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20 assunzioni POLIZIA MUNICIPALE di Messina
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Originariamente inviato da fra978 Visualizza il messaggio4500 domande!!!??? non sono poche, ma se il criterio di valutazione utilizzato dagli esaminatori sarà il merito, la preparazione, la voglia di "fare" questo lavoro e, piu di ogni altro, sia trasparente...darling non hai rivali!!
CIAO da un "vigile" mancato!!!
anche tu lo farai, non qui purtroppo, ma lo farai!!
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Originariamente inviato da ultimo0001 Visualizza il messaggioio sono di messina..tu?
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Concorso Polizia municipale. Sorteggiata la commissione giudicatrice
Si è svolto stamattina presso il salone delle Bandiere di palazzo Zanca, alla presenza del segretario generale, Filippo Ribaldo, del comandante del Corpo dei Vigili Urbani, Calogero Ferlisi, e del funzionario dell'ufficio concorsi, Rosaria La Fauci, il sorteggio dei componenti per la Commissione giudicatrice della “selezione pubblica per esami per l'assunzione al Comune di Messina, con contratto a tempo determinato della durata di un anno, di 20 agenti di Polizia municipale – categoria C1”.
I componenti la Commissione sono stati sorteggiati tra gli inclusi nell'elenco A2, predisposto dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali ed Autonomie locali, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge regionale del 30 aprile 1991 n.12, e secondo le procedure indicate dal D.P.Reg. 23/92. La Commissione sarà quindi composta da cinque componenti: Girolamo Rabito (Palermo), Armando Josè Bellofiore (Trapani), Francesco Lumiera (Vittoria), Angelo Licata (Licata) e Andrea Supporta (Partinico). Sono stati anche estratti cinque commissari supplenti nell'ordine: Franco Giuliano (Casteltermini), Renzo Giarmanà (Caltagirone), Salvatore Campisi (Cianciana), Rosario Palazzolo (Terrasini) e Maria Teresa Blanco (Vittoria).
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SE E' IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE MI SPARO:
Città di Trapani - Uff. Stampa
- Notizia nr.2756
- Titolo: "Licenziamento ex Comandante P.M. Depositate le motivazioni della sentenza"
- Tratta dal sito: http://www.comune.trapani.it
- Pubblicata on-line il: 05/Jun/2008
5 Giugno 2008 - La Corte d’Appello di Palermo – Sezione Lavoro – ha riconosciuto la giusta causa del licenziamento dell’ex Comandante della Polizia Municipale Armando Josè Bellofiore e, pertanto, ha riconosciuto anche che era consentito il recesso senza preavviso. L’ex Comandante, dunque, dovrà restituire al Comune le somme – circa centomila euro - corrispostegli quale indennità di mancato preavviso, a seguito della sentenza di primo grado. L’ex Comandante, inoltre, dovrà rifondere al Comune le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 2.550,00 e per il secondo grado in € 3.400,00.
Sono state depositate le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, sezione Lavoro, composta dal Presidente Enrico Porrello, da A. Tullia Rizzo (Consigliere) e Maria G. Di Marco (Consigliere relatore), che ha riformato la sentenza resa dal giudice del Tribunale di Trapani il 4 novembre 2005, rigettando tutte le domande proposte con il ricorso in primo grado.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo il licenziamento dell’ex Comandante di P.M., poiché era venuto meno il vincolo del rapporto fiduciario, ma aveva condannato il Comune a pagare all’ex Comandante, licenziato con provvedimento del 9 Giugno 2003, l’indennità di preavviso, ritenendo sussistente la giustificatezza del licenziamento (e quindi rigettando le domande con cui Bellofiore aveva chiesto la declaratoria di inefficacia o comunque di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, il pagamento dell’indennità supplementare di cui all’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza enti locali), ma non la giusta causa.
Contro la sentenza l’ex Comandante aveva proposto appello, chiedendo l’integrale accoglimento delle sue domande. Il Comune di Trapani, costituitosi, aveva proposto appello incidentale ribadendo la giusta causa del recesso e chiedendo, di conseguenza, l’integrale rigetto del ricorso di primo grado.
La Corte d’Appello ha accolto in pieno la tesi del Comune, rappresentato in giudizio dall’avvocato Salvatore Ciaravino.
Per l’ex Comandante il licenziamento sarebbe stato illegittimo, in quanto, essendo egli dirigente, si sarebbe dovuto preventivamente acquisire il parere del Comitato dei Garanti e del Nucleo di Valutazione. Il Tribunale di primo grado aveva già escluso che il suo licenziamento fosse connesso ad ipotesi di responsabilità dirigenziale. I giudici d’appello hanno ulteriormente specificato che “ciò che si addebita al lavoratore è la falsa rappresentazione dei fatti (per la parte riguardante il trattamento economico di Bellofiore Rosario), la insubordinazione (rappresentata dalla reiterazione di comportamenti contrari alla legge e alle norme regolamentari, dai quali era stato invitato ad astenersi), la distrazione per fini personali di mezzi del Comune (utilizzo improprio dell’autovettura di servizio), l’espressione di pareri in violazione di norme di legge (apposizione delle insegne), comportamenti tutti che afferiscono non alle sue scelte gestionali di dirigente, ma agli obblighi che gli incombono, al pari di qualunque altro dipendente, quale parte di un rapporto di lavoro subordinato. Per conseguenza – scrive la Corte – deve escludersi che il licenziamento dovesse essere preceduto dal parere del Comitato dei Garanti e del Nucleo di Valutazione”.
