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    Olim, ma sei proprio antipatico!
    Potrei sapere chi ho offeso questa volta?
    Se non sei in grado di comprendere ciò che scrivo, posso esplicitartelo con parole più elementari.

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      Al tar si sta discutendo il ricorso, in giornata l'attesa decisione.

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        Originariamente inviato da lilloruss Visualizza il messaggio
        Olim, ma sei proprio antipatico!
        Potrei sapere chi ho offeso questa volta?
        Se non sei in grado di comprendere ciò che scrivo, posso esplicitartelo con parole più elementari.
        Il suo messaggio era OT rispetto al tema della discussione; ho sorvolato sulla 'pausa serale' ma adesso è il caso di tornare in argomento.

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          Memoria vincente del codacons parte 1

          ECC-MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
          DEL LAZIO


          Sez. II
          r.g. 7093/2012
          BREVI NOTE




          Per: CODACONS e+altri, con avv. prof. Carlo Rienzi;
          -ricorrente-
          Contro: Agenziadelle Entrate, in pers leg. rapp. p.t., rapp. e difesadall’Avvocatura di Stato.
          -convenuta-


          ********
          1.Giunge dinanzi a questo Ecc.mo Collegio la questione afferente allemodalità di svolgimento della prova del Concorso dell’Agenziadelle Entrate tenutasi in data 8.06.2012.
          Ilmedesimo ricorso è stato proposto dalla e verrà trattatocongiuntamente nella medesima Camera di Consiglio. Ad oggicontroparte ha depositato semplice atto di costituzione, nonpresentando alcuna memoria specifica in ordine alle doglianzemanifestate dai ricorrenti. Ritiene plausibile, tuttavia, questadifesa che le difese che potranno essere spiegate sanno le medesimegià proposte avverso la ricorrente (r.g. 6240/2012) e pertanto sidepositano le presenti brevi note quali sono state già depositatenel predetto ricorso, lì ove, ovviamente, il nominativo delladott.ssa dovrà intendersi sostituito con quello degli odierniricorrenti.
          Ebbene, sostiene controparte che da un lato il Codacons non avrebbelegittimazione ai fini della proposizione del ricorso stesso edall’altra i la dott.ssa non avrebbe interesse al ricorso:conseguentemente lo stesso sarebbe inammissibile.
          E’evidente che la tesi difensiva dell’Agenzia delle Entrate, cheinspiegabilmente continua a voler dar valore ad una prova svoltasi intotale spregio di tutte le regole che informano lo svolgimento deiconcorsi pubblici, è del tutto in conferente ed erronea.


          2.Sulla presunta inammissibilità del ricorso del Codacons.
          2.1. Assume controparte che il Codacons non avrebbe legittimazionee/o interesse alla presente azione, poiché si tratterebbe diassociazione consumieristica e come tale non idonea a tutelare gliinteressi di una collettività che non dovesse ricomprendereesclusivamente i consumatori.
          Ma ilCodacons non è solo associazione di tutela dei consumatori e degliutenti, ma è associazione di promozione sociale che svolge la suaazione in modo più ampio non limitandosi alla esclusiva tutela diutenti e consumatori.
          Ciòsi evince chiaramente dall’art. 2 dello Statuto ove è dato leggereche “l’Associazione: tutela il diritto alla trasparenza,alla corretta gestione e al buon andamento delle pubblicheamministrazioni;
          -si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad iprincipali reati contro la P.A. e gli utenti e consumatori;
          -promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali…… neiconfronti di qualunque soggetto responsabile per reati ingenerale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. eche possano ledere i diritti e gli interessi degli utenti,dei consumatori, dei risparmiatori E DEI CONTRIBUENTI;….L’associazione in particolar modo intende tutelare,a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di partecivile, i consumatori, gli utenti, i CONTRIBUENTIed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono,oltre gli interessi che persegue, anche:
          -….
          -ilbuon andamento della Pubblica Amministrazione
          -….
          -la fede pubblica
          -l’economia pubblica …
          L’ASSOCIAZIONETUTELA INOLTRE TUTTI I DIRITTI E GLI INTERESSI INDIVIDUALI ECOLLETTIVI DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E DEI CONTRIBUENTI NEICONFRONTI DI QUALSIASI SOGGETTO PROMUOVENDO AZIONI GIUDIZIARIE;interviene nei giudizi penali, civili edamministrativi; innanzi alle Commissioni Tributarie ed a tutte legiurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudicispeciali, attraverso la costituzione di parte civile per ilrisarcimento del danno derivante dalla lesione di interessicollettivi concernenti le finalità generali perseguitedall’Associazione … e concernente le finalità delle associazioniaderenti al Codacons……”.


