mA PERCHè NON DIVIDIAMO QUESTE DOMANDE CHE CI FACCIAMO PER MATERIE (ALMENO UNA PER TRIBUTARIO, UNA PER MATERIE GIURIDICHE E UNA PER IL RESTO)... CON VARI POST?
IO NON RIESCO A METTERE NUOVI MESSAGGI
vorrei sapere se c'è qualche anima pia che può spiegarmi quando si applica l'imposta di registro in forma fissa e quando invece in forma proporzionale
Ci provo....
In via del tutto preliminare occorre tener distinte due classificazioni dell'imposta di registro che potrebbero indurre in errore.
La classica distinzione relativa all'imposta di registro riguarda infatti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
In via del tutto generale, appartengono alla prima categoria gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Appartengono alla seconda categoria gli atti utilizzati ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo.
Ed ora giungo alla tua di distinzione.
Questa attiene essenzialmente al presupposto che integra l'applicazione dell'imposta.
Presupposto dell'imposta in misura fissa è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione dell'atto.
Presupposto dell'imposta in misura variabile è la realizzazione di un atto o di una operazione che indica una sottostante vicenda economica rivelatrice di capacità contributiva.
Per concludere, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale quando sono sottoposti a registrazione atti di scambio della ricchezza o atti di natura negoziale in generale. Si applica in misura fissa per gli atti da registrare in caso d'uso ed in tutti i rimanenti casi (anche registrazioni volontarie).
Spero di esserti stato utile.
Chiedo comunque a chiunque le riscontri di segnalarmi eventuali inesattezze.
L'ici avendo quale presupposto il possesso di immobili (abitazioni, terreni agricoli, ecc.) colpisce una manifestazione diretta di capacità contributiva data dal mero possesso.
Dunque può includersi tra le imposte dirette.
PS: Riguardo all'imposta di registro resta ferma la tua precisazione. Ovvero l'alternatività tra iva e imposta di registro proporzionale.
volevo fare una domanda anche se poco pertinente con la discussione, ma non so dove inserirla: avete intenzione di imparare anche le sanzioni relative alle singole fattispecie di imposta? grazie
Mia domanda: differenze tra vizi di legittimità e vizi di merito dell'atto amministrativo?
Thanks!
G
Il vizio di legittimità è relativo al mancato rispetto della norma giuridica relativamente alla produzione dell'atto.
In quest'ambito se gli elementi essenziali dell'atto sono assenti (es. assenza soggetto, forma etc) l'atto sarà nullo o inesistente viceversa se gli elementi essenziali ci sono ma l'atto è viziato sarà annullabile e quindi ritirabile/sanato o mantenuto
Quando invece l'atto amministrativo è viziato nel'ambito del potere discrezionale della P.A. cioè nelle valutazioni dell'opportunità dell'atto si parlerà di vizio di merito.
Il vizio di legittimità è relativo al mancato rispetto della norma giuridica relativamente alla produzione dell'atto.
In quest'ambito se gli elementi essenziali dell'atto sono assenti (es. assenza soggetto, forma etc) l'atto sarà nullo o inesistente viceversa se gli elementi essenziali ci sono ma l'atto è viziato sarà annullabile e quindi ritirabile/sanato o mantenuto
Quando invece l'atto amministrativo è viziato nel'ambito del potere discrezionale della P.A. cioè nelle valutazioni dell'opportunità dell'atto si parlerà di vizio di merito.
Alt, la violazione della discrezionalità amministrativa, (tecnica, o mista in entrambe le ipotesi), va a costituire eccesso di potere, che è vizio di legittimità, assieme ad incompetenza (relativa), e violazione di legge.
Il vizio di merito è un'altro tipo di violazione.
Cercherò di spiegarlo in breve.
L'eccesso di potere avviene quando non si rispettano delle norme giuridiche prescritte per il solito buon andamento dell'amministrazione ed imparzialità. In pratica è sì una discrezionalità, ma prescritta nei termini e nei modi da una legge e per questo quando si viola si ha vizio di legittimità.
Il merito è una discrezionalità più ampia, anche se non certo libera.
Essa è determinata da norma extragiuridiche che riguardano l'opportunità e la convenienza di un certo atto, ma questa opportunità o convenienza è rimessa a carico dell'amministrazione, che valuta sulla base sempre dei principi basilari di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, a loro volta esplicati in norme di rango inferiore (economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza).
Il giudice di merito se adito (quando può essere adito, nei casi tassativamente previsti), fa anch'egli una valutazione sua propria di opportunità e convenienza, e per questo può sostituirsi all'amministrazione, non solo eliminando l'atto in tutto (caso di incompetenza) o anche in parte (eccesso di potere e violazione di legge), ma modificandolo o sostituendolo con un altro suo proprio.
Alt, la violazione della discrezionalità amministrativa, (tecnica, o mista in entrambe le ipotesi), va a costituire eccesso di potere, che è vizio di legittimità, assieme ad incompetenza (relativa), e violazione di legge.
Il vizio di merito è un'altro tipo di violazione.
Cercherò di spiegarlo in breve.
L'eccesso di potere avviene quando non si rispettano delle norme giuridiche prescritte per il solito buon andamento dell'amministrazione ed imparzialità. In pratica è sì una discrezionalità, ma prescritta nei termini e nei modi da una legge e per questo quando si viola si ha vizio di legittimità.
Il merito è una discrezionalità più ampia, anche se non certo libera.
Essa è determinata da norma extragiuridiche che riguardano l'opportunità e la convenienza di un certo atto, ma questa opportunità o convenienza è rimessa a carico dell'amministrazione, che valuta sulla base sempre dei principi basilari di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, a loro volta esplicati in norme di rango inferiore (economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza).
Il giudice di merito se adito (quando può essere adito, nei casi tassativamente previsti), fa anch'egli una valutazione sua propria di opportunità e convenienza, e per questo può sostituirsi all'amministrazione, non solo eliminando l'atto in tutto (caso di incompetenza) o anche in parte (eccesso di potere e violazione di legge), ma modificandolo o sostituendolo con un altro suo proprio.
Scusa penso abbiamo detto la stessa cosa...ovviamente io in maniera molto più semplice...
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