ed è il tempo libero. quanto alle imposte sui consumi essi indipendentemente da chi le paga produttori i consumatori si inseriscono fra il prezzo ricevuto dal produttore e quello pagato dal consumatore alterando il rapporto tra i prezzi e quindi modificando ancora una volta l'equilibrio paretiano

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  • ginny
    ha risposto
    domanda 21:
    Agenzia delle Entrate http://www.fiscooggi.it

    "Dal punto di vista fiscale, l'articolo 91, comma 1, lettera c)(1), precisa che non concorre alla formazione del reddito la differenza tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto, in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie."

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  • matted
    ha risposto
    sulle obbligazione di non fare non c'è la mora del debitore

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  • valentinape
    ha risposto
    Originariamente inviato da marcozidane Visualizza il messaggio
    a me rimangono dubbi sulla 10 quella di quelbenedetto TAR!!! la 41 sull'ordine,e la mitica 77.sono sullimite qundi una in piu o in meno conta.....
    Ciao Marco, x la 41 puoi vedere lo schema a pag. 377 del Simone dove è evidenziato che l'ordine è un provvedimento amministrativo restrittivo.....mentre non si parla di ordinanza. Io ho risposto ordinanza

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