          2.2.Risulta ben evidente dallo Statuto del Condacons come tra gliobiettivi perseguiti dall’associazione vi sia anche la tutela deicontribuenti, del buon andamento della P.A. oltre che dell’economiapubblica.
          L’eccezionedi controparte è quindi del tutto errata lì ove asserisce che ilCodacons non può tutelare interessi dei contribuenti.
          Infatti,il Codacons è associazione di promozione sociale che, come dispostodalla l. 383/2000, art. 18, si propone “il perseguimento deifini istituzionali”.
          Pertal motivo, la medesima legge riconosce a detta associazione“ildiritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241” ed a talfine dispone che “ Ai fini di cui al comma 1 sonoconsiderate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti alperseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozionesociale” (art. 26, 1 e 2 comma).
          Maancor più importante per quanto qui occorre è che l’art. 27,della l. 383/2000, in merito alla “tutela di interessi sociali ecollettivi” riconosce che “1. Le associazioni dipromozione sociale sono legittimate:
          a)a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizipromossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
          b)ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento deidanni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti lefinalità generali perseguite dall’associazione;
          c
          )a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa perl’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessicollettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
          2.Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì adintervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


          2.3.Quanto poi alla sentenza n. 3694/12 citata e riportataa p. 11 della memoria dell’Agenzia delle Entrate, facciamopresente che il riferimento numerico alla sentenza stessa è errato,poiché trattasi della sentenza n. 3496/2011 emessa non in unqualsiasi giudizio impugnatorio, bensì in un ricorso per classaction, per cui è evidente che la fattispecie è del tutto diversada quella che ci occupa ed anche i presupposti per ricorrere.


          2.4.Quanto sin qui esposto ci porta a comprendere come è fuor didubbio la legittimazione del Codacons nel presente procedimento,legittimazione conferitagli dalla legge al fine di perseguire le suefinalità statutarie di interessi collettivi.


          3.Sulla presunta inammissibilità del ricorso per incompatibilitàdegli interessi del Codacons e della dott.ssa.
          3.1.Anche tale tesi prospettata da controparte è da respingere in toto.
          Controparteassume che nel caso di specie la dott.ssa non avrebbe manifestatoquale sia il suo interesse all’azione e come questa non confliggacon quella del Codacons. Ebbene, la ricorrente ha interesse al buonandamento e imparzialità della P.A. nello svolgimento di un concorsocui ha preso parte e cui ambiva di poter partecipare a condizioni diparità con tutti gli altri concorrenti. Tale interesse, che è statoleso, è anche l’interesse del Codacons alla tuteladei propri iscritti e al buon andamento e imparzialità dellaP.A. (finalità per Statuto sempre perseguite dalla Associazione).
          3.2.Non vi è alcun conflitto di interessi, pertanto, tra laposizione della ricorrente e quella del Codacons e la domanda cosìcome formulata è chiara e precisa e non lascia adito ad incertezzedi sorta.
          Siail Codacons che la ricorrente chiedono l’annullamento della prova ela sospensione in via cautelare del concorso, in attesa di decisionenel merito. Solo in via subordinata vienechiesto che la ricorrente , lesa nel propriodiritto ed interesse, possa essere ammessa allo svolgimentodella successiva prova oggettiva funzionale.
          Così,dalla lettura del ricorso è certo da escludersi quantoerroneamente (almeno così speriamo) controparte ha asserito a p. 17della sua memoria, ovvero chel’annullamento dellaintera procedura concorsuale richiesto dal Codacons vanificherebbe,infatti, l’interesse della dottoressa che aspira, piuttosto, ad unannullamento parziale circoscritto al solo giudizio di non ammissionealla prova successiva, conservando per il resto la prova oggettivatecnico professionale….”.
          Siripete, non è proprio dato comprendere dove possa essere l’interesseconfiggente ed incompatibile delle due parti qui ricorrenti.

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            Memoria vincente del codacons parte 2

