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    fine blocco assunzioni?!

    bando alla depressione che attanaglia dal profondo...
    volevo ringraziare pubblicamente s.camplone per la lettera al pogliotti del sole 24 ore,
    e volevo girarvi la domanda, che nella mia confusione generale mi perseguita: il blocco delle assunzioni non doveva terminare il 31 maggio 2008?? non credevo di essermelo sognato...
    venitemi in soccorso numerosi!!
    una vincitrice psicologi Dap

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      Originariamente inviato da bulldozer Visualizza il messaggio
      bando alla depressione che attanaglia dal profondo...
      volevo ringraziare pubblicamente s.camplone per la lettera al pogliotti del sole 24 ore,
      e volevo girarvi la domanda, che nella mia confusione generale mi perseguita: il blocco delle assunzioni non doveva terminare il 31 maggio 2008?? non credevo di essermelo sognato...
      venitemi in soccorso numerosi!!
      una vincitrice psicologi Dap
      Credo che la data del 31/05/2008 sia legata al fatto che secondo la finanziaria 2008 le amministrazioni che intendono avvalersi di personale a T.I. possono effettuare le assunzioni entro il 31/05/08....ma il blocco dovrebbe venir meno il 31/12/07.
      La verità è che non si capisce più niente......
      Gin

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        X PICARD

        Una domanda: tu sei contabile c1? Lo stipendio di cui parli a quale qualifica si riferisce?
        Non c'è un'indennità di cassa per i contabili? Quant'è lo stipendio tabellare?

        X GINEVRA e per tutti

        Non capisco come 3 milioni di € servano per 273 riqualificazioni come erano pochi per le assunzioni di 273 persone osì sono troppi per delle riqualificazioni.

        Sarebbero circa 11mila € per ogni assunzione...un pò troppi!!!! Se invece in parte fossero nuovi dirigenti assunti allora ok, ma è così?

        P.S.

        Picard parla giustamente del declino di un Paese e di un Dipartimento che non ha carta e benzina per far lavorare i propri dipendenti.
        Uno spunto di riflessione per chi come noi è laureato in economia e per colpa della casta dei professori di economia non ha potuto riflettere sul problema numero uno: il signoraggio delle banche centrali e di quelle commerciali.

        Vi do un link per accedere a questa conoscenza che cambia la visione del mondo e di tutta la politica:

        www.signoraggio.com

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          Originariamente inviato da Picard Visualizza il messaggio
          Mi sa che ti convienga accettare la proposta di matrimonio e scappare in un paese più civile...
          Si si Ginevra...."io sono qui".....

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            Originariamente inviato da Ginevra Visualizza il messaggio
            Picard io l'ho detto che sei TROPPO intelligente.....ognuno mostra le doti che possiede, e dato che non sono per niente bella (eufemismo per dire che in reatà sono una cozza), e a dire il vero non sono neppure intelligente, cerco di mostrare quel poco di spirito che ho....meglio di niente no????
            Troverò marito???? Almeno ho una certezza....non morirò zitella acida.....a dire il verò ne ho ancora un'altra: morirò disoccupata, vista la situazione attuale!!!
            Mamma mia, mai avuta una proposta di matrimonio on-line.....si vede che zero non mi ha visto!!!
            Gin
            Ho l'assoluta certezza che non morirai nè zitella acida (sposami!!!!) nè disoccupata, così come sono sicuro che tu non sei una cozza....visto che di solito le cozze sono le ultime ad ammettere che sono tali.
            Me la merito la graduatoria dei collaboratori, che ne pensi?
            PS. credo che i dirigenti A1 siano riqualificati, se trovo qualche dato mi faccio vivo.
            Bacio

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              Originariamente inviato da nico2007 Visualizza il messaggio
              X PICARD

              (...) Sarebbero circa 11mila € per ogni assunzione...un pò troppi!!!! Se invece in parte fossero nuovi dirigenti assunti allora ok, ma è così? (...)

              [/url]
              se non ho letto male la tabella pubblicata dal maled.....sagunsa: 233 sono riqualificazioni mentre 40 sono vincitori di concorsi da dirigente ex D. lgs. 146/2000 ... quindi dovrebbero proprio essere NUOVI dirigenti...

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                dobbiamo passare alle vie legali manifestare con fermezza a roma.Un azione legale contro queste riqualificazioni selvaggie è possibile.

                Sulla complessa vicenda dell'accesso all'impiego pubblico è di recente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 8/7/2003 n. 274, di estremo interesse perché consolida il suo orientamento in materia di concorso e di deroga al relativo principio contenuto dall'art. 97, comma 3 Cost., al quale hanno di recente aderito le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 15/10/2003 n. 15403.
                La condivisione dell'orientamento sul principio di accesso al pubblico impiego genera corollarî di estremo interesse proprio nella materia delle progressioni verticali, in quanto è evidente che esse comportano l'accesso ad un nuovo posto di lavoro, in deroga all'accesso dall'esterno mediante pubblico concorso, la cui obbligatorietà si colloca alla stregua di un principio fondamentale a rilevanza costituzionale che, in linea di massima, non ammette defezioni. Di qui la costante presenza nell'ordinamento dell'endiadi «principio del pubblico concorso» - «deroghe ammissibili», la quale non può che trovare composizione nella comparazione attenta di soli valori a rilevanza costituzionale identificati con il valore del buon andamento dell'azione amministrativa e con il superiore principio di ragionevolezza. Detto in altri termini, il fondamento giuridico delle deroghe al principio del pubblico concorso è lo stesso valore che fonda il principio stesso. L'accesso all'impiego, infatti, è sicuramente conforme in sé e per sé al dettato costituzionale se effettuato mediante pubblico concorso; esso però può non essere difforme dai valori costituzionali in presenza di deroghe ragionevoli. La giurisprudenza della Corte costituzionale è particolarmente ricca di precedenti, fra i quali è particolarmente significativa la sentenza 4/1/1999 n. 1, con cui è stata ritenuta non conforme a Costituzione la previsione di una riserva a favore del personale interno pari al 100% dei posti messi a concorso.