La Corte conviene con il giudice di primo grado anche quando ha ritenuto non applicabili i principi di immediatezza e immutabilità della contestazione, di tipicità delle condotte, di imparzialità e di proporzionalità, propri del procedimento disciplinare, sancendone la non operatività nel rapporto di lavoro del dirigente e ritenendone comunque l’osservanza. Bellofiore aveva anche sostenuto il carattere ritorsivo del licenziamento, derivato dall’assoluta infondatezza degli addebiti. Ma la Corte scrive che “le censure sono infondate (ad eccezione del difetto di immediatezza con riferimento alla contestazione relativa all’uso dell’autovettura di servizio)”.
La Corte ha ritenuto invece fondato l’appello incidentale proposto dal Comune circa la giusta causa del licenziamento. In particolare, il Comune aveva evidenziato che il Tribunale di primo grado, dopo avere riconosciuto che Bellofiore aveva consapevolmente rappresentato il falso sul fatto che il fratello, ing. Rosario Bellofiore, anche lui dipendente dell’Ente, aveva prestato la propria collaborazione al Comando P.M. in forma gratuita ed aveva anche illegittimamente disatteso le disposizioni del Sindaco di non avvalersi più dell’ing. Bellofiore, aveva però sminuito la gravità del comportamento in considerazione dell’esiguità del compenso dell’ingegnere e della sua pluriennale collaborazione con il Comando P.M., nota al Segretario Generale.
Per la Corte d’Appello, la gravità del comportamento dell’ex Comandante è rappresentata dal suo avere deliberatamente rappresentato una realtà non veritiera (affermando che il fratello non percepiva compensi) e l’esiguità del compenso non incide minimamente sul motivo di censura del comportamento posto in essere. Peraltro, per la Corte “è evidente che Bellofiore ha agito non per la convinzione di legittimamente operare in lui ingenerata dal pregresso atteggiamento dell’Amministrazione, ma piuttosto con l’intenzione di contrastare la nuova e diversa volontà dell’Amministrazione (suo datore di lavoro) e tale consapevole insubordinazione è proseguita anche, e nonostante, la successiva corrispondenza” con la quale l’Amministrazione invitava ancora una volta Bellofiore a non avvalersi del fratello e lui ignorava deliberatamente tale diffida.
Inoltre, per la Corte, “il rilievo del Sindaco in ordine alle possibili conseguenze giuridiche in capo all’Amministrazione” a causa della collaborazione dell’ing. Bellofiore con il Comando P.M., “non appare per nulla ingiustificato”.
La Corte ha infine ritenuto che “la falsa rappresentazione dei fatti offerta dal Bellofiore in relazione alla gravità della collaborazione del fratello ed il deliberato e reiterato rifiuto di attenersi al divieto frapposto dall’Amministrazione Comunale, fin dal novembre 2002, alla prosecuzione di tale collaborazione, abbiano irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, che deve presiedere allo svolgimento del rapporto di lavoro dirigenziale”. Per questo motivo, la Corte ha ravvisato la giusta causa del licenziamento, “con la conseguenza che, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso in primo grado deve essere respinto”.
- Puoi leggerla direttamente su: http://www.comune.trapani.it/news/view.php?id=2756
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PRENDIAMO ESEMPIO DA QUEST OPERATORE...
STRANO MA VERO...
Cremona: multa per divieto di sosta al comandante dei vigili
A Cremona un vigile ha multato un automobilista per divieto di sosta. E fin qui tutto regolare, rientra nella normale dinamica cittadino-amministrazione comunale, quello che è curioso invece, è che il sanzionato sia il comandante dei vigili.
La legge è uguale per tutti - A rendere noto l’episodio è stato un consigliere comunale della città lombarda della Lega Nord, Claudio Demicheli, il quale ha precisato che la multa è stata elevata sul piazzale di Porta Venezia davanti al comando della polizia municipale. Proprio poco tempo fa il comandante Franco Chiari aveva affermato di voler seguire una linea dura contro gli automobilisti indisciplinati, anche vigili in servizio che avessero parcheggiato le loro auto private negli spazi regolati dal disco orario, senza averne il permesso o non rispettando i leciti tempi di sosta.
Comandante recidivo - Per la cronaca ora Chiari dovrà pagare 38 euro ed è stato invitato per il futuro a usare il parcheggio gratuito del Foro Boario. "La contravvenzione è stata fatta, ha confermato il comandante Chiari, non è la prima volta che vengo sanzionato e ho sempre fatto quello che fanno i cittadini".
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