            4.SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO
            Contropartenella sua memoria difensiva si limita ad eccepire in merito allarilevanza delle contemporaneità dell’orario delle prove, adducendoa difesa dell’operato della Agenzia delle Entrate che vi sarebbe lanecessità in ogni caso di tutelare esigenze di flessibilità lì ovele prove si dovessero svolgere in diverse sedi, ed a tal fine (p.21)riporta una sentenza del Consiglio di Stato, da cui si evincerebbeche l’orario di inizio delle prove non deve essere consideratoperentorio. Ma la sentenza in questione non si può alcun modoriferire al caso di specie, ed anzi ad una integrale lettura dellastessa dà ragione ai ricorrenti.
            Infatti, il caso prospettato nella sentenza n. 2548/2009 è quello diun candidato che in qualità di partecipante al concorso perl’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina echirurgia impugnava la graduatoria del concorso e tutte le operazioniconcorsuali, e tra i motivi adduceva la non contemporaneitàdell’inizio delle prove nelle varie sedi concorsuali. Ebbene, ilTAR Campania con sent. n. 9068/2004 in primo grado aveva accolto ilricorso affermando che le norme regolatrici le modalità diespletamento della procedura concorsuale e nel caso di specie violate
            “…miranoa garantire la trasparenza delle operazioni e la par condicio deiconcorrenti”
            -per garantire la segretezza dei tests fino all’orario di iniziodella prova, la prova doveva avere inizio alla stessa ora in tuttaItalia;
            -la prescrizione sull’orario di inizio delle prove alle ore 10sarebbe pertanto costitutiva della regolarità della procedura, e lasua violazione inficerebbe l’intera procedura; -dato che negli altri Atenei le prove erano già terminate alle ore12.00, mentre presso la seconda università di Napoli iniziavano alleore 12.45, nel lasso temporale tra le 12.00 e le 12.45 ci sarebbestata la concreta possibilità per i candidati di conoscerepreventivamente il contenuto delle prove; in ogni caso ci sarebbestata possibilità di comunicazione con l’esterno tra le ore 10.00e le ore 11.45 (orario in cui terminavano le operazioni diidentificazione e veniva chiuso l’accesso alle aule)”.
            Ebbene,il Consiglio di Stato in questo specifico caso non ha in alcun modoaffermato che l’orario di inizio delle prove non è perentorio, maha semplicemente affermato, come riporta controparte che “vasalvaguardato un marginedi ragionevoleelasticità in considerazione dellepossibili situazioni concreteche giustifichinoeventuali ritardi…” eche nel caso specifico andavano ravvisate in “situazioneoggettiva e imprevedibile”, ovveroun traffico urbano imprevedibile, tale da aver provocato il bloccodella circolazione urbana, così che i compiti sono giunti alla sededi svolgimento della prova in ritardo tanto da provocare loslittamento dell’inizio della prova stessa. Quindi, ci dice lastessa Agenzia delle Entrate, la contemporaneità dell’inizio delleprove è un requisito che può essere disatteso solo se ricorronodeterminati presupposti, tant’è che il TAR Napoli aveva annullatola menzionata prova.
            Manon è tutto, sempre la sentenza del Consiglio di Stato citatadall’Avvocatura di stato da ancor più ragione della nostra tesi.Infatti, il Supremo Collegio valuta anche se in concreto vi sia statala possibilità che il ritardo di inizio della prova in una sede diesame abbia potuto comportare la conoscibilità delle risposte daparte dei candidati che hanno, appunto, iniziato l’esame inritardo. A tal fine fa una specifica analisi degli orari di iniziodelle prove in tutta Italia ed esclude tale evenienza”1poiché nel momento in cui gli altri candidati finivano la provaselettiva, quelli della sede di interesse la stavano iniziando.
            Lasentenza del Consiglio di Stato invocata da controparte a propriadifesa, quindi, in verità supporta le ragioni dei ricorrenti.
            Nelnostro caso, infatti, le prove nella maggior parte delle sedi, comeriportato nel ricorso introduttivo, sono iniziate quando in altre eragià da diverso tempo terminate. Circostanza questa che fa venirmeno, senza dubbio, il requisito della segretezza dei test, anche inconsiderazione del fatto che la stessa avvocatura ci dice che eraconsentito l’utilizzo di cellulari e palmari sino all’inizio veroe proprio della prova selettiva. Ergo, prima i candidati hanno potutoliberamente scambiarsi dati con coloro che già, nelle altre sedi,avevano terminato l’esame.


