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Concorsi al Ministero Affari Esteri (ex B3, ex C3 )

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  • d'artagnan
    ha risposto
    Come il telegramma !?

    Ma che davvero sono partiti i telegrammi?... Tu l'hai ricevuto?

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  • jamesmonk
    ha risposto
    ricevuto il telegramma ?

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  • netburner82
    ha risposto
    Una buona notizia, grazie mille!

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  • Il Giaguaro
    ha risposto
    Dpcm autorizzazione assunzioni in gu

    Ispolitel - Banche Dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato


    IL PRESIDENTE
    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che
    disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
    alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2007);
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2008);
    Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
    con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
    disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
    competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
    perequazione tributaria;
    Visto l'art. 66, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008,
    il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui
    all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
    procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
    ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
    contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
    pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
    nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
    personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
    amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno
    precedente;
    Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
    cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
    n. 112, che individua, quali destinatari della norma: le
    amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi
    compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del
    fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non
    economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto
    legislativo n. 165 del 2001;
    Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
    2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
    dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui
    all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
    successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
    interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
    avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
    dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
    asseverate dai relativi organi di controllo;
    Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
    particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita'
    di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
    funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze;
    Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n.
    112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
    assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
    sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
    dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
    Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con
    modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
    l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
    dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
    organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o
    partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
    interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
    della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
    art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
    tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia'
    autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
    le assunzioni del personale diplomatico, dei Corpi di polizia e delle
    amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle Forze
    armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
    degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
    scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
    finalita' di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30
    dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni
    dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
    normativa vigente;
    Visto il comma 17 del citato art. 17, del decreto-legge n. 78 del
    2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di
    personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
    nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge
    25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
    dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
    entro il 31 marzo 2010,
    Vista la nota del 17 dicembre 2009, n. 462283, con la quale il
    Ministero degli affari esteri, chiede le relative assunzioni con
    specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione
    delle cessazioni avvenute nell'anno 2008 e delle risorse finanziarie
    che si rendono disponibili;
    Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non
    supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa
    citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
    organi di controllo;
    Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
    organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
    vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
    anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
    posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
    giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
    Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
    innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
    Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze;

    Decreta:

    Art. 1

    1. Il Ministero degli affari esteri puo' procedere, ai sensi
    dell'art. 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112,
    convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133
    all'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 unita' di personale,
    con un onere a regime di € 687.449,00 rientrante nel 10% della
    percentuale dei risparmi per cessazioni relative all'anno 2008 che e'
    pari ad € 880.390,00.
    2. Le assunzioni di cui al comma precedente rimangono soggette alle
    limitazioni di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio
    2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009,
    n. 102, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico.
    3. Il Ministero degli affari esteri e' tenuto a trasmettere, entro
    e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
    pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
    al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
    ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
    personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
    sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi'
    fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei
    limiti di spesa previsti dal presente decreto.
    4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
    provvede nell'ambito delle disponibilita' del pertinente capitolo
    dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
    esteri.
    Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
    conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana.
    Roma, 3 febbraio 2010

    Il Ministro per la pubblica
    amministrazione
    e l'innovazione
    Brunetta

    Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
    Tremonti

    Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2010
    Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    registro n. 3, foglio n. 209
    Ultima modifica di Il Giaguaro; 09-05-2010, 18:21.

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  • Mai dire MAE
    ha risposto
    Originariamente inviato da Il Giaguaro Visualizza il messaggio
    ...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???
    Se c'č una cosa di cui i centralinisti sono sprovvisti č proprio la diplomazia!!

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  • Jadie
    ha risposto
    Originariamente inviato da Il Giaguaro Visualizza il messaggio
    ...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???
    Se il centralino telefonico non fosse stato dato in appalto ad una societą privata, sarebbero capaci di mandarci a lavorare anche dei dipendenti amministrativi fino alla qualifica B3 come, purtroppo, č gią accaduto in passato, nei precedenti concorsi.

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  • Il Giaguaro
    ha risposto
    Originariamente inviato da forrest Visualizza il messaggio
    Ma č risaputo che la categoria dei diplomatici sfugge alle considerazioni valevoli per i comuni mortali...

    ...prenderanno dei diplomatici anche per il centralino ???

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  • Jadie
    ha risposto
    Originariamente inviato da forrest Visualizza il messaggio
    Ma č risaputo che la categoria dei diplomatici sfugge alle considerazioni valevoli per i comuni mortali...
    Concordo pienamente con la tua affermazione. La categoria dei diplomatici andrebbe studiata con estrema attenzione per poterla comprendere in ogni pur minimo dettaglio.

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  • forrest
    ha risposto
    Originariamente inviato da p0p0v Visualizza il messaggio
    Gią, a parte casi particolari come i diplomatici per cui č gia stato autorizzato per cinque anni il concorso diplomatico per 35 SdL annui indipendentemente dalla presenza di idonei o meno.
    Ma č risaputo che la categoria dei diplomatici sfugge alle considerazioni valevoli per i comuni mortali...

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  • p0p0v
    ha risposto
    Gią, a parte casi particolari come i diplomatici per cui č gia stato autorizzato per cinque anni il concorso diplomatico per 35 SdL annui indipendentemente dalla presenza di idonei o meno.

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