legge 104: vi rendo pubblica la risposta che mi da dato un ufficio del ministero del lavoro rispetto al diritto di precedenza nell'assunzione dei vincitori di concorso che hanno i requisiti della 104:
Al Backoffice
Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente.
silvia_rubino@alice.it
Oggetto: artt. 21 e 33 l. 104/92 – diritto di precedenza nei concorsi pubblici.
In relazione alla richiesta di chiarimenti sui diritti spettanti ai soggetti disabili e ai familiari che li assistono ai sensi degli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92, in merito alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, si fa presente quanto segue.
L’art. 21 della legge citata si riferisce ai soggetti portatori di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi, assunti come vincitori di concorso o ad altro titolo presso gli enti pubblici: tali soggetti hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, nonché la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
L’art. 33, comma 5, della stessa legge, così come modificato dalla L. 53/2000, stabilisce testualmente che “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affineentro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Come si evince dal tenore letterale delle due norme, in entrambi i casi si è in presenza di un vero e proprio diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, da parte del disabile ovvero del congiunto che lo assista, diritto che però è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti, chiaramente elencati nella circolare Inpdap n. 34/2000:
·Esistenza (=vacanza organica) del posto nella sede in cui si intende essere assegnati o rimanere;
·Condizioni di gravità (ex art. 3, comma 3, L.104/92) dell’handicap del soggetto;
·Assenza di altro familiare (nel caso dell’art. 33) che presti assistenza continuativa al medesimo congiunto disabile.
Il diritto viene meno solo qualora cessino i presupposti che ne giustificavano l’esistenza (ad es. per morte dell’assistito o mutamento delle condizioni sanitarie).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, legittimamente i soggetti che beneficiano delle agevolazioni di cui alla l. 104/92, sia ai sensi dell’art. 21 che dell’art. 33, comma 5, saranno anteposti agli altri vincitori di concorso pubblico quanto all’assegnazione della sede.
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Al Backoffice
SEDE
Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente.
silvia_rubino@alice.it
Oggetto: artt. 21 e 33 l. 104/92 – diritto di precedenza nei concorsi pubblici.
In relazione alla richiesta di chiarimenti sui diritti spettanti ai soggetti disabili e ai familiari che li assistono ai sensi degli articoli 21 e 33 della legge n. 104/92, in merito alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, si fa presente quanto segue.
L’art. 21 della legge citata si riferisce ai soggetti portatori di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi, assunti come vincitori di concorso o ad altro titolo presso gli enti pubblici: tali soggetti hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, nonché la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
L’art. 33, comma 5, della stessa legge, così come modificato dalla L. 53/2000, stabilisce testualmente che “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affineentro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Come si evince dal tenore letterale delle due norme, in entrambi i casi si è in presenza di un vero e proprio diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, da parte del disabile ovvero del congiunto che lo assista, diritto che però è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti, chiaramente elencati nella circolare Inpdap n. 34/2000:
·Esistenza (=vacanza organica) del posto nella sede in cui si intende essere assegnati o rimanere;
·Condizioni di gravità (ex art. 3, comma 3, L.104/92) dell’handicap del soggetto;
·Assenza di altro familiare (nel caso dell’art. 33) che presti assistenza continuativa al medesimo congiunto disabile.
Il diritto viene meno solo qualora cessino i presupposti che ne giustificavano l’esistenza (ad es. per morte dell’assistito o mutamento delle condizioni sanitarie).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, legittimamente i soggetti che beneficiano delle agevolazioni di cui alla l. 104/92, sia ai sensi dell’art. 21 che dell’art. 33, comma 5, saranno anteposti agli altri vincitori di concorso pubblico quanto all’assegnazione della sede.
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Commenta