            4.2.E’ bene aggiungere che l’Agenzia delle Entrate non contesta chela prova selettiva sia iniziata, e terminata, nelle varie sedi diespletamento della stessa ad orari ben diversi tali da permettere acoloro che avevano terminato di far conoscere le domande a chi dovevacominciare. Ma d’altronde ciò èfacilmente provabile se solo l’Agenzia delle Entrate depositassetutti i verbali relativi all’espletamento della prova in questione,mentre si è limitata a produrre unicamente quello della sede d’esamedell’Ente Fiera di Udine, da cui si evince che come la prova siainiziata alle 12.10 e sia terminata alle 13.00.
            D’altronde,dobbiamo pure ricordare che in varie Regioni le sedi di esame sonostate più di una e quindi la mancanza di contemporaneità disvolgimento delle prove nelle varie sedi della singola Regione haminato il requisito della necessaria contemporaneitàdell’espletamento delle prove e della trasparenza e par condiciodei partecipanti. Ciò in modo inequivocabile ad esempio in Siciliadove la prova nella sede di Catania è stata annullata. Ebbene, intal caso non è possibile invocare un presunto principio di paritàdi trattamento tra i vari concorrentidi tale Regione, poiché èevidente che il requisito normativo della contemporaneità è venutoirrimediabilmente meno, e quiz di presunta eguale difficoltà nonpotranno farlo in alcun modo rivivere, posto che sul punto la legge èchiara,m DPR 487/94, art. 11: “All'ora stabilita perciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, ilpresidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanzafa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previoaccertamento della loro identità personale, li fa collocare in modoche non possano comunicare fra loro……(comma 4)”.
            Inoltre,a dispetto di quanto sostiene l’Avvocatura, neppure nelle altrevarie sedi Regionali di espletamento della prova, vi è stataconcomitanza nello svolgimento delle stesse, e quindi neppure nelcaso di accesso ai medesimi posti.
            1 Consiglio di Stato, Sent. n. 2548/2009: Neppure risulta verosimile che siffatti illeciti siano stati commessi, considerando la cadenza temporale degli eventi. E, invero, supponendo che in tutti gli altri Atenei le prove sono iniziate alle ore 10.00, e che siano durate per le due ore prescritte fino alle ore 12.00, e supponendo che i candidati non disponevano (non potendo disporre per regola concorsuale) di telefoni cellulari e computers palmari durante le prove, e non potessero allontanarsi dalle aule prima della scadenza delle due ore, si deve concludere che dalle 10.00 alle 12.00 non c’era possibilità concreta di comunicazione di candidati e commissari di altri atenei con i candidati dell’ateneo napoletano.
            Inoltre, alle ore 11.45 nell’ateneo napoletano erano state completate le operazioni di identificazione dei candidati e era stato chiuso l’accesso alle aule.
            Pertanto, nella fascia oraria 10.00-11,45, in cui ipoteticamente I candidati napoletani potevano comunicare con l’esterno, erano impossibilitati a comunicare con l’esterno i candidati di altre sedi; e a partire dalle ore 12.00, quando i candidati di altre sedi potevano comunicare con l’esterno, erano impossibilitati a comunicare i candidati napoletani.
            A questo si deve aggiungere un dato dirimente, vale a dire che il ritardo con cui sono iniziate le prove a Napoli non era, fino a prova del contrario che nessuno ha nemmeno dedotto, né previsto né prevedibile.
            Si è trattato di una circostanza insorta ex post, e questo non ha consentito accordi fraudolenti o piani concordati per conseguire notizie da altri atenei circa il contenuto delle prove.

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              Memoria vincente del codacons parte 3

              5. SULL’UTILIZZO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI TELEFONIE STRUMENTI INFORMATICI
              L’Agenziadelle Entrate sostiene che affinchè possa accogliersi il ricorso visarebbe la necessità della prova dell’utilizzo dei cellularinelle varie sedi concorsuali, prima durante e dopo lo svolgimentodella prova, ed asserisce altresì che tale prova non sarebbe statafornita. Ebbene, posto che in ogni caso il Giudice ex art. 115 c.p.c.può porre a fondamento della propria decisione, senza bisogno diprova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Epoiché nel caso di specie le assurde modalità di svolgimento delleprove sono assunte agli onori della cronaca, sono rinvenibili videosu you tube, forum di denuncia da parte dei partecipanti, èaltrettanto vero che tali elementi, seppur non prodotti da questadifesa, sono sufficienti a poter annullare il concorso.
              Adogni modo, al fine di fugare ogni dubbio in merito a quantoaffermato, con le presenti brevi note depositiamo anche ledichiarazioni dei candidati rinvenibili sui forum, su you tube, e suinternet in generale.


              6.SULLA CARENTE PRODUZIONE DOCUMENTALE DI CONTROPARTE
              L’Agenziadelle Entrate si è limitata a depositare i verbali relativi allaprova svolta a Udine, ma la ricorrente Longo ha svolto la prova nellasede di Milano Bicocca, ed è evidente che i verbali di tale provaselettiva avrebbero quantomeno dovuto essere prodotti, fermo restandoche questa difesa ha chiesto i verbali di tutte le sedi concorsuali.


              7.Per quanto altro, anche ai fini di contestazione della difesa dicontroparte, rinviamo al ricorso introduttivo chiedendonel’accoglimento e, in via cautelare, chiedendo la sospensione dellaprocedura.
              Convittoria di spese, competenze ed onorari.
              Roma,___________
              Avv.Prof. Carlo Rienzi


              Siallega:
              1.estratto forum inerenti dichiarazioni dei candidati
              2.video you tubesu cd rom
              3. statuto codacons
              4. l. 383/2000

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                Il suo? Allora perché hai cancellato il mio?

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                  E' una memoria perdente... ! Il Tar non ha bloccato nulla...

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                    A quanto la danno la vittoria del Codacons i bookmakers?

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                      Non la danno proprio. Ma veramente la codacons ha portato come prova le fesserie che alcuni utenti possono scrivere su un forum? Che coraggio

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                      Sto operando...
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