ecco:
4) LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Il recentissimo esercizio della delega di cui all’art.1 della legge 123/07 appare aver risolto (se non tutte le questioni evidenziate nel precedente paragrafo) quantomeno la problematica più pressante per l’applicabilità della specifica ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale conseguente alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l’allegato I al d.lgs.81/08 contiene infatti l’elenco delle violazioni cui riferirsi per la piena operatività del provvedimento in discorso.
Quanto alle ulteriori disposizioni introdotte, va anzitutto rimarcato come l’art.14 del d.lgs.81/08 abbia riunito in un unico atto le due tipologie di provvedimento sinora esaminate: il “nuovo” atto di sospensione dell’attività imprenditoriale (come espressamente affermato dalla norma) si applica anche ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Per quanto riguarda l’ipotesi dell’impiego di personale “in nero”, in particolare, la verifica sulla percentuale di lavoratori non regolari dovrà essere riferita al “totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, sia nel settore dell’edilizia – ove il presupposto resta immutato rispetto a quanto previsto dall’art.36 bis della l.248/06 – che in tutti gli altri settori – ove, invece, l’art.5 l.123/07 imponeva di considerare il complessivo numero dei lavoratori occupati dall’impresa). Viene dunque a cadere la differenziazione nel calcolo della predetta percentuale.
In tema di revoca del provvedimento di sospensione, la novità rilevante riguarda il fatto che il precedente quinto delle complessive sanzioni amministrative da irrogare per le violazioni riscontrate, sia ora sostituito da un’unica somma aggiuntiva pari ad € 2500,00.
Diversamente, la mancata ottemperanza dell’impresa al provvedimento di sospensione e la ripresa dell’attività prima o indipendentemente dall’ottenimento della revoca comporta espressamente per il datore di lavoro l’arresto fino a sei mesi (comma decimo della norma citata). Se nel vigore della precedente normativa doveva ritenersi in tal caso applicabile l’art.650 c.p. (come già detto), il nuovo decreto sanziona la specifica ipotesi comminando una pena più aspra (rispetto all’arresto fino a tre mesi o all’ammenda fino a € 206,00 prevista dalla disposizione contenuta nel codice penale): ciò è pienamente conforme, d’altronde, al testo dell’art.650 c.p., che lascia spazio ad ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, e testimonia del maggior rigore con cui il legislatore ha voluto punire la specifica violazione.
Una prima difficoltà interpretativa conseguiva, invece, alla nuova condizione posta in materia di reiterate violazioni della disciplina in tema di tempi di lavoro e riposi, ovvero la considerazione, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, delle “specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio”: nessun chiarimento veniva infatti offerto sulle valutazioni della gravità di esposizione al rischio (nemmeno mediante il rinvio ad un apposito allegato, come invece accaduto per la gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La previsione, e la relative incertezze interpretative, sono comunque venute a cadere con la menzionata abrogazione di cui al d.l.25/6/2008 n.112 ( ): in ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale non è più prevista l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Particolare attenzione, infine, merita la questione (di portata generale) destinata a sorgere per effetto dell’ultima parte del primo comma dell’art.14 d.lgs.81/08, in virtù del quale al provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa “non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241”, la quale, com’è noto, detta la disciplina generale in tema di procedimento amministrativo.
Il precetto appare come la “risposta” normativa al principio fissato da una recente sentenza del T.A.R. Veneto ( ). La pronuncia ha annullato un provvedimento di sospensione dell’attività adottato da ispettori del lavoro ex art.5 l.123/07, in quanto “non vi sono elementi da cui si possa desumere che ai procedimenti in subiecta materia non si applicano le norme generali di cui alla l.241/90, e così, le previsioni di cui all’art.7 della stessa sulla comunicazione d’avvio del procedimento”, che nel caso concreto risultava omesso.
Il dictum del Tribunale regionale lascia in realtà perplessi. Ciò soprattutto in quanto, dopo aver espressamente affermato che la misura di cui all’art.5 l.123/07 può avere carattere cautelare, evita qualsiasi esame concreto sul carattere di celerità riconoscibile ad un provvedimento che inibisce la prosecuzione dell’attività mediante utilizzo di lavoratori “al nero” (e dunque “a rischio” per le motivazioni che si sono abbondantemente illustrateMa è indubbio che la presa di posizione del legislatore contenuta nell’art.14 d.lgs.81/08 – laddove si sottrae il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (non all’art.7 sulla comunicazione di avvio del procedimento ma) all’intera legge 241/90 – lascia ben più perplessi. Se si pensa soltanto al fatto che sono principi generali dell’ordinamento giuridico quelli fissati dalla l.241/90 (per espressa menzione dell’art.29 della stessa legge), si capisce come la pretesa inapplicabilità della legge generale sul procedimento amministrativo al provvedimento di sospensione ex art.14 d.lgs.81/08 (indubbiamente atto di una sequenza procedimentale, come si è visto) sia destinata a creare ulteriori ostacoli ad una piana applicazione dell’istituto in discorso.
4) LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Il recentissimo esercizio della delega di cui all’art.1 della legge 123/07 appare aver risolto (se non tutte le questioni evidenziate nel precedente paragrafo) quantomeno la problematica più pressante per l’applicabilità della specifica ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale conseguente alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l’allegato I al d.lgs.81/08 contiene infatti l’elenco delle violazioni cui riferirsi per la piena operatività del provvedimento in discorso.
Quanto alle ulteriori disposizioni introdotte, va anzitutto rimarcato come l’art.14 del d.lgs.81/08 abbia riunito in un unico atto le due tipologie di provvedimento sinora esaminate: il “nuovo” atto di sospensione dell’attività imprenditoriale (come espressamente affermato dalla norma) si applica anche ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Per quanto riguarda l’ipotesi dell’impiego di personale “in nero”, in particolare, la verifica sulla percentuale di lavoratori non regolari dovrà essere riferita al “totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, sia nel settore dell’edilizia – ove il presupposto resta immutato rispetto a quanto previsto dall’art.36 bis della l.248/06 – che in tutti gli altri settori – ove, invece, l’art.5 l.123/07 imponeva di considerare il complessivo numero dei lavoratori occupati dall’impresa). Viene dunque a cadere la differenziazione nel calcolo della predetta percentuale.
In tema di revoca del provvedimento di sospensione, la novità rilevante riguarda il fatto che il precedente quinto delle complessive sanzioni amministrative da irrogare per le violazioni riscontrate, sia ora sostituito da un’unica somma aggiuntiva pari ad € 2500,00.
Diversamente, la mancata ottemperanza dell’impresa al provvedimento di sospensione e la ripresa dell’attività prima o indipendentemente dall’ottenimento della revoca comporta espressamente per il datore di lavoro l’arresto fino a sei mesi (comma decimo della norma citata). Se nel vigore della precedente normativa doveva ritenersi in tal caso applicabile l’art.650 c.p. (come già detto), il nuovo decreto sanziona la specifica ipotesi comminando una pena più aspra (rispetto all’arresto fino a tre mesi o all’ammenda fino a € 206,00 prevista dalla disposizione contenuta nel codice penale): ciò è pienamente conforme, d’altronde, al testo dell’art.650 c.p., che lascia spazio ad ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, e testimonia del maggior rigore con cui il legislatore ha voluto punire la specifica violazione.
Una prima difficoltà interpretativa conseguiva, invece, alla nuova condizione posta in materia di reiterate violazioni della disciplina in tema di tempi di lavoro e riposi, ovvero la considerazione, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, delle “specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio”: nessun chiarimento veniva infatti offerto sulle valutazioni della gravità di esposizione al rischio (nemmeno mediante il rinvio ad un apposito allegato, come invece accaduto per la gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La previsione, e la relative incertezze interpretative, sono comunque venute a cadere con la menzionata abrogazione di cui al d.l.25/6/2008 n.112 ( ): in ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale non è più prevista l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Particolare attenzione, infine, merita la questione (di portata generale) destinata a sorgere per effetto dell’ultima parte del primo comma dell’art.14 d.lgs.81/08, in virtù del quale al provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa “non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241”, la quale, com’è noto, detta la disciplina generale in tema di procedimento amministrativo.
Il precetto appare come la “risposta” normativa al principio fissato da una recente sentenza del T.A.R. Veneto ( ). La pronuncia ha annullato un provvedimento di sospensione dell’attività adottato da ispettori del lavoro ex art.5 l.123/07, in quanto “non vi sono elementi da cui si possa desumere che ai procedimenti in subiecta materia non si applicano le norme generali di cui alla l.241/90, e così, le previsioni di cui all’art.7 della stessa sulla comunicazione d’avvio del procedimento”, che nel caso concreto risultava omesso.
Il dictum del Tribunale regionale lascia in realtà perplessi. Ciò soprattutto in quanto, dopo aver espressamente affermato che la misura di cui all’art.5 l.123/07 può avere carattere cautelare, evita qualsiasi esame concreto sul carattere di celerità riconoscibile ad un provvedimento che inibisce la prosecuzione dell’attività mediante utilizzo di lavoratori “al nero” (e dunque “a rischio” per le motivazioni che si sono abbondantemente illustrateMa è indubbio che la presa di posizione del legislatore contenuta nell’art.14 d.lgs.81/08 – laddove si sottrae il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (non all’art.7 sulla comunicazione di avvio del procedimento ma) all’intera legge 241/90 – lascia ben più perplessi. Se si pensa soltanto al fatto che sono principi generali dell’ordinamento giuridico quelli fissati dalla l.241/90 (per espressa menzione dell’art.29 della stessa legge), si capisce come la pretesa inapplicabilità della legge generale sul procedimento amministrativo al provvedimento di sospensione ex art.14 d.lgs.81/08 (indubbiamente atto di una sequenza procedimentale, come si è visto) sia destinata a creare ulteriori ostacoli ad una piana applicazione dell’istituto in discorso.
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