Originariamente inviato da @G@
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I vizi di legittimità sono tassativamete previsti dal legislatore e sono :
1 violazione di legge .
2 incompetenza.
3 eccesso di potere
In ogni caso ,un atto illegittimo è annullabile (non nullo) ,per cui produce effetti fino a quando non vi sarà un provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo annulla.
Il merito è uno dei concetti più difficili e controversi del diritto amministrativo . Possiamo definirlo ,come quella sfera di potere della PA ,che non può essere sindacato dalla autorità giudiziaria.
Solo la PA ,in questo caso ,può revocare o ritirare l'atto , ma non un giudice.
Non è sempre agevole ,stabilire quando ci troviamo innanzi ad un potere discrezionale sindacabile e quando no . DIciamo che quando la norma ,riconosce la possibilità all'amministrazione, di scegliere tra 2 soluzioni entrambe leggittime siamo nell'ambito del merito . Pensa ad esempio al caso in cui la PA può decidere se assumero o meno dipendenti che hanno presentato le dimissioni .
Volendo sintetizzare :
- si ha violazione di legge nel caso di errata o manca applicazione di una norma
- si ha incompetenza nel caso di mancato rispetto di norme che disciplinano la competenza tra ORGANI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE)
(ove si trattasi di atto adottato da altra amministrazione, vi sarebbe carenza di potere e nullità dell'atto).
-eccesso di potere, quando pur avendo formalmente la PA rispettato le norme, in sostanza non ha agiro per perseguire i fini che avrebbe dovuto realizzare. Quando parliamo di eccesso di potere, ci riferiamo sempre ad una cattivo uso di POTERE DISCREZIONALE della pubblica amministrazione .
A me piace molto una definizione che davano i francesi di eccesso di potere i quali dicevano "pur avendo la PA rispettato la lettera della norma , in realtà ne ha violato lo spirito".
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