TESTO DELLA RISPOSTA all'interrogazione di ieri in Commissione Giustizia:
La risposta al comune quesito formulato da entrambi gli onorevoli interroganti mi induce ad una chiarificazione di natura evolutiva-procedurale.
Faccio presente, infatti, che il concorso pubblico per 397 posti di educatore penitenziario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2004, ma si è concluso soltanto in data 9 luglio 2008.
Nel corso del 2009 sono stati assunti i primi 103 vincitori, mentre nell'anno 2010 si è proceduto all'assunzione delle ulteriori 250 unità, tutte attualmente in servizio.
La questione, pertanto, deve essere circoscritta alle residue 44 unità del predetto concorso, anch'esse assegnate regolarmente dall'Amministrazione ad altrettanti vincitori, ma rese nuovamente disponibili in seguito alla rinuncia da parte degli iniziali destinatari.
Orbene, proprio per tali unità si è già proceduto - ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 - allo scorrimento della relativa graduatoria che, lo ricordo, manterrà la propria validità fino al 31 maggio 2012.
Contestualmente, ci si è attivati per il perfezionamento del provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del pertinente Dipartimento, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n.133, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nella misura pari al 10 per cento.
Tale provvedimento è contenuto nello schema di regolamento che riordina e razionalizza l'assetto organizzativo, centrale e periferico, del Ministero della giustizia: quest'ultimo - lo preciso - è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta 17 dicembre 2010, n. 119, ed è stato anche tempestivamente trasmesso sia al Consiglio di Stato, sia alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri.
In sostanza, si è quindi provveduto a determinare la nuova dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche.
Al riguardo, devo tuttavia evidenziare, che l'articolo 2, comma 8-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di operare una ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento delle stesse.
In verità, il comma 8-quinquies del medesimo articolo ha previsto anche alcune deroghe riguardanti, tra l'altro, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari ed il Corpo di polizia penitenziaria, ma si tratta di una prescrizione che deve essere a sua volta raccordata con l'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1o dicembre 2010, n. 281.
A norma del predetto articolo «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati...».
Ed infatti, la dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria prevista dallo schema di regolamento in fase di approvazione, non riporta l'ulteriore riduzione contemplata dalla legge 25/2010, con la conseguenza che, anche dopo l'approvazione del regolamento, non sarebbe comunque possibile procedere ad ulteriori assunzioni, stante il divieto previsto dall'articolo 2, comma 8-quater, della medesima legge 25/2010.
Tale interpretazione restrittiva trova conferma nelle disposizioni contenute nella circolare 22 febbraio 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
Questi, dunque, i limiti ed termini entro i quali è lecito operare.
Ad ogni buon conto, ritengo doveroso segnalare che è attualmente in atto - nelle more della definizione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 199/2010 - uno studio per ricomprendere l'Amministrazione penitenziaria tra i destinatari di una deroga all'applicazione dell'ulteriore riduzione della dotazione organica di personale, prevista dal citato articolo 2, comma 8-bis, della legge 25/2010.
Tale l'obiettivo - al quale si stanno interessando tutti gli organi a vario titolo competenti - permetterà all'Amministrazione, ove raggiunto, di dare corso a tutte le assunzioni del personale interessato.
La risposta al comune quesito formulato da entrambi gli onorevoli interroganti mi induce ad una chiarificazione di natura evolutiva-procedurale.
Faccio presente, infatti, che il concorso pubblico per 397 posti di educatore penitenziario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2004, ma si è concluso soltanto in data 9 luglio 2008.
Nel corso del 2009 sono stati assunti i primi 103 vincitori, mentre nell'anno 2010 si è proceduto all'assunzione delle ulteriori 250 unità, tutte attualmente in servizio.
La questione, pertanto, deve essere circoscritta alle residue 44 unità del predetto concorso, anch'esse assegnate regolarmente dall'Amministrazione ad altrettanti vincitori, ma rese nuovamente disponibili in seguito alla rinuncia da parte degli iniziali destinatari.
Orbene, proprio per tali unità si è già proceduto - ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 - allo scorrimento della relativa graduatoria che, lo ricordo, manterrà la propria validità fino al 31 maggio 2012.
Contestualmente, ci si è attivati per il perfezionamento del provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del pertinente Dipartimento, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n.133, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nella misura pari al 10 per cento.
Tale provvedimento è contenuto nello schema di regolamento che riordina e razionalizza l'assetto organizzativo, centrale e periferico, del Ministero della giustizia: quest'ultimo - lo preciso - è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta 17 dicembre 2010, n. 119, ed è stato anche tempestivamente trasmesso sia al Consiglio di Stato, sia alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri.
In sostanza, si è quindi provveduto a determinare la nuova dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche.
Al riguardo, devo tuttavia evidenziare, che l'articolo 2, comma 8-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di operare una ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento delle stesse.
In verità, il comma 8-quinquies del medesimo articolo ha previsto anche alcune deroghe riguardanti, tra l'altro, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari ed il Corpo di polizia penitenziaria, ma si tratta di una prescrizione che deve essere a sua volta raccordata con l'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1o dicembre 2010, n. 281.
A norma del predetto articolo «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati...».
Ed infatti, la dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria prevista dallo schema di regolamento in fase di approvazione, non riporta l'ulteriore riduzione contemplata dalla legge 25/2010, con la conseguenza che, anche dopo l'approvazione del regolamento, non sarebbe comunque possibile procedere ad ulteriori assunzioni, stante il divieto previsto dall'articolo 2, comma 8-quater, della medesima legge 25/2010.
Tale interpretazione restrittiva trova conferma nelle disposizioni contenute nella circolare 22 febbraio 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
Questi, dunque, i limiti ed termini entro i quali è lecito operare.
Ad ogni buon conto, ritengo doveroso segnalare che è attualmente in atto - nelle more della definizione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 199/2010 - uno studio per ricomprendere l'Amministrazione penitenziaria tra i destinatari di una deroga all'applicazione dell'ulteriore riduzione della dotazione organica di personale, prevista dal citato articolo 2, comma 8-bis, della legge 25/2010.
Tale l'obiettivo - al quale si stanno interessando tutti gli organi a vario titolo competenti - permetterà all'Amministrazione, ove raggiunto, di dare corso a tutte le assunzioni del personale interessato.
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