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                  Per contro, con la propria sentenza 14/4/1999 n. 141, è stata ritenuta conforme ai principî di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa la previsione di una riserva a favore del personale già alle dipendenze della pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti pari al 50% del totale dei posti messi a concorso, in presenza della verifica del possesso di specifici prerequisiti, quali l'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore e comunque la maturazione di un'esperienza lavorativa di apprezzabile durata, che garantiscono comunque un ponderato e fondato giudizio in termini di razionalità delle scelte del legislatore.
                  Percentuali di riserva eccedenti il 50% dei posti effettivamente messi a concorso sono state considerate lesive del principio di ragionevolezza, sempre sindacabile dal giudice delle leggi. Sulla base di questa premessa, con sentenza 16/5/2002 n. 194 la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole una riserva a favore del personale interno pari al 70% dei posti effettivamente messi a concorso.
                  A séguito di ciò, la Corte costituzionale ha ritenuto a fortiori non conformi alla legge fondamentale le norme che prevedano il passaggio a superiori livelli di inquadramento al di fuori di qualsivoglia procedura selettiva tesa a valutare comparativamente l'idoneità del pubblico dipendente al posto. Come affermato nella sentenza 22/5/2002 n. 218, pertanto, sono del tutto inammissibili gli scivolamenti automatici e generalizzati verso l'alto del personale delle pubbliche amministrazioni.
                  Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente aderito all'orientamento del giudice delle leggi con la richiamata sentenza 15/10/2003 n. 15403, evidenziando che in presenza di un complesso sistema di inquadramenti del personale dipendente ripartito in aree e/o fasce professionali, «le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore (integrano) un vero e proprio concorso, tali essendo anche le procedure che vengono denominate «selettive» qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere».

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                    Talché, se è vero che la prova selettiva è pur sempre una specie del più ampio genere del concorso, non meno vero è che il mutamento dell'inquadramento del dipendente per qualunque ragione rappresenta un accesso al l'impiego, posto che l'accesso all'impiego «fa riferimento non solo alle procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale ad una fascia o area superiore».
                    Il termine «assunzione», pertanto, deve essere posto in relazione anche all'inquadramento superiore che il candidato (id est: il dipendente) intende conseguire, e non solo all'ingresso iniziale nella dotazione organica, anche e soprattutto in considerazione che il miglioramento dell'inquadramento presuppone proprio un suo ampliamento. Proprio per queste ragioni il definitivo consolidamento dell'orientamento delle massime magistrature formatasi in materia di obbligo del pubblico concorso e dell'ammissibilità delle relative deroghe ed eccezioni ha importanti ripercussioni anche in materia di sviluppo di carriera attuata con il sistema delle cosiddette «progressioni verticali», che consentono proprio l'accesso del personale dipendente a livelli più elevati di inquadramento professionale previo il superamento di prove selettive con sottrazione apparentemente totale dell'accesso dall'esterno. In questo senso, le progressioni verticali sono nella sostanza dei veri e proprî concorsi interni, totalmente riservati al personale della pubblica amministrazione attualmente in servizio, e come tali devono essere disciplinati e giuridicamente inquadrati per l'assorbente ragione che mediante il ricorso alle progressioni verticali si tende ad escludere per definizione la garanzia dell'accesso dall'esterno, laddove la loro attivazione presuppone sempre la presenza di vacanze nella dotazione organica dei posti relativi al profilo da ricoprire.

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                      Per bandire validamente progressioni verticali, pertanto, la pubblica amministrazione dovrà rispettare una serie di accorgimenti e prerequisiti.
                      In primo luogo, attuare la programmazione triennale delle assunzioni e del fabbisogno del personale in stretta aderenza con il proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale.
                      In secondo luogo, individuare i posti per i quali l'ente intende procedere mediante sottrazione dell'accesso dall'esterno, e quindi per pubblico concorso. In terzo luogo, contenere i posti da riservare allo sviluppo di carriera mediante progressione verticale in una percentuale non superiore al 50% dei posti effettivamente messi a concorso per quel determinato profilo professionale. A ciò non può essere obiettato che la progressione verticale è altro rispetto ad un concorso interno. Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, l'accesso all'impiego di cui discetta l'art. 97, comma 3 Cost. non si esaurisce nella sola tematica dell'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ma afferisce anche ai nuovi contenuti prestazionali corrispondenti ai superiori livelli di inquadramento professionale.
                      Né a ciò si può obiettare che la contrattazione collettiva nazionale sembra non ritenere necessaria la stipulazione del contratto individuale di lavoro nel caso di superamento delle prove selettive che alle progressioni verticali sono comunque connaturate: dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 si ricava per tabulas che il contratto individuale di lavoro è di necessaria stipulazione solo in presenza dell'assunzione, fattispecie che afferisce al momento genetico della costituzione originaria e prima del rapporto di lavoro, che è cosa ontologicamente differente dall'accesso all'impiego così come inteso dalla Corte costituzionale. Ciò spiega la ragione per la quale gli ordinamenti contrattuali di comparto si limitano a prevedere che al dipendente che ha utilmente fruito della progressione verticale sia dovuta solo la mera comunicazione del nuovo trattamento economico e null'altro, pur non risolvendo il problema della necessità di stipulare comunque il contratto individuale di lavoro per ragioni di coerenza ordinamentale.

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