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Quando il prodotto dei medi diverge da quello degli estremi

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    Sequestrati in Germania documenti destinati a banca svizzera - SWI swissinfo.ch

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      AUTODENUNCIA: DENUNCIA = HERVE' FALCIANI:VOLUNTARY DISCLOURE

      Per chi non lo sapesse...Hervè Falciani è un dipendente (era) della sede di Ginevra della holding bancaria HSBC. Ha trafugato portando con sè "alcuni" file criptati (circa 24.000 nominativi di cui 7200 ITALIANI) di evasori/elusori fiscali (movimenti dare e avere, saldi di c/c e schemi di attuazione del loro modus operandi (almeno così riportavano i giornali). Viene definito un DELATORE.
      Gli elenchi dei signori italiani sono stati consegnati e smistati alle procure per competenza.
      E' evidente che bilanciare in questi casi il diritto alla riservatezza di questi signori con i diritti di un paese in ginocchio è scelta complicata (senza contare il perenne sottorganico della nostra amministrazione finanziaria), ma comunque alcuni dubbi che mi tormetano il sonno vorrei condividerli con voi, che ne sapete più di me...

      1) I signori inseriti in queste liste (se non sono ancora iniziati, accessi, ispezioni ecc) potrebbero aderire alla voluntary discloure?

      2) Per effettuare il rientro fisico dei capitali il cliente-signore deve rivolgersi ad un professionista di fiducia per la presentazione di una istanza all'ufficio UCIFI. Tale istanza potrebbe essere presentata dallo stesso professionista (di fiducia) che si "occupava" di questo stock-flusso? A me parrebbe di si, chi meglio di lui protrebbe tracciare "un quadro completo dei capitali detenuti" e soprattutto "l'attenta valutazione del cliente ai sensi e per gli effetti della legge antiriciclaggio"?

      3) Per effettuare il rimpatrio giuridico bisogna operare tramite sostituto d'imposta. Idem...il sostituto potrebbe essere la stessa fiduciaria che già aveva mandato di amministrazione per lo stesso patrimonio?

      4) Copertura penale? non commento, spetta al Parlamento decidere...ma comunque mantenere la sanzione penale sarebbe un deterrente...altrimenti riduzione sanzione, nix penale, ma perchè mai dovrebbero autodenciarsi? Si dice che senza l'ombrello penale i capitali non rientrerebbero mha...che l'ocse ha ristretto mha....vedremo..

      5) Passatami la battuta..non vi sembra uno schema tipico di fatturazione incrociata da società interposta per abbattere (ok..ridurre ) un debito ? ...e poi per i professionisti-intermediari che figata...compensi in uscita e compensi in entrata.
      https://angelomincuzzi.blog.ilsole24...edenti-italia/

      quanto ricordi

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        Originariamente inviato da figlio di rol Visualizza il messaggio
        Antiriciclaggio -

        03 Aprile 2014 Ore 06:35 Voluntary disclosure: la proposta di legge ignora il GAFI

        Le procedure di autodenuncia che si stanno diffondendo in molti Paesi sulla scorta dei lavori dell’OCSE in materia di voluntary tax compliance dovrebbero sottostare a principi stabiliti dal GAFI riguardanti l’applicazione dei normali presidi antiriciclaggio. Tuttavia, la proposta di legge presentata il 31 marzo 2014 alla Camera non ne tiene conto.


        In un mondo nel quale il GAFI è considerato ormai l’Oracolo dal quale promana ogni saggezza questo può comportare più problemi che soluzioni.
        Le procedure di autodenuncia che si stanno diffondendo fra molti Paesi si allineano a standard formulati da organizzazioni sovranazionali: principalmente l’OCSE e il suo braccio antiriciclaggio, il GAFI. Gli interventi normativi fin qui abbozzati anche in Italia non si discostano da questa tendenza.
        Ma c’è un’eccezione. Il disegno di legge (A.C. 2248 del 31 marzo 2014 ) che sostituirà l’art. 1, D.L. n. 4/2014, contiene infatti due parziali esoneri dalla segnalazione delle operazioni sospette. Uno per i professionisti, che vale limitatamente all’esame della posizione giuridica del cliente e all’assistenza nell’intera procedura, e uno per gli intermediari qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, essi non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

        Il testo è pessimo e l’interpretazione letterale porterebbe a risultati assurdi: in base al tenore letterale gli intermediari dovrebbero essere esonerati anche se dalla documentazione acquisita emergesse che i fondi sono il frutto di una rapina, purché non rilevino elementi ulteriori e diversi.
        Ma, sorvolando sulla formulazione infelice, il punto è che l’esenzione può essere sembrata agli estensori del testo una semplificazione. In realtà rischia di essere una pessima idea per almeno due motivi.
        Il primo motivo consiste nel fatto che la disposizione non è conforme ai principi del GAFI i quali prevedono espressamente, fra l’altro, l’integrale applicazione delle misure e la proibizione di esenzioni dagli obblighi antiriciclaggio durante l’attuazione dei programmi di voluntary disclosure (GAFI, Managing the AML and CFT policy implications of VTC programmes, ottobre 2012).
        La voluntary disclosure messa in opera dall’Argentina è stata indicata come un esempio da non seguire proprio perché conteneva esenzioni simili e l’Argentina ha dovuto affrettarsi a rassicurare il GAFI sull’applicazione dei normali presidi antiriciclaggio.
        Il GAFI sta tenendo monitorati i programmi di voluntary disclosure di Argentina, Belgio, Italia, Pakistan, Turchia e Ungheria. Con i tempi che corrono, e mentre il nostro Paese si prepara per il prossimo anno alla valutazione in materia AML da parte del Fondo monetario internazionale, non sembra il caso di rischiare un “cicchetto” del GAFI.

        Il secondo motivo é che gli intermediari hanno già avuto un’esperienza analoga, con conseguenze ancora tutte da valutare. Una simile esenzione fu infatti prevista dall’art. 13-bis, D.L. n. 78/2009 in occasione dello scudo fiscale.
        Queste esenzioni impongono di fatto ai destinatari di stimare la rilevanza penale delle condotte dei propri clienti e addirittura di qualificare le condotte stesse per ipotizzare l’eventuale emersione di specifici illeciti.
        È di tutta evidenza che nessun commercialista o funzionario di banca è in grado di anticipare - per di più in tempi strettissimi - le conclusioni a cui potrebbero pervenire dei professionisti del diritto penale dopo mesi o anni di indagini, approfondimenti, dibattimenti, e due o tre gradi di giudizio.
        Insomma, l’esenzione costringe i destinatari a un esercizio impossibile e in contrasto con lo spirito della legge antiriciclaggio la quale infatti non affida loro il compito di sostituire le polizie e l’autorità giudiziaria, ma solo di segnalare certe operazioni al verificarsi di certe condizioni.
        I rischi ai quali sono esposti professionisti e intermediari in caso di (probabili) errori di valutazione sono evidenti.
        Non si capisce poi quale potrebbe essere il vantaggio, per i professionisti e gli intermediari e per i loro clienti interessati all’autodenuncia, di non eseguire le segnalazioni tenendo conto che comunque l'Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato e, in base al disegno di legge, la conclusione di ciascuna procedura di collaborazione volontaria.
        Una soluzione equilibrata sembra essere che professionisti e intermediari eseguano la comunicazione all’UIF all’avvio della procedura, specificando che il cliente è intenzionato ad avviare la collaborazione volontaria, e al termine della stessa integrino la SOS comunicandone anche la conclusione, in modo che l’Ufficio possa “scremare” i dossier da approfondire.
        A dire il vero non si capisce neppure quale sia il vantaggio per l’UIF di ricevere numerose segnalazioni probabilmente del tutto inutili, ma l’impianto della disciplina antiriciclaggio è progettato in questo modo a livello internazionale. Che esso stia producendo crescenti sprechi di risorse non è certo una scoperta dell’ultim’ora.
        Fatti una domanda e datti una risposta...e che sei marzullo

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio


          La nota regola del 20/80.....(detta anche dare l'osso ai cani.si regolarizza solo per 20, mentre 80 sono al sicuro super schermati. In questo modo si cerca di allentare la presa...(" da qui siamo già passati"), ecco perchè è importante capire le dinamiche dei flussi dello "scudo"....questi sono la maggioranza...poi esiste l'elite...il loro motto è " Noi siamo noi e voi non siete un c.zz.o", il vero cancro di questo paese..questi non aderiscono. L'analisi dei flussi è importante anche per intercettare qualcuno di questa ulteriore categoria di parassiti....spesso chi utilizza la regola del 20/80 scimmiotta i comportamenti di questi grandi evasori....
          Up....sempre di moda

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio


            Mario Ciancio Sanfilippo, chiuse indagini per editore: 'Trovati 52 milioni in Svizzera' - Il Fatto Quotidiano

            “In quelli per i quali sono state sin qui ottenute le necessarie informazioni – spiegano i pm – sono risultate depositate ingenti somme di denaro, 52.695.031 euro che non erano state dichiarate in occasione di precedenti scudi fiscali”.
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