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Comitato "i nuovi educatori penitenziari"

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    Guarda, il punto saliente dovrebbe essere questo:


    L. 241/90 dall'art. 7, comma 1, lettera c, della L. 69/2009, "Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.".

    Io non sono avvocato...non sono neanche laureato in giurisprudenza. Ma non sarei così sicuro che - da questo comma - si possa dedurre il diritto di tutti i partecipanti a chiedere risarcimento.
    Si deduce - dal passaggio precedente - che il DAP deve rispondere della mancata ottemperanza al termine di sei mesi per non aver chiuso l'iter procedurale del concorso entro i sei mesi dagli scritti.
    E si deduce che è tenuto al risarcimento del danno arrecato...
    Ma nulla dice rispetto a chi ha diritto a questo risarcimento.
    Io continuo a pensare che il famoso nr. 715 (spero non legga il forum...) non abbia diritto a un bel nulla.
    Potrei sbagliare, ovviamente. Ma la cosa poco mi tange...io non farò ricorso finché crederò alla possibilità di essere assunto.
    Se tu hai intenzione di andare avanti, posso soltanto augurarti di vincere...

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      Originariamente inviato da luigican Visualizza il messaggio
      ma a cosa dobbiamo arrivare? cospargerci di benzina e darci fuoco?
      rettifico: con quel che è arrivata la benzina mi sa che neppure questo possiamo fare!

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        Originariamente inviato da luigican Visualizza il messaggio
        rettifico: con quel che è arrivata la benzina mi sa che neppure questo possiamo fare!
        Luigican, hai visto.. che... alla fine... anche in te c'è un pizzico d'ironia!!!! Bene... comunque io... non arriverei al fuoco!!!
        Mobasta, per il ricorso, allo stato attuale, mi sembra di capire che non ci siano molti proseliti!!!
        Per quanto mi riguarda, visto che non si ha entusiasmo neanche per altre "attività" (saccoapelismo, coinvolgimento della stampa, ecc.), aspetterò qualche altra settimana, e poi la smetterò di fare l'ironica e la "scherzosa"... e mi rivolgerò ad un legale... da sola o in compagnia!!! Anche se da fonti sindacaliste mi è stato sempre sconsigliato di agire per vie legali!!!
        Ma... mo basta... veramente... però!!!
        Ultima modifica di osho; 10-03-2011, 10:26.

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          Originariamente inviato da Nazarin Visualizza il messaggio
          Guarda, il punto saliente dovrebbe essere questo:


          L. 241/90 dall'art. 7, comma 1, lettera c, della L. 69/2009, "Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.".

          Io non sono avvocato...non sono neanche laureato in giurisprudenza. Ma non sarei così sicuro che - da questo comma - si possa dedurre il diritto di tutti i partecipanti a chiedere risarcimento.
          Si deduce - dal passaggio precedente - che il DAP deve rispondere della mancata ottemperanza al termine di sei mesi per non aver chiuso l'iter procedurale del concorso entro i sei mesi dagli scritti.
          E si deduce che è tenuto al risarcimento del danno arrecato...
          Ma nulla dice rispetto a chi ha diritto a questo risarcimento.
          ..
          Neanche io sono avvocato ma appunto perchè la norma non dice niente si estendde a tutti, altrimenti non sarebbe logico, ma sul punto mi posso sbagliare.

          Comunque Ti riporto quello che ha postato Venus nell'altro forum:

          ragazzi ho consultato la giurisprudenza...la corte di cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno in caso di mancata assunzione del candidato collocato utilmente in graduatoria..quindi il ricorso sarebbe vinto..gia' questa sentenza ci da certezza di vittoria in un ricorso per il risarcimento del danno anche se c'è una parte che non mi da sicurezza..ossia salvo che l'ente pubblico dimostri che non dipende da esso...ragionando pero' il dap avrebbe potuto assumere prima del blocco ossia prima del 30 giugno 2010..in ogni caso il dap non protrebbe giustficarsi dicendo che non ha soldi anche perche' in questo periodo il dap sta sprecando una enormita' di soldi in consulenze esterne e per il personale che Ionta in deroga a tutto ha reclutato per il piano carcere..ossia quando vuole l'amministrazione i soldi li reperisce eccome eh....da notare che il risarcimento è i al 100% della retribuzione..in questo caso la retribuzione non so se decorrebbe dalla pubblicazione della garduatoria o dalla ricezione della lettera...ma io credo dalla graduatoria per i primi vincitori assunti,dal giorno di assunzione degli ultimi vincitori in questo caso dato che il diritto è stato acquisito per rinuncia..insomma si tratterebbe di un bel po' di soldi....e credo anche che vi possano partecipare tutti coloro che vi rintrerebbero con le rinunce che ci sono gia' state da parte di coloro che hanno rinunciato dopo la presa di servizio e la scadenza di aspettative...oltre a coloro che rinetrebbero con le successive rinunce ancora...ovviamente occorrebbe accertare quante rinunce effettive ci sono state nel frattempo da parte di coloro che sono gia' stati assunti di modo che il diritto sia aquisito dagli altri idonei collocati utilmente in graduatoria.

          Mobasta leggi leggi..ma ripeto aspettiamo la fine del mese

          SENTENZA N. 1399 DEL 20 GENNAIO 2009


          LAVORO PUBBLICO - CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE - MANCATA ASSUNZIONE DEL CONCORRENTE UTILMENTE COLLOCATO NELLA GRADUATORIA

          In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, al concorrente collocato in posizione utile nella graduatoria del procedimento concorsuale per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuto, in caso di mancata assunzione, il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento/il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, l'onere di tale dimostrazione non potendo ritenersi assolto con la deduzione di difficoltà finanziarie.

          Testo Completo: Sentenza n. 1399 del 20 gennaio 2009


          UN ENTE PUBBLICO NON PUO' SOTTRARSI AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA UN
          CONCORSO ADDUCENDO DIFFICOLTA' FINANZIARIE - Si applica l'art. 1218 cod.
          civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1399 del 20 gennaio 2009 Pres. Mercurio, Rel.
          Picone).
          Mauro T. ha vinto un concorso bandito dalla Comunità montana Trigno- Medio Biferno per il posto di responsabile dei
          servizi urbanistici. L'assunzione è stata però negata con delibera di giunta motivata con riferimento a difficoltà di bilancio.
          Mauro T. ha chiesto al Tribunale di Campobasso l'accertamento del suo diritto all'assunzione con decorrenza dal
          febbraio 2007 e alla costituzione del rapporto di lavoro, nonché la condanna della Comunità al risarcimento del danno in
          misura pari alla retribuzione perduta. La Comunità si è difesa sostenendo di essere impossibilitata all'assunzione per
          mancanza di mezzi finanziari. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 2002, ha accolto la domanda dichiarando la
          costituzione del rapporto di lavoro con effetto dal febbraio 2007 e condannando la Comunità al risarcimento commisurato
          al 100% della retribuzione non percepita, con sottrazione dell'aliunde perceptum. Questa decisione è stata confermata,
          in grado di appello, della Corte di Campobasso che, con sentenza del giugno 2005, ha ritenuto insussistente l'impossibilità
          assoluta dell'adempimento, non riscontrabile peraltro nelle allegate difficoltà di bilancio, già esistenti nei termini indicati
          dalla Comunità al tempo del bando di concorso e contraddette da successivi comportamenti dell'ente (nuove assunzioni e
          affidamento di incarichi a professionisti esterni). La Comunità ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione
          impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge; tra l'altro essa ha sostenuto che la Corte di Campobasso era
          incorsa in violazione dell'art. 1463 cod. civ. (sopravvenuta impossibilità) avendo erroneamente escluso che la mancata
          assunzione fosse stata determinata dalla sopravvenuta situazione finanziaria dell'ente.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1399 del 20 gennaio 2009 Pres. Mercurio, Rel. Picone) ha rigettato il ricorso. Nel
          sistema del lavoro pubblico contrattualizzato - ha osservato la Corte - al bando di concorso per l'assunzione, diretto a
          dare attuazione alla decisione (di per sé non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di
          personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte in cui
          concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, di atto negoziale
          negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del
          procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa
          duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del
          futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi - ha affermato la Corte - il diritto all'assunzione
          del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento
          dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ. (responsabilità del debitore). L'applicazione alla
          fattispecie di questo principio di diritto - ha osservato la Cassazione - rende il motivo di ricorso palesemente infondato
          perché, secondo i principi generali, le difficoltà finanziarie non sono idonee a produrre l'estinzione dell'obbligazione per
          impossibilità sopravvenuta, essendo pur sempre nella disponibilità del debitore l'adozione dei mezzi adeguati per farvi
          fronte, né, comunque, ai fini del risarcimento del danno, è stata offerta la prova della non imputabilità del ritardo
          nell'adempimento, considerato altresì che non risulta neppure contestato l'accertamento di merito secondo cui nel
          periodo vi sono state altre assunzioni, nonché il ricorso a consulenze esterne.

          Mi sembra che i presupposti per ricorrere ci siano. Addirittura la sentenza parla di un diritto all'assunzione, una ragione in più per ricorrere. Non ti sembra?

          Però da quello che scrivi capisco che hai preso la tua decisione e quindi la sentenza non verrà da te presa in considerazione.

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            Scusa...io non capisco una cosa. Il link che hai postato, dice:
            "La corte di cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno in caso di mancata assunzione del candidato collocato utilmente in graduatoria".
            Ma...quello che mi perplime...tu valuti il nr. 715 collocato utilmente in graduatoria?
            Io non credo.
            Io credo che solo i 44/45 abbiano possibilità di ottenere risarcimento.
            Per quanto mi riguarda, ho deciso di non fare ricorso finché crederò alla possibilità di assunzione.
            Non posso negare, tuttavia, che la mia incrollabile fede comincia a vacillare.
            Che Beccaria mi perdoni...

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              "Mobasta, per il ricorso, allo stato attuale, mi sembra di capire che non ci siano molti proseliti!!!"

              Sul punto non posso darti torto. Anche se qualche voce si inizia a sentire. "Speriamo che me la cavo"

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                Originariamente inviato da Nazarin Visualizza il messaggio
                Scusa...io non capisco una cosa. Il link che hai postato, dice:
                "La corte di cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno in caso di mancata assunzione del candidato collocato utilmente in graduatoria".
                Ma...quello che mi perplime...tu valuti il nr. 715 collocato utilmente in graduatoria?
                Io non credo.
                Io credo che solo i 44/45 abbiano possibilità di ottenere risarcimento.
                Per quanto mi riguarda, ho deciso di non fare ricorso finché crederò alla possibilità di assunzione.
                Non posso negare, tuttavia, che la mia incrollabile fede comincia a vacillare.
                Che Beccaria mi perdoni...
                In questo caso non ho dubbi la frase mi sembra chiarissima. L'elenco dove sono scritti nomi si chiama graduatoria non penso che fino ad un erto punto si chiami graduatoria e poi il nome cambia. O sbaglio .

                Speriamo che la tua fede crolli presto SCHERZO

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                  No, scusa..però non dice "collocati in graduatoria", ma "collocati utilmente in graduatoria". Ti sembra la stessa cosa? A me no. E confido nella mia logica...
                  Riguardo la mia fede...la vedremo.Posso raggiungere vette di fanatismo ignote in occidente...

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                    no nazarin.!!!!!!.......anche tu che eri sempre ottimista cominci a pensare che non saremo mai assunti?????
                    è un attimo di sconforto (comprensibile)......o hai avuto notizie negative???

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                      Scusa ma secondo me le due frasi hanno lo stesso signicato, letteralmente "utilmente" significa
                      utilmente avv.

                      • vantaggiosamente, efficacemente, convenientemente, proficuamente

                      Che cosa cambia? quale è secondo te il il significato della prima e della seconda frase? Per me è identico. boh